ࡱ> 574%`Dbjbj"x"x.V@@<$.ACCCCCC$nh8gyyyg|y.AyA `ݻ_\\0.$>,A$egg yyyy d   EMBED MSDraw Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima  3 dicembre 2008 N. Sezione 4108/2008  La Sezione oggetto: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali presso l'ARAN. QuesitoVISTA la relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 21 novembre 2008, n. 0052371 pervenuta il 24 novembre successivo, con il quale stato richiesto il parere sul quesito in oggetto; ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;  RITENUTO Riferisce la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica che l'ARAN ha sollevato la questione relativa a quale debba essere considerata come base di riferimento la percentuale su cui calcolare la soglia minima richiesta dalla normativa vigente necessaria per rendere valida la sottoscrizione dei contratti nazionali collettivi: quella che tenga conto delle medie tra dato associativo e dato elettorale calcolata rispetto a tutte le sigle sindacali censite nel comparto o solo su quelle 00.SS. rappresentative. Al riguardo evidenzia che l'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca la disciplina relativa alle modalit di misurazione del grado di rappresentativit delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali. Seguendo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere Sez. I, n. 868/01), la rappresentativit preordinata "....a quattro funzioni principali, che riguardano propriamente l'attivit ed i diritti delle ..." associazioni sindacali "...e precisamente: a) il godimento dei diritti e delle prerogative sindacali in misura proporzionale al quantum di rappresentativit misurata (cd. libert sindacali); b) l'esigibilit della costituzione delle rappresentanze unitarie del personale; c) la legittimit negoziale; d) la valida stipulazione di contratti collettivi nazionali". Il menzionato articolo 43, infatti, statuisce: - al comma 1, che: "L'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativit non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (ndr RSU), rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato"; - ai commi 2 e 4, rispettivamente, che le confederazioni sono ammesse alla contrattazione di comparto e di area, quando negli stessi sono presenti organizzazioni rappresentative affiliate alle medesime confederazioni, alla contrattazione per la definizione degli accordi quadro nel caso in cui alle medesime confederazioni risultino affiliate organizzazioni rappresentative ricomprese in due o pi comparti e aree; - al comma 3, che "L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativit accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito" ; - al comma 6, che "...le confederazioni e le organizzazioni sindacali, ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativit ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area". Il precedente articolo 42, prevede, tra l'altro, su iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni rappresentative, la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (comma 2) e degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, questi ultimi mediante elezioni alle quali garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (comma 3). Il Dipartimento della funzione pubblica evidenzia che fino ad oggi, per l'esplicazione delle attivit di cui alle lettere sub b), c) e d), si fatto sempre riferimento alla percentuale di rappresentativit conseguita in relazione ai criteri individuati nel predetto articolo 43, comma 1, vale a dire sulla base della media tra il dato associativo ed il dato elettorale, dove il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, mentre quello elettorale dalla percentuale dei voti ottenuti nelle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito di riferimento. Per l'attribuzione delle prerogative sindacali di cui alla lettera a), quali, ad esempio, i permessi e i distacchi, si ricorre anche ad un ulteriore criterio, perch occorre pienamente perseguire l'enunciato obiettivo del legislatore di distribuzione delle prerogative stesse "... in quota proporzionale ..." alla rappresentativit di ogni singola associazione sindacale. Per ottenere tale risultato, pertanto, occorre rivalutare le percentuali di rappresentativit - determinate in applicazione del criterio su esposto - scorporando le percentuali corrispondenti ai soggetti sindacali non rappresentativi ai sensi dell'articolo 43, comma 1 (con una percentuale inferiore al 5%). Tale fine si ottiene rapportando a 100 il predetto "quantum di rappresentativit" (100 : b = c : X, dove b pari alla sommatoria delle percentuali delle organizzazioni sindacali rappresentative e c pari al grado di rappresentativit posseduto ed X evidentemente la nuova percentuale rivalutata). Premesso quanto sopra, in considerazione di quanto rappresentato dall' ARAN per quanto attiene alla "valida stipulazione di contratti collettivi nazionali" di cui al punto sub d), occorre accertare se sia corretto continuare ad utilizzare il criterio generale indicato dal comma 1 del citato articolo 43 o se, invece, per determinare la percentuale per la stipulazione dei contratti collettivi debba piuttosto utilizzarsi la modalit applicata per la distribuzione delle prerogative di cui al punto a). Infatti, la prima delle ipotesi esplicitate - tuttora di pi facile applicazione sulla base della interpretazione letterale della norma di cui al citato comma 3 - avrebbe come immediata conseguenza quella di far incidere, pur se in via indiretta, nel raggiungimento del 51% anche la percentuale residuale di rappresentativit al di sotto del limite minimo del 5%, fissato dal legislatore per l'esclusione dalla partecipazione all'attivit negoziale. Questa interpretazione, nel caso limite di presenza nel comparto od area di una pletora di organizzazioni non rappresentative (con percentuale inferiore al 5%), che nel loro complesso, per, assommino una percentuale superiore al 49% della media delle deleghe e dei voti, comporterebbe per quelle rappresentative (con percentuale superiore al 5%) di non poter raggiungere anche nella loro totalit la percentuale del 51%, richiesta per la sottoscrizione del contratto, con la conseguenza della inapplicabilit della norma. L'utilizzo dell'ulteriore criterio in uso per la fruizione delle prerogative di cui al punto a), che va oltre l'interpretazione letterale, consentirebbe la reintegrazione della piena disponibilit delle percentuali di consenso e di dissenso a favore delle associazioni legittimate e, altres, il perseguimento dell'obiettivo determinato dal legislatore anche nel caso limite sopra illustrato. In relazione a quanto sopra, necessario un intervento chiarificatore per i rilevanti e generali profili delle questioni illustrate, anche in considerazione delle numerosi trattative gi avviate o di prossimo avvio presso l' ARAN e degli specifici riflessi sulle conseguenti possibilit o meno di sottoscrizione dei CCNL. CONSIDERATO La questione prospettata dallAmministrazione richiedente riguarda, in sostanza, la necessit di stabilire quale sia la base di riferimento su cui calcolare la percentuale minima richiesta ai sensi dellarticolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per rendere valida la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Secondo larticolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, LAran sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativit accertata per lammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono allipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nellarea contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. Preliminarmente, deve sottolinearsi che la norma presuppone un preventivo adempimento, costituito dallaccertamento della rappresentativit delle organizzazioni sindacali ai sensi del comma 1 del citato articolo 43, a mente del quale LAran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nellarea una rappresentativit non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nellambito considerato. Il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (ndr RSU), rispetto al totale dei voti espressi nellambito considerato. In altri termini, lapplicazione della norma di cui al comma 3, oggetto della richiesta di parere, esige che siano gi state preventivamente individuate le organizzazioni sindacali che, in relazione al grado accertato di rappresentativit, sono abilitate a partecipare al tavolo negoziale. Stante questo presupposto, la norma stabilisce il livello minimo di adesione necessario per la sottoscrizione dellipotesi di accordo sindacale. LAmministrazione richiedente prospetta due tesi alternative, entrambi desumibili dalla lettura del dato testuale della citata previsione di legge. In una prima interpretazione, il richiamo espresso alla rappresentativit accertata, letto in stretta connessione con la previa verifica, comporterebbe che la percentuale di rappresentativit di ciascuna organizzazione sindacale per lammissione alle trattative sia la stessa cui far riferimento per la preventiva verifica ai fini della sottoscrizione dellipotesi di accordo sindacale, per la quale richiesto il raggiungimento della complessiva percentuale del 51% o del 60%. La seconda interpretazione separa i due momenti e si fonda su una diversa lettura, nella quale il riferimento espresso alla rappresentativit accertata serve solamente ad individuare e circoscrivere i soggetti sindacali nei confronti dei quali occorre effettuare lulteriore preventiva verifica, specificamente ed esclusivamente finalizzata alla sottoscrizione dellaccordo sindacale. Finora, come rappresentato dallAmministrazione, invalsa la prassi di applicare la norma secondo la prima interpretazione, anche in considerazione delle alte percentuali di adesione alle ipotesi di accordo sottoscritte dalle organizzazioni sindacali, che non hanno mai determinato problemi applicativi. Infatti, evidente che ove si raggiunga la percentuale di adesione utilizzando il primo criterio, sicuramente la percentuale necessaria si sarebbe raggiunta anche in applicazione del secondo criterio. In relazione al particolare momento contrattuale, invece, stata rappresentata lesigenza del chiarimento richiesto. Ora, ai fini di risolvere il dubbio interpretativo prospettato, necessario tener conto della finalit cui tende il legislatore, il quale ha ritenuto di porre una soglia minima di adesione per la sottoscrizione del contratto collettivo al fine di garantire un maggioritario grado di consenso e di condivisione da parte delle organizzazioni sindacali. In via generale, entrambe le interpretazioni soddisfano questa esigenza, comportando, nella sostanza, nel primo caso una soglia pi alta poich la percentuale considerata tiene conto anche della presenza delle organizzazioni sindacali non rappresentative e conseguentemente non abilitate alla partecipazione alle trattative negoziali. La prima ipotesi interpretativa, per, pu comportare effettivamente delle difficolt applicative. Ove infatti ricorra, come rappresentato dallAmministrazione richiedente, il caso limite di presenza nel comparto od area di una pletora di organizzazioni non rappresentative (con percentuale inferiore al 5%), che nel loro complesso, per, assommino una percentuale superiore al 49% della media delle deleghe e dei voti, si verificherebbe limpossibilit per quelle rappresentative (con percentuale superiore al 5%) di raggiungere, anche nella loro totalit, la percentuale del 51%, richiesta per la sottoscrizione del contratto. Qualora si verificasse, questa evenienza determinerebbe pertanto un vulnus - di certo contrario allintentio legis - allintero sistema della contrattazione collettiva, perch, paradossalmente, le organizzazioni sindacali ammesse al tavolo negoziale in quanto rappresentative non potrebbero comunque, anche se in ipotesi tutte favorevoli alladesione, portare a termine il compito loro affidato, vale a dire la predisposizione e sottoscrizione del contratto. Ci, con lulteriore conseguenza, non poco rilevante, che un intero comparto o area contrattuale ed il relativo personale rimarrebbero privi di disciplina contrattuale, pur in presenza di organizzazioni sindacali per le quali stata positivamente accertata la prevista rappresentativit. Conseguentemente, si ritiene che, in coerenza con il complessivo sistema di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva delineato dal legislatore del decreto legislativo n. 165/2001, si debba assicurare ai soggetti che hanno conseguito il requisito della rappresentativit la possibilit - fermo restando la necessit di raggiungere le percentuali di adesioni prescritte - di pervenire alla conclusione delle trattative con la stipulazione del contratto collettivo. Per questo motivo, si ritiene che almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nellarea contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito, come previsto dal comma 3 del citato articolo 43, debba essere verificato previamente, ai sensi e per gli effetti del medesimo comma 3, con riferimento alle sole sigle sindacali che sono state individuate come rappresentative e che, in tale loro qualit, sono ammesse al tavolo della contrattazione collettiva del relativo comparto o della relativa area. P.Q.M. Nei termini su esposti il parere. LESTENSORE IL PRESIDENTE (Mario Luigi Torsello) (Pasquale de Lise) IL SEGRETARIO (Licia Grassucci) http://www.giustizia-amministrativa.it/Pareri/CDS_200804108_1_DE_03-12-2008.doc %ABDEFPVWbfgklnor|ððäÝo`oTEhvhLyCJHOJQJaJHhLyCJ@OJQJaJ@h@ZhLyCJ@OJQJaJ@%jh@ZhLyCJ@OJQJUaJ@hLyCJ4OJQJaJ4hQhLyCJ4OJQJaJ4 hQhLyhLyCJPOJQJaJP%jhvhLyCJPOJQJUaJPhvhLyCJPOJQJaJPhvhLy5CJOJQJhLy5CJ"aJ"j2Fg8 hLyUVjhLyUhLy%VW}~C D \<kd$$IfFH&64 FaytLy$$1$If]^a$gdLy$1$If]gdLy1$gdLy 1$]gdLygdLy `1$]`gdLy$L1$]L^a$gdLy$0h]0^ha$gdLy D|}~: B C D E /0D$% 3 D &&&&((((дxhfhLy56hC^rhLy6 hLy6h}9hLy6 hfhLy hLy56hLy56] hLy6]hUhLy6CJ]hLyh JhLy6CJ]hLy6CJ]hLy5:CJ hLy5:hLyOJQJhQhLyCJ`OJQJaJ`.D E 4 ~ffffR$bdh1$]b^a$gdLy$bdh1$]b^`a$gdLyOkde$$IfF0&H&64 FaytLy$"dh$1$If]^"a$gdLy$hdh$1$If]h^a$gdLy v!8#C%&((()+.0-13467g89:,<=?$bdh1$]b^`a$gdLy(()+r,.<<AA.CYCZC[CCDDü h~PhLy h~Ph~Ph/qLhLyCJaJhLyCJaJ hLy\]hLyhfhLy6 hfhLyhfhLy5?@.C6CZC[C}CCCCCDwu$dh^a$gdLy$bdh]b^a$gdLy$bdh]b^a$gdLy$bdh]ba$gdLy$bdh1$]b^`a$gdLy$bdh1$]b^a$gdLy$bdh1$]b^`a$gdLy ,1h. 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