Lassalto alla dirigenza non si arresta
di Luigi Olivieri (da Lexitalia.it, 9/05)
Lassalto alla dirigenza è
il titolo di un articolo pubblicato su questa rivista lo scorso ottobre 2004, nel quale si
commentava il tentativo contenuto nella direttiva rivolta allAran per la
stipulazione del Ccnl dellarea dirigenza del comparto enti locali, osservando che le
indicazioni sugli incarichi dirigenziali ai funzionari fossero in urto con la legislazione
vigente.
Assalto alla dirigenza è la titolazione di copertina del numero 38 del
settimanale LEspresso del 29 settembre 2005, che dedica un ampio approfondimento
alle modalità con le quali nella regione Lazio sono stati nominati come dirigenti 475
impiegati regionali, senza concorso e, per lo più, senza nemmeno laurea, con alcune perle
come quelle di promozioni per dipendenti col solo titolo di studio della scuola
dellobbligo.
Per chi vive ed opera negli enti locali, linchiesta del settimanale non era
necessaria. E noto a tutti che da almeno un lustro a questa parte sia in atto non il
tentativo, ma la vera e propria (riuscita) manovra di superare il principio di separazione
delle competenze tra organi di governo e dirigenza, mediante appunto un assalto alla
dirigenza.
Lattacco alla categoria di quei dipendenti pubblici che, secondo la legge, debbono
assicurare sia il rispetto degli impegni politici degli organi di governo, sia modalità
gestionali manageriali ed imparziali, avviene da tempo mediante un sistema semplice.
Gli organi di governo, per effetto delle riforme degli anni 90 dello scorso secolo,
non possono più direttamente gestire (stipulare contratti, emettere concessioni edilizie,
disporre autorizzazioni commerciali, ecc
? Tali competenze sono assegnate, in regime
di autonomia alla dirigenza? Occorre ridurre i margini di autonomia.
Si trasforma, allora, un elemento corretto, in qualcosa di abnorme. Infatti,
dallinevitabile sottolineatura dei margini di valutazione che la legge assegna agli
organi di governo, a mente dellarticolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001, per
attribuire ai dirigenti gli incarichi dirigenziali, in modo da:
1) evitare che la fissità dellincarico crei una corporazione di
dirigenti, autoreferenziale ed insensibile alla necessità di attuare i programmi
politici;
2) assicurare lindividuazione di quei dirigenti le cui competenze tecniche
garantiscano in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi;
si passa alla configurazione della necessità di un rapporto fiduciario tra
dirigente ed organo di governo, che, presto, passa ad essere un vero e proprio rapporto di
appartenenza politica. La fiducia è una cosa seria e si dà alle persone
serie: ma la serietà non è tanto comprovata dal curriculum professionale, quanto
dalla condivisione piena dellattivismo politico.
Inoltre, per incidere sui margini di autonomia che contraddistinguono la dirigenza
di ruolo, incardinata nella qualifica dirigenziale a seguito di laurea,
esperienze lavorative in posizioni direttive, concorsi per laccesso alla dirigenza
ed esperienza dirigenziale concreta e, dunque, consapevole dei propri doveri, come del
proprio ruolo, occorre scardinare tali ruoli. Ed inserire accanto ai dirigenti selezionati
in base a quello che appare un razionale e corretto sistema di accesso, i dirigenti
a contratto.
Se si fossero seguiti, comunque, i rigorosi criteri di selezione di tali soggetti previsti
dallarticolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 (prima della riforma del 2005), anche
la dirigenza esterna avrebbe avuto una connotazione di competenze particolarmente
rilevanti e significative.
Ma, nella pubblica amministrazione, non appena si apre un varco per flessibilizzare,
subito si trasforma in squarcio insanabile. Gli incarichi a contratto sono divenuti lo
spunto per attribuire incarichi dirigenziali (e contestualmente trasformare il rapporto di
lavoro in lavoro dirigenziale) senza concorso a dipendenti interni, prescindendo, è la
moda degli ultimi due anni, anche dal titolo di studio.
Daltra parte, per incidere sullautonomia di chiunque, i sistemi sono questi.
Per un verso, accentuare la dipendenza, come si prova con linsistenza
sulla natura fiduciaria del rapporto. Per altro verso, allargando le maglie selettive, e
facendo accedere alla dirigenza persone prive di titoli e curriculum, le quali sia per
linevitabile ed oggettiva imperizia, sia per il debito anche indiretto o
inconsapevole nei confronti di chi li beneficia, evidentemente è disposto a
piegare ogni modalità operativa e gestionale ai desideri di chi li ha
beneficiato, autonomia o non autonomia, rispetto delle competenze o meno, rispetto anche
delle norme o meno.
Lesempio della regione Lazio è eclatante. Non solo per il numero dei dipendenti che
dalloggi al domani si sono visti promossi a dirigenti. Non solo per il numero
altrettanto rilevante di quei dirigenti così promossi si sono subito
pensionati (112), sicchè parte non irrilevante degli oneri finanziari della manovra
invece di gravare sul bilancio della regione sono passati a carico dello Stato.
Ma, soprattutto, per il sistema di assunzione ai ruoli dirigenziali. Fuori da qualsiasi
modalità anche solo lontanamente somigliante non ad un concorso, ma a qualsiasi selezione
seria, per quanto flessibile ed agile.
E bastata una semplice autocertificazione dei titoli ed una valutazione dei
punteggi. Il tutto, in applicazione della legge regionale 15/1988, ma dando luogo ad
illegittimità macroscopiche, per le seguenti ragioni:
1) la legge, in primo luogo, prevede questo sistema per i passaggi tra i livelli dei
dipendenti di qualifica non dirigenziale, consentendo al massimo di giungere fino
allottavo come limite alle promozioni, sicchè non era evidentemente possibile
utilizzarla per le promozioni alla qualifica dirigenziale;
2) si tratta di una legge che, in sostanza, disciplinava i passaggi interni: una
regolamentazione dei concorsi interni, per la verità anche abbastanza contrastante con la
disciplina normativa e contrattuale di quegli anni;
3) larticolo 28 del d.lgs 165/2001, norma che costituiva norma di principio
vincolante per la legislazione regionale, prevede che alla dirigenza si acceda
esclusivamente per concorso, sicchè, per questo specifico ambito, la legge regionale
doveva essere considerata semplicemente inoperante;
4) la procedura per le promozioni è stata attivata dalla regione Lazio nel 2001: ma a
quellepoca era vigente già da quasi due anni il Ccnl del comparto regioni-autonomie
locali 31.3.1999, il che significa quanto segue:
a. la disciplina degli inquadramenti giuridici era rimessa esclusivamente alla
contrattazione collettiva: il contratto citato, infatti, riserva espressamente a se stesso
la funzione di inquadrare i dipendenti, precisando in modo tranciante che nessun
reinquadramento automatico dei dipendenti potesse essere effettuato dalle amministrazioni
locali;
b. le leggi riguardanti la carriera del personale erano state disapplicate: la
disciplina dei concorsi interni è stata sostituita dagli istituti delle progressioni
orizzontali o verticali, sicchè la legge regionale non poteva essere considerata in alcun
modo fonte per legittimare la procedura;
c. la già risalente suddivisione dei contratti in due aree, quella dirigenziale e quella
delle qualifiche, impediva ed impedisce di applicare istituti in grado di far accedere
senza concorso il personale non dirigenziale alla qualifica dirigenziale.
Tuttavia, il fenomeno registratosi nel Lazio non ha nulla di diverso da situazioni meno
grandi come dimensioni, ma non meno rilevanti in quanto a violazione delle leggi.
Non è assolutamente il caso di fare sottolineature sul colore politico delle
amministrazioni che hanno attivato simili modalità di assalire la dirigenza. Se è vero
che nel Lazio il tutto è stato gestito dalla giunta uscente di centro-destra, è
altrettanto vero che lapertura dei varchi finiti in deriva incontrollabile trova la
sua matrice nel governo di centro-sinistra (le leggi Bassanini in particolare). Comunque,
tutte le amministrazioni, di ogni colore e orientamento, stanno attivandosi esattamente
come il Lazio. Ottenendo, per altro, il sostegno di più di una raffinata mente, che sta
spendendosi da anni per dimostrare che sono possibili le progressioni verticali
dallarea delle qualifiche a quella dirigenziale, che è possibile assegnare
incarichi dirigenziali a funzionari previamente posti in aspettativa, legittimando
lassurdo della contestuale conduzione di due distinti rapporti di lavoro con lo
stesso datore; che solo la fiducia è la fonte degli incarichi dirigenziali.
LEspresso, nella sua inchiesta, informa che sulla vicenda laziale ha aperto un
fascicolo la Corte dei conti, che ipotizza un danno erariale di oltre 3 milioni di euro.
Doveroso che la magistratura contabile si attivi. Qualcosa, però, non quadra. In
particolare, il ruolo degli attori ed i tempi.
Giusto, auspicabile e corretto che la Corte dei conti controlli e sanzioni, se in sede
giurisdizionale si comprovino le illegittimità allapparenza piuttosto oggettive.
Non si può, però, fare a meno di notare che la Corte dei conti medesima (le sezioni di
controllo e non giurisdizionali) a partire dallo scorso autunno ha legittimato
lattribuzione di incarichi dirigenziali esterni, dunque senza concorso,
a dipendenti posti in aspettativa della stessa amministrazione conferente[1], ponendosi,
per altro, in contrasto frontale col Consiglio di stato[2], che aveva poco tempo prima
rilevato lassoluta illegittimità di tali manovre. Ed, infatti, nelle
amministrazioni statali si sono attivati incarichi dirigenziali esterni, ai
sensi dellarticolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, a dipendenti interni
(lossimoro è evidente per chiunque).
Sarebbe, allora, altamente auspicabile una rigida e stretta coerenza anche negli organi
giurisdizionali, dal momento che con ogni evidenza se le sezioni di controllo della Corte
dei conti ammettono come legittimi incarichi dirigenziali a dipendenti interni, pur
prevedendo il rispetto dei presupposti del citato articolo 19, comma 6, la disinvoltura
operativa di molte amministrazioni si avvale in modo distorto di tali aperture;
costringendo, poi, la stessa Corte dei conti, in sede giurisdizionale, ad azioni in parte
contrastanti con quanto affermato in sede di controllo. Per altro, non mancano esempi
nello Stato di nomine ex articolo 19, comma 6, assegnate, in base ai pareri della Corte
dei conti, ma con evidente lettura distorta, a funzionari non laureati.
In quanto ai tempi dellazione di ripristino della legalità, non si può
non rilevare che, forse, la chiusura dei cancelli è tardiva rispetto alla fuga dei buoi,
in quanto:
1) la legge 168/2005, di conversione del d.l. 115/2005 ha previsto normativamente che le
amministrazioni (esclusivamente statali) possano assegnare incarichi dirigenziali ex
articolo 19, comma 6, a dipendenti interni, consentendo loro di porsi in aspettativa
(contro, comunque, qualsiasi logica gestionale);
2) la preintesa del Ccnl dellarea dirigenza del comparto regioni-autonomie locali
tenta (in modo, comunque, assolutamente nullo, per violazione evidente di parecchie norme
imperative) di istituzionalizzare la possibilità che regioni ed enti locali assegnino
incarichi dirigenziali a dipendenti interni, al di fuori di ogni concorso e procedura
selettiva, contemplando, per altro, lassurda disposizione secondo la quale mentre il
dirigente di ruolo che non rispetta le direttive politiche possa essere licenziato, il
funzionario che incorra nella medesima responsabilità tuttal più ritorna nella
qualifica rivestita prima della promozione.
Sembra assolutamente chiaro che il legislatore, per un verso, ed i contratti collettivi,
tentino di porre un ombrello normativo al dilagare sempre più diffuso
dellassalto alla dirigenza. Non a caso, linchiesta dellEspresso
evidenzia come le manovre della regione Lazio siano avvenute in armonia con i
principali sindacati.
Inutile sottacere che i sistemi sopra sintetizzati di limitare lautonomia della
dirigenza, facciano comodo a molti. Agli organi di governo, di qualsiasi colore, per
incrementare la propria sfera di influenza e poter contare sulla propria perpetuazione al
governo, agganciando lo svolgimento delle funzioni dirigenziali alla permanenza al
governo, appunto, di questa o quella coalizione politica attualmente al potere. Ai
sindacati, perché ogni opportunità per favorire la carriera dei dipendenti è
evidentemente finalizzata alla crescita del consenso e delle tessere; inoltre, la presenza
di un elevato numero di dirigenti che provengono per cooptazione dai livelli
inferiori con modalità quanto meno condivise dai sindacati, crea una dirigenza
morbida, rispetto a possibili vertenze o, comunque, questioni sindacali
concernenti il lavoro. Ai dipendenti tutti, i quali possono contare sulle maglie
larghe createsi, per immaginare percorsi di carriera prima, forse, inimmaginabili:
poter accedere alla dirigenza senza la necessità di investire in formazione
universitaria, in concorsi, in studio ed applicazione, ma anche sulla sola base di titoli
come applicato ai servizi amministrativi[3] ed un moduletto di due pagine per
lautocertificazione, è certo una prospettiva interessante, per molti. Soprattutto,
per quelli che privi dei titoli, della formazione e della capacità di investire sul
proprio futuro, non avrebbero mai neanche pensato presentare domanda di partecipazione ad
un concorso vero. Il che dimostra che i concorsi, per quanto imperfetti, per quanto,
comunque, spesso non esenti da influenze della politica, sono in grado di
costituire già a monte un elemento selettivo. Che, tuttavia, evidentemente in molti non
vogliono.
Si assiste, così, al moltiplicarsi della dirigenza, di carriere fulminanti senza
concorso, di incarichi di direttore generale sempre più remunerati, quanto maggiore è la
loro matrice politica rispetto a quella tecnica.
Laccesso alla dirigenza, dunque, più che il frutto di una selezione comparativa
delle professionalità migliori, diviene solo una questione di tempo: anzianità,
conoscenze, fedeltà, sono i requisiti che, sottotraccia, prevalgono e costituiscono la
classe dirigente. Prova ne sia, del resto, la circostanza che trovare concorsi per
laccesso alla dirigenza nelle amministrazioni pubbliche nella quarta serie speciale
della Gazzetta Ufficiale oggi è divenuto utopistico.
Fatti conclamanti come quelli del Lazio dovrebbero imporre un immediato ripensamento.
Bisognerebbe pensare mille volte prima di sottoscrivere in via definitiva lipotesi
di contratto dellarea dirigenziale del comparto regioni-enti locali, dal momento che
quel testo, se rimanesse comè, finirebbe per coprire loperazione fatta nel
Lazio e dare lo spunto per far uscire definitivamente dallombra simili manovre ed
estenderle trionfalmente in ogni ente.
La Corte dei conti ha il compito di controllare i contratti prima della loro
sottoscrizione. Tuttavia, può farlo solo dal punto di vista finanziario, sicchè eccepire
lillegittimità o, meglio, la nullità delle norme sugli incarichi dirigenziali ai
funzionari interni è arduo, a meno che non siano dimostrabili rischi concreti di un
incontrollato incremento della spesa pubblica. Leventuale controllo positivo della
Corte, allora, sarà certamente salutato come la legittimazione alla correttezza
delloperazione. In attesa che, poi, in sede giudicante, ma quando sarà troppo
tardi, come nel caso del Lazio, dove i 3 milioni di euro intanto sono stati spesi e le
promozioni effettuate, si evidenzieranno, forse, evidenti illegittimità (come avvenuto
nel comune di Iglesias [4]).
A ben vedere, anche la sostanziale abolizione dei controlli preventivi sullattività
amministrativa, sebbene corretta attuazione dei principi di autonomia e responsabilità
delle amministrazioni locali, a distanza di tempo mostra la corda.
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