ࡱ> CEBE@`%bjbj.0`8888888L L$R l8GGG88G88G 88 p)0  LL8888 8t|LL  LL Decreto del 30 marzo 2010 - Min. Economia e Finanze-Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del16 aprile 2010 Preambolo - Preambolo In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-03-25;40" decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosi' detti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori; Visto, in particolare, l' HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:2010-03-25;40_art1-com1" art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi' detti black list di cui al  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1999-05-04;" decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:ECF:DM:2001-11-21;" decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273; Visti altresi', in particolare, i  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1999-05-04;" decreti 4 maggio 1999, recante Individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, nonche'  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:ECF:DM:2001-11-21;" 21 novembre 2001, recante Individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001; Decreta: Articolo 1 - Art. 1 Soggetti obbligati In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1999-05-04;" decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal  HYPERLINK "http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib:ECF:DM:2001-11-21;" decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. 2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, e' approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Articolo 2 - Art. 2 Periodo di riferimento della comunicazione In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 1. Il modello di comunicazione e' presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a). 2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri gia' trascorsi. 3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicita' trimestrale possono presentarlo con periodicita' mensile per l'intero anno solare. 4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicita' trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicita' mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili gia' trascorsi. 5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicita' trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare. Articolo 3 - Art. 3 Presentazione degli elenchi In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 1. Il modello di comunicazione e' presentato all'Agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Articolo 4 - Art. 4 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi: a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione; b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata; d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata; e) periodo di riferimento della comunicazione; f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione; g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta; h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita' precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. 2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2. Articolo 5 - Art. 5 Efficacia In vigore dal 16 aprile 2010 - con effetto dal 1 luglio 2010 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010. 4 R S   ) * _`STyz./ghAB<G}9.l$$$$_%`%hUx h0JjhU h0J h6]hh0JCJaJM  I <;<J}gdgd`%(79;.ln f!!"##$$$gdgd$$$]%^%_%`%gdgd,1h. 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