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(Ordinanza n. 3880 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione delmovimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, inprovincia di Avellino, nonche' l'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31luglio 2009, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 luglio 2010,lo stato di emergenza in relazione agli eventi atmosfericiverificatisi nel territorio di alcuni comuni delle province di Roma,Latina e Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008, l'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008 ela nota del 20 maggio 2010 del presidente della regione Lazio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16aprile 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011,lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica daporre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito diinteresse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia diMilano e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3874 del 30 aprile 2010; Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3863 del 31 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, finoal 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e dellamobilita' nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio,in relazione alla strada statale Sassari-Olbia e l'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successivemodifiche ed integrazioni, e n. 3839 del 12 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza inrelazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito ilterritorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18febbraio 2009, n. 3741, recante primi interventi urgenti diretti afronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi chehanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese digennaio 2009; Visto l'atto di concessione regolante il finanziamento per larealizzazione degli interventi previsti nel Secondo piano strategiconazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualita'2007 del 26 settembre 2008 tra la regione Calabria e il Comune diBelvedere Marittimo (Cosenza) concernente l'intervento diconsolidamento della scarpata sovrastante la strada comunale G.Fortunato del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) per un importopari a 700.000 euro, la comunicazione del Comando provinciale deivigili del fuoco della provincia di Cosenza prot. 1873 del 9 febbraio2009 nonche' le note del comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) del9 febbraio 2010 e del 15 marzo 2010; Considerati gli esiti della riunione del 28 aprile 2010 tenutasipresso il Dipartimento della protezione civile, alla quale hapartecipato anche la regione Calabria, concernente la messa insicurezza della scarpata sovrastante la strada comunale G. Fortunatonel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza); Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498del 23 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni,nonche' la nota n. 401 del 6 maggio 2010 del sindaco di Castelsardo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data6 novembre 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato diemergenza in relazione alla vulnerabilita' sismica della ŤgalleriaPavoncelliť, che convoglia le risorse idriche dell'acquedottopugliese, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3858 del 12 marzo 2010, nonche' la nota del Commissario delegato del24 marzo 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010,con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazioneagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioniEmilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese didicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, el'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio2010, n. 3848; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9aprile 2009 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza inmateria di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, dellefalde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delleacque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nellaregione Siciliana e l'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3852 del 19 febbraio 2010 e le note del 12 maggio 2010del presidente della regione siciliana - Commissario delegato e del13 maggio 2010 della direzione generale per la tutela del territorioe delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare; Visto l'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge14 luglio 2008, n. 123; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010,con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazioneagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioniEmilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese didicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e laconseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del19 febbraio 2010, n. 3850; Vista la nota del presidente della regione Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di assicurare il necessario supporto per il monitoraggioe la valutazione tecnica dell'evoluzione del movimento franoso inatto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia diAvellino, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3868 del 21 aprile 2010, il Commissario delegato e'autorizzato ad avvalersi dei Centri di competenza di cui al decretodel capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenzadel Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007, con oneria carico delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della citataordinanza n. 3868/2010. 2. Ferme restando le determinazioni assunte per fronteggiare lasituazione di criticita' in atto nel territorio del comune diMontaguto, il Commissario delegato provvede, sulla base delladocumentazione amministrativa e contabile, all'espletamento delleattivita' di natura solutoria conseguenti alle attivita' istruttorieed agli affidamenti di competenza dell'ing. Angelo Pepe, in qualita'di soggetto attuatore. 3. All'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri n. 3868/2010 sono aggiunte le seguentiparole: Ťcon oneri a carico della Rete ferroviaria italiana S.p.a. edell'Anas S.p.a. per gli ambiti di rispettiva competenzať. 4. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3868/2010, dopo la lettera b), sono aggiunte leseguenti lettere: Ťc) ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazioneprincipale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o inparte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimentidelle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati aseguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, uncontributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Ź 600,00mensili, e, comunque, nel limite di Ź 200,00 per ogni componente delnucleo familiare abitualmente e stabilmente residentenell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da unasola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Ź 300,00. Qualoranel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65anni o inferiore a 10 anni, portatori di handicap, ovvero disabilicon una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concessoun contributo aggiuntivo di Ź 200,00 mensili per ognuno dei soggettisopra indicati; d) un contributo per i danni subiti pari a euro 1000 mensili aititolari di attivita' produttive ed economiche ubicate in edifici oaree sgomberate a seguito degli eccezionali eventi franosi conprovvedimento delle autorita'. Il contributo e' erogato fino allasistemazione dell'attivita' in altri locali e in ogni caso per nonoltre 12 mesi, un contributo rapportato al danno subito da impianti,strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50%del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro, nonche'un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materieprime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti acausa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad unmassimo di 60.000,00 euro. I danni sono attestati con appositaperizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti airispettivi ordini o collegi.ť. 5. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3868/2010, e' aggiunto il seguente alinea: Ť- decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 147ť. 6. Per le iniziative da porre in essere in qualita' di soggettoattuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3868/2010, il dott. MarioPasquale De Biase si avvale del personale di cui all'art. 9, comma 3,dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3849/2010, e successive modifiche ed integrazioni, con i pertinentioneri a carico delle risorse presenti sulla contabilita' speciale dicui al comma 8. 7. Il soggetto attuatore di cui al comma 6 provvede altresi' agliadempimenti di natura amministrativa e contabile correlati allagestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3532/2006 e successive modifiche edintegrazioni per il periodo dal 13 luglio 2006 al 20 aprile 2010. 8. Il soggetto attuatore di cui al comma 6, per l'espletamento deicompiti al medesimo affidati, opera a valere sulla contabilita'speciale n. 3180 istituita ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3532/2006. A tal fine e'autorizzata la variazione dell'intestazione della contabilita'speciale da Commissario delegato a soggetto attuatore. 9. Per le finalita' di cui al comma 6, e' autorizzato iltrasferimento di euro 800.000,00 a valere sull'autorizzazione dispesa di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3868/2010. Art. 2 1. Al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008, le parole: Ť,dott. Maurizio Pucciť sono soppresse. Art. 3 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamentodelle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delleattivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3874 del 30 aprile 2010, il Commissario delegato e'autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' dipersonale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e laricerca ambientale (ISPRA), a societa' specializzate a totalecapitale pubblico o a societa' di scopo di quest'ultime. 2. Il predetto personale e' autorizzato ad effettuare lavorostraordinario cosi' come previsto dall'art. 11, comma 1,dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dalCommissario delegato, e' riconosciuto il trattamento di missionespettante in relazione alle qualifiche di appartenenza. 4. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alleprocedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge inderoga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commigravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato. Art. 4 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3863 del 31 marzo 2010, le parole: Ťeuro 2.253.000,00ťsono sostituite dalle seguenti parole: Ť2.264.000,00ť. 2. Alla fine del comma 3, dell'art. 6, dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e'aggiunto il seguente periodo: ŤConseguentemente e' abrogato l'art. 11dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del30 luglio 2007.ť. 3. Al comma 7, dell'art. 6, dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, dopo le parole:Ťdi due unita' di personaleť sono aggiunte le seguenti parole:Ťappartenente alla pubblica amministrazione posto in posizione dicomando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga allanormativa vigente in materia di mobilita' nel rispetto dei terminiperentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127, a cui potra' essere riconosciuto la corresponsione dicompensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamenteprestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, con oneriposti a carico del Fondo della protezione civile,ť. Art. 5 1. ll Provveditore interregionale per la Campania e il Molisesubentra all'ing. Claudio Rinaldi nelle funzioni di soggettoattuatore di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri n. 3279/2003 e successive modifiche edintegrazioni, ed all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 3375/2004, e successive modifiche edintegrazioni, per il completamento degli interventi di ricostruzionepost-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensidell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3839/2010. Art. 6 1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010, sono soppresse le seguentiparole: Ťdel Capo compartimento della viabilita' per la Sardegnať. Art. 7 1. Tenuto conto dell'aggravamento della situazione di dissestoidrogeologico relativa alla scarpata sovrastante la strada comunaleG. Fortunato nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) a seguitodegli avversi eventi meteorologici verificatisi in Calabria nelgennaio 2009 e del perpetuarsi della situazione di pericolo per lapubblica incolumita', il Commissario delegato - presidente dellaregione Calabria nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3741, si avvale, inqualita' di soggetto attuatore, del sindaco di Belvedere Marittimo(Cosenza) per il completamento dell'intervento di consolidamentodella suddetta scarpata, con i poteri di cui all'art. 3 dellamedesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3741/2009. 2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione dell'intervento di cui alcomma 1, si provvede, nel limite di 700.000,00 euro a valere sullerisorse di cui alla concessione tra la regione Calabria e il comunedi Belvedere Marittimo (Cosenza) del 26 settembre 2008 indicata inpremessa. Art. 8 1. Per consentire il completamento e l'adeguamento degli interventiinerenti ai dissesti idrogeologici in localita' Mezzu Teppa nelcomune di Castelsardo il Commissario delegato di cui all'art. 1,comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3498/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzatoad utilizzare le risorse disponibili nella contabilita' speciale n.3030, pari a euro 53.169,10. 2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il sindaco diCastelsardo provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 8, comma 5,del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13. Art. 9 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri n. 3858/2010, le parole: Ťda personale diamministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di dieciunita', che viene posto in posizione di comando o di distacco pressol'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro quindicigiorni dalla richiesta, nonche' di personale con contratto dicollaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di treunita'ť, sono sostituite dalle seguenti: Ťda personale con contrattodi collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo dicinque unita', nonche' da personale di amministrazioni ed entipubblici, nel limite complessivo di otto unita'. Detto personalepresta servizio presso la struttura commissariale in posizione dicomando o di distacco, previo assenso degli interessati, entroquindici giorni dalla richiesta, ovvero, collocato in aspettativadalle amministrazioni od enti pubblici di appartenenza, con contrattoa tempo determinato da stipularsi nel rispetto del Contrattocollettivo nazionale di lavoro - Comparto regioni - regione Puglia erelativa contrattazione decentrata integrativať. Art. 10 1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri del 12 febbraio 2010, n. 3848, le parole: Ť2.000.000,00ťsono sostituite dalle seguenti: Ť2.012.041,09ť. Art. 11 1. Per il proseguimento delle attivita' inerenti all'emergenza inmateria di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde edei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acquesuperficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regioneSiciliana, all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3852 del 19 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dell'art. 8, dopo le parole: Ťn. 3136 del 25maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioniť sono aggiunte leseguenti parole: Ťcon esclusione del comma 2, dell'art. 6 e dell'art.9ť e dopo le parole: Ťn. 3190 del 22 marzo 2002 con esclusioneť sonoaggiunte le seguenti parole: Ťdel comma 3 dell'art. 10, dell'art. 11eť; b) all'art. 5, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:Ť4. Il Commissario delegato o il soggetto attuatore, al fine diunificare la gestione, provvedono a trasferire le risorse dellacontabilita' speciale n. 1747 istituita per la tutela delle acquenella contabilita' di cui al comma 1ť; c) al comma 1, dell'art. 6, le parole: Ťnazionali e regionaliťsono abrogate; d) il comma 4, dell'art. 6, e' sostituito dal seguente: Ť4. Perl'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza ilCommissario delegato e il soggetto attuatore si avvalgono di 40unita' di personale individuato tra il personale della pubblicaamministrazione, degli enti e delle societa' di cui ai commiprecedenti posti anche in posizione di comando o distacco. Le speseaccessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cuisopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali dilavoro degli enti e delle societa' di appartenenza restano a caricodegli stessi enti e societa'. Per assicurare l'attivita' dicoordinamento della struttura il Commissario delegato puo' conferire,anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro deglienti e delle societa' di appartenenza, un incarico di funzionedirigenziale di seconda fascia, equiparato ai dirigenti della regioneSiciliana, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioniť; e) al comma 1, dell'art. 8, la parola: Ť13ť e' soppressa; f) al comma 7, dell'art. 6, prima delle parole: ŤAl personaleťsono aggiunte le seguenti parole: ŤAnche in deroga al Contrattocollettivo nazionale di lavoro degli enti e delle societa' diappartenenzať; g) al comma 8, dell'art. 6, le parole: Ťin relazione allequalifiche di appartenenzať sono sostituite dalle parole: Ťalpersonale della regione Sicilianať; h) all'art. 7, dopo le parole: Ťdecreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60ť e' aggiunto ilsuccessivo punto: Ťlegge 23 febbraio 1994, n. 724, art. 25ť; i) all'art. 7, dopo le parole: Ť37, 38, 39, 40, 41, 42, 119ť e'aggiunta la parola: Ť141ť. 2. Il Commissario delegato e il soggetto attuatore sonoautorizzati, sulla base di programmi da redigere quadrimestralmente,d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare, a destinare, per la realizzazione degli interventiprevisti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che sirendono disponibili, nonche' ad utilizzare sedi delocalizzateall'interno del territorio regionale, presso gli uffici degli enti edelle societa' a capitale pubblico. 3. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 5, comma2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamentodella protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3048 e successivemodificazioni ed integrazioni, si provvede anche ai sensi dell'art. 8dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del19 febbraio 2010. 4. Il comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza del Ministrodell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31maggio 1999, n. 2983 e successive modificazioni ed integrazioni, e'abrogato. Art. 12 1. Ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dall'art.12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, relativamenteall'attivita' del soggetto liquidatore per l'accertamento dellesituazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo alConsorzio unico delle province di Napoli e Caserta, e' istituitaapposita contabilita' speciale, intestata al soggetto liquidatore,sulla quale confluiscono le risorse economiche gia' facenti capo alConsorzio unico, nonche' le ulteriori somme derivanti dalla gestioneordinaria della compagine consortile. 2. Le risorse economiche che confluiscono sulla contabilita'speciale di cui al precedente comma 1, cui si applicano le previsioninormative di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 23 maggio2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio2008, n. 123, sono destinate, prioritariamente, al pagamento dellemaestranze impiegate nell'ambito del Consorzio unico di bacino delleprovince di Napoli e Caserta. Art. 13 ŠŤí* Űc d˝mă’÷ó÷ěäóŮó×óUhÓLÉhÓLÉmH sH hÓLÉCJaJ hÓLÉ5\hÓLÉjhÓLÉU + , W ˆ Š   K € Ć R ˜ Ţ  X ž ä *pśö<‚ČTš´úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉă’ý´úeŤń7}ŔL‡ÍY–Ü"hŽ˝IŐa§í3úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉ3yŸĺ+qˇĺ+qˇýC‰Ď[ką÷=ƒÉeŤń7}úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉ}Ă O•Ű÷= € Ć !!W!!ă!)"o"ľ"Ń"#N#v#x# #˘#É#Ë#$W$$úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLɝ$ă$)%o%ľ%ű%A&Z& &ć&,'r'¸'ţ'(\(˘(č($)j)°)Ă) *O*•*Ű*!+Œ,-¤-úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLɤ-0.ź.H/Ô/`0ě01š12Y2Ÿ2ĺ2+3q3ˇ3ý3C4‰4Ď4555{5Á5ű5A6‡6Í67Y7úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉY7Ÿ7ĺ7ö7<8‚8Č89Q9—9Ý9#:i:Ż:ç:-;s;š;ß;ŕ;<<U<›<Â<Ă<ę<ě<2=x=úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉx=ž=>J>>Ö>?V?œ?â?(@l@˛@ř@1AwA˝AüABBˆB‰B°B˛BřB>CvCźCDHDŽDúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉŽDĄDçD-EsEšE˙EEF‹FŃFG]G’G“GĄGŁGéG/HuHťHIGIIÓIJ%J&JMJOJ•JúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉ•JŰJK KGKIKKŐKLaL§LíL3MyMżMNKN‘NNăN)OoOľOŔOÁOČOďOńO7P}PúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉ}PĂP QOQ•QłQůQ?R…RşRáRăR)SoSľSűSAT‡TÍTUYUŸUĺU+VqVˇVýVCW‰WťWúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgdÓLÉťWźWĂWëWíW3XyXŞXŤX´XÜXŢX$YjY°YöYF>G>n>p>ś>ü>@?A?h?j?°?ö?<@‚@Č@ATAšAŕA&BlB˛BžBCJCCÖCáCâCéCDDXDžDäD*EpEśEÔEF`FŚFŰFGGJGGÖGHbH¨HîH4IzIŔIJLJ’JŘJKdKŞKÜKÝKäK LLTLšLËLĚLŐLýL˙LEM‹MŃMN]NŸNĺN+OqOˇOýOPHPŽPÔPQBQˆQ˜QŢQ$RjR°RöRF>G>n>p>ś>ü>@?A?h?j?°?ö?<@‚@Č@ATAšAŕA&BlB˛BžBCJCCÖCáCâCéCDDXDžDäD*EpEśEÔEF`FŚFŰFGGJGGÖGHbH¨HîH4IzIŔIJLJ’JŘJKdKŞKÜKÝKäK LLTLšLËLĚLŐLýL˙LEM‹MŃMN]NŸNĺN+OqOˇOýOPHPŽPÔPQBQˆQ˜QŢQ$RjR°RöR?@ABCDEFGă’9ŠŞÁdX˙€˙˙AL^$ş_M^äš_N^dź_O^äź_P^d˝_Q^ä˝_R^dž_S^äž_T^dż_U^Ô¸•V^”ť•W^T˝•X^T¸•Y^”ś•Z^Ô t[^T t\^Ô t]^T t^^Ô t_^T t`^Ô ta^Ttb^Ôtc^Ttd^Ôte^Ttf^Ôtg^Tth^Ôti^Ttj^Ôtk^Ttl^Ôtm^Ttn^Ôto^Ttp^Ôtq^Ttr^Ôts^Ttt^Ôtu^Ttv^Ôtw^Ttx^Ôty^Ttz^t{^”t|^t}^”t~^t^”t€^t^”t‚^tƒ^”t„^t…^”t†^ t‡^” tˆ^!t‰^”!tŠ^"t‹^”"tŒ^#t§ífĆŽM˘ÂrŁeŽŻ  + u ˜yĘ/Œý[ŸŘřO%ŽöEľřÝî)O-a-™01ô1T5.78Ż8+9ľ:Ď>kAľCtFÁFeLfN“O™[O\Î]^wb`dĂd     !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ˇú.uÔœ\˛Đ€ąrž˝  < „ ЈœÚ?™ +hŻč]3ŔUĹîý)]-o-Š012X5;78˝899ť:Ý>|AÇC†FŃFuLvN O¨[_\Ţ]$^‡bmdĂd  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@C*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€metricconverter€8A*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€date€ 1€1€1. 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