ࡱ> E@bjbj.x:::::::x@=@=@=@= L=lx>>>>>>>>qssssss$R::[>>[[::>>ŐŐŐ[:>:>qŐ[qŐ Őѐ::ѐ>> `z@=[a.ѐ=4”0ѐژEvژѐNT::::ѐژ:U>TDŐJH,vKS>>>xxdܠd xxܠDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19maggio2010, n. 95 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. testo in vigore dal: 9-7-2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3,lettere a) e a-bis); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolarel'articolo 1, comma 404; Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successivemodificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazionedella legge 4 marzo 2009, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007,n. 258; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organichedel personale della carriera diplomatica, delle qualifichedirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degliaffari esteri; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1agosto 2008, recante Attivita' di coordinamento, vigilanza edirezione svolta dai capi delle missioni diplomatiche; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con iMinistri per la pubblica amministrazione e l'innovazionee dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Amministrazione centrale 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di direttacollaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affariesteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) Segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioniglobali; 3) Direzione generale per l'Unione europea; 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politichemigratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e lecomunicazioni. e) Servizi: 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale; 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenziosodiplomatico e dei trattati. 2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice direttorigenerali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque perciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo diventi, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione deisettori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferitead un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado diMinistro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. 3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse el'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia dicoordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziariae di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di primafascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quantoprevisto dalla specifica normativa in materia di conferimento diincarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieriministeriali. 4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione epresso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica ele comunicazioni sono altresi' nominati tra i Dirigenti di secondafascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vicedirettore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzionegenerale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione,l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttoregenerale / Direttore centrale puo' essere attribuito ad unfunzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anchenel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttoregenerale. 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale nongenerale, nel numero complessivo di novantasei unita', nonche' alladefinizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dallaentrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministerialedi natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni.  Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.. - Il testo dell'art. 5, comma 3, lettera a) e a-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro: a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e' il seguente: 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.. - Il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' il seguente: Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi) - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 303, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2008, n. 15. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2009, n. 208. - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2008 (Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2008, n. 14. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.. - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse. Art. 2 Segretario Generale 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2,del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretariogenerale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazionedegli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azionedell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni,coordinandone gli uffici e le attivita'. 2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretariogenerale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgonodelle unita' e degli uffici della Segreteria generale. 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto idiversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e lacontinuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia eall'estero. 4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio checoncernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzionigenerali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportuneiniziative di coordinamento, anche mediante la temporaneacostituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e latrattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per ilbilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non vienecorrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolodovuto.  Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: Art. 6 (Il segretario generale). - Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro. Art. 3 Cerimoniale diplomatico della Repubblica 1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate leseguenti funzioni: a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico; b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, leorganizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura leonorificenze; c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali inItalia e all'estero; d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di caratteremultilaterale; e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato. 2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvatoe all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplicale funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende atutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioniinternazionali. 3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, ilCerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmentecon traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorsefinanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiorea venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.  Note all'art. 3: - La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agostort. 4 Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'esteroadempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamentoe sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'esterodell'amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazionedella normativa in tema di sicurezza. 2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero edil Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado noninferiore a consigliere d'ambasciata. 3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire specialiincarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica digrado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigentidi prima fascia del Ministero. Art. 5 Direzioni generali 1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezzaattende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezzainternazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generaleper l'Unione europea e per assicurarne l'unitarieta' - quelle dellaPolitica estera e di sicurezza comune e della Politica europea disicurezza e difesa, nonche' le questioni attinenti all'AlleanzaAtlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione inEuropa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degliarmamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delleNazioni Unite; c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate,la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani; d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globalie, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzatatransnazionale ed il narcotraffico; e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti aiprocessi G8/G20; f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti,le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e inogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, ladefinizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesidell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesidell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi delCaucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo edel Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere dispostecon riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati condecreto ministeriale; g) cura la partecipazione italiana alle attivita' dellecooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative allearee geografiche di cui alla lettera f); 2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza,nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenzaprimaria nella trattazione delle questioni multilaterali egeografiche di natura politico-strategica e di sicurezzainternazionale. 3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioniglobali attende ai seguenti compiti: a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale; b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerentiai processi G8/G20; c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionalenei settori dell'energia e dell'ambiente; d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti,la coerenza delle politiche di sostenibilita'; e) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delleistituzioni internazionali per la cooperazione economica, commercialee finanziaria; f) tratta le questioni relative alla tutela della proprieta'intellettuale; g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti,le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e inogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, ladefinizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesidell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Orientee Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africasub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte conriguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decretoministeriale; h) cura la partecipazione italiana alle attivita' dellecooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative allearee geografiche di cui alla lettera g). 4. La Direzione generale per l'Unione europea attende ai seguenticompiti: a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alleistanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unioneeuropea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM; b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Statoalla definizione delle posizioni italiane e ne assicura larappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organidell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e conle altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordocon la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, ilServizio europeo per l'azione esterna; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo diintegrazione europea; d) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazionicompetenti nella formazione dei funzionari pubblici nelle materiecomunitarie. e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti,le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e inogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, ladefinizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membrie candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economicoeuropeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potrannoessere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesiindividuati con decreto ministeriale. f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altrecooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paeseattende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti,anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenzacomplessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazionecon l'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) cura la diffusione della lingua, della cultura, della scienza,della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, ancheattraverso il coordinamento e la gestione della rete degli istitutidi cultura e degli addetti scientifici; tratta le questioni culturalie scientifico-tecnologiche in relazione a enti e organizzazioniinternazionali; c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altreamministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazionead enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione delsistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane ele relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e lealtre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' conl'estero; d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competentiamministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenerel'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gliinvestimenti esteri in Italia; e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti edorganismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi allamateria del credito e degli investimenti all'estero; f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita'presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti ericercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed entidi ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; g) cura le attivita' di competenza del Ministero degli affariesteri relative alle borse di studio, nonche' agli scambi giovanili; h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazionipubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settoredello sport; i) sovrintende all'attivita' svolta per le autorizzazioni deimateriali di armamento e segue, d'intesa con le altre competentiamministrazioni dello Stato, le questioni di competenza attinentialla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e deimateriali a doppio uso. 6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spettala competenza primaria nella trattazione delle questioni tematiche egeografiche riguardanti la promozione nel loro insieme dellecomponenti del sistema Paese e il sostegno alle loro esigenzecomplessive. 7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politichemigratorie attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti idiritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degliitaliani nel mondo; c) cura la promozione sociale, linguistica e scolastica dellecollettivita' italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari; e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato,le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti eorganizzazioni internazionali. 8. La Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo,d'intesa con le altre Direzioni generali interessate, attende aicompiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, esuccessive modificazioni. 9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende aiseguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione dellerisorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazionenormativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelliall'estero; d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica dellerisorse finanziarie; e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti delpersonale; f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pariopportunita'; g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante alpersonale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti; h) provvede alla determinazione del trattamento economicoall'estero e delle provvidenze a favore del personale; i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi eregolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimentidisciplinari; m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettivaintegrativa; n) concorre alla promozione della presenza di personale italianopresso le organizzazioni internazionali; o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionaledel personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosidell'Istituto diplomatico, che segue altresi' la preparazione degliaspiranti alla carriera diplomatica. 10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e lecomunicazioni attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alleattrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione,ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinatiad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede airelativi controlli; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicurala gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezzainformatica; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' neisettori della cifra e delle comunicazioni; g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione delcorriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.  Note all'art. 5: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario Art. 6 Servizi 1. Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionaleattende ai seguenti compiti: a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali,informazioni, nonche' all'elaborazione dei relativi contenuti,d'intesa con le Direzioni generali interessate; b) assiste il Capo del servizio nello svolgimento delle suefunzioni di portavoce del Ministro; c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici delMinistero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agliuffici all'estero; d) cura la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e lapubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delleinformazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e laloro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero,nonche' ad altri organi, amministrazioni ed enti; e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzionigenerali interessate, contributi informativi all'attivita' dipromozione all'estero dell'immagine del Paese, di cui segue glisviluppi e le tendenze; f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri inItalia, che informa sulle attivita' del Ministero ed assiste nellemissioni al seguito del Ministro; cura le questioni relativeall'accreditamento ed all'attivita' dei giornalisti esteri in Italia; g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo dellainformazione, nonche' i negoziati e l'applicazione, sotto il profilointernazionale, di accordi in tale materia; h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego ditecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero ecura la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino;intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizionigenerali vigenti; i) provvede ad ogni altra attivita' concernente la stampa el'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche inraccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia dicomunicazione. 2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenziosodiplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti: a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico chead esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli ufficidell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazionedelle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporticon l'Avvocatura dello Stato; b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito allequestioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali; c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firmadi trattati e di convenzioni internazionali; d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati econvenzioni internazionali; e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioniconclusi dall'Italia; f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela deidiritti del Paese davanti alle Corti internazionali; g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministerialiinteressati, il contenzioso dell'amministrazione con soggettiesterni. rt. 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) Direttori generali; 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azionecomplessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavorodell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari allarapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali ilMinistro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nellacarriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigentie dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da unSottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. Il Capo digabinetto puo' essere incaricato dal Ministro di partecipare ailavori. I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, incaso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dairispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale, i Capiservizio e il coordinatore di cui all'articolo 1, comma 3, possonoessere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio diamministrazione, quando esso tratti questioni relative alle lororispettive competenze. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sonoesercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorsee l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione. Art. 8 Comitati 1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto,nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini,speciali comitati per l'esame di questioni inerenti il dirittointernazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone lapresidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione. 2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, lacomposizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spettaalcun compenso o rimborso comunque denominato. Art. 9 Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: ad eccezione di quello per gliaffari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, sono sostituitedalle seguenti: ad eccezione di quello per l'amministrazione,l'informatica e le comunicazioni; b) al quarto comma, primo periodo, le parole: capo dell'Unita' peril contenzioso diplomatico e dei trattati sono sostituite dalleseguenti: capo del servizio per gli affari giuridici, delcontenzioso diplomatico e dei trattati; al primo periodo, le parole:, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica egli archivi, nonche' sono soppresse. E' altresi' soppresso ilsecondo periodo; c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine,il seguente: Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio,sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio diamministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzionianche segretari di legazione.; d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, ilseguente: Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sullabase dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricatidi svolgere tali funzioni anche segretari di legazione..  Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente regolamento: Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica Art. 10 Valutazione degli assetti organizzativi 1. Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'amministrazioneeffettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione delfunzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla lucedelle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lostesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla basedi quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto dellarideterminazione gia' effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 10,del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.  Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. - Il testo dell'articolo 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14 e' il seguente: 10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio 2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo periodo, semplificando il procedimento di organizzazione dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti" sono inserite le seguenti: ", nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale,"; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.". Art. 11 Dotazioni organiche 1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministerialedi cui all'articolo 1, comma 5, sono apportati al decreto delPresidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamentiderivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presenteregolamento. 2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica,delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza delMinistero degli affari esteri, sono determinate come da tabellaallegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data29 maggio 2009, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 10, deldecreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in attuazionedell'articolo 74, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208dell'8 settembre 2009.  Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2009, n. 208. - Il testo dell'articolo 74, comma 1 lettera a) e c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' il seguente: Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) (omissis); c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Art. 12 Disposizioni transitorie 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura nonregolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessatedal riordino di cui al presente regolamento continuano ad esseresvolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali. Art. 13 Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sonoaltresi' fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13del citato decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 7, foglio n. 187  Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e' il seguente: Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura). - 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede: a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati. 2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009. - Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e' il seguente: Art. 13 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29. >  .u{ {{~!"-_ǶȶӶ,-8* QR]흙hHh* CJaJjh* Ujh* UjHh* Ujh* Ujh* UjPh* Ujh* Ujh* Uh* B* phh* h* CJaJ h* 5\' ' ) \ ^  + o  X - = /Q% %1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* Meu::+I"$&VX%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* A3t1w?O`L%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* d,rD\k=U'2x J %1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd*  M!!!"e"""7#}####C$$$$8%~%%%%&k&%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* k&&&=''''/(u(((!)g)))9*]***+H+++,1,w,,-;--%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* --.K.../c///50{001J1112b2223S333%4;4445%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* 5;5556S6667[777-8s888E9999=::::8;~;; <P<<%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* <<"=h===:>>>> ?Q???@_@@@1AwAABIBBBB0CvCCD%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* DHDDDE`EEEFJFFFGbGGG4HzHHHBIIIJZJJJK^KwK%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* wKKLILLLM/MuMMNGNNNOVOOOPePPP8Q~QQ RPRRRS%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* SeSSS7T}TTUFUUUV^VVV0WvWWXHXXXY`YYY2ZxZZ[%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* [J[[[\:\\\ ]R]]]^L^^^_d___6`r```Dahaaa:bb%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* bbb)coccc3dyddee[eee-fsfffgeggghYhhh+iAii%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* iijYjojjjAkkkkClllmMmmmnennnoWooopappp%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* p3qXqtqqrFrrrsUsss'tmttt#u$u/u8uAuhujuluuuu(vnv%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* nvvv$wjwww.xtxxxySyyy%zkzzz{{{ {{={{{|7|%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* 7|}|| }O}}}!~g~~~~~468prLCS%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* SׁcF҃!#.V(`gikхӅ_%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* _XŇ QȈ "h̉X*p݋%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* ݋3o fxJ֎bKGӑ*P%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* ݒ8cٓeu˔W)o PVܘ"%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* "h:K+qC0vڞ f(%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* (n Qݡ#iF8n@yK+%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* +qЧ\<eΩ)o4z&lͬ&D%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* D PfSӯ Q԰)7}3yW%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* W|³M4zε@xǶɶԶBηB%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* BDFnpԸ`׹B(n-sҼ^1w%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* w0vϿ[0vHg0^d&%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* &018?ACuwSmZ;b%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* 4zL6z[-s:jkt%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* L^T&8~ PqC~%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* GwI5{M_1w7%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* $a$gd* 7} IaY P"h:PF%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* ^[*p;=?wyKc%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* $%,.9b4n@V(C[-s%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* E1w` +4=egi%k%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* Kc5{]/uV(%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* (`2G_1w?W[tF%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* ,rD,r!*RTVZ%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd*  46| N c   5 A h j       _      %1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd*  \      +IJQS^Y] R$j%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1$a$gd* gd* j#i`2x3yKvHL%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1gd* d%1%1%1%1%1%1%1%$Ifgd* gd* a_%kd@$$IfFA,06    34ab p,1h. 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