ࡱ> E@pbjbj.!a<<<<<<<PxOxOxOxO4OtPg,PBPBPBPBPBPBPBPfffffff$ejRl*gE<zVBPBPzVzVg<<BPBPIg6e6e6ezV<BP<BPf6ezVf6e 6eBe<<BeBP P gxOpX Bef_g0gBemd:mBePP<<<<Bem<eBP`Q6e,RRBPBPBPggPPd02,e PP2 Ministero Giustizia-DECRETO 16aprile2010 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gliarticoli 21 e 22; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recanteattuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzionedell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventidi attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, esuccessive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera b) del citatodecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale ilMinistro della giustizia, su proposta dell'Unita' di informazionefinanziaria, sentiti gli ordini professionali, emana, con decreto,indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione dioperazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 12 eall'art. 13, comma 1, lettera b) dello stesso decreto; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misuredi natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere ilfinanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesiche minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazionedella direttiva 2005/60; Udito il Comitato di sicurezza finanziaria nella riunione del 23marzo 2010; Su proposta della Unita' di informazione finanziaria; Sentiti gli ordini professionali; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendonoper: a) finanziamento del terrorismo: in conformita' con l'art. 1,comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia oall'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modorealizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati alfine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o inogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti confinalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio'indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorseeconomiche per la commissione dei delitti anzidetti; b) operazione: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera l)del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successivemodificazioni e integrazioni, la trasmissione o la movimentazione dimezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attivita'determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di naturafinanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridicaesistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; c) Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello deiPaesi della Comunita' europea: gli Stati extracomunitari che nonimpongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalladirettiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto delMinistero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, comesuccessivamente integrato o modificato; d) riciclaggio: in conformita' con l'art. 2, comma 1 deldecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successivemodificazioni e integrazioni, le seguenti azioni, se commesseintenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuatiessendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa oda una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare odissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutarechiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenzegiuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei benio dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che talibeni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione atale attivita'; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendoa conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beniprovengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a taleattivita'; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettereprecedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo diperpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno acommetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione; e) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria, cioe' lastruttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, dirichiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto e' rivolto ai seguenti soggetti: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti edegli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionaleanche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' inmateria di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni dicategoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propriclienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria oimmobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizioneo nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beniimmobili o attivita' economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti dideposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,alla gestione o all'amministrazione di societa'; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione disocieta', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust adesclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c); e) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati,fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 deldecreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esonerati dagliobblighi di cui al presente decreto. 3. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art.41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) delcomma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente oottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizionegiuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesao di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o inrelazione a tale procedimento, compresa la consulenzasull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove taliinformazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo ilprocedimento stesso. 4. I soggetti di cui al comma 1 sono indicati nel presente decretoe nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di professionisti. Art. 3 Indicatori di anomalia 1. Al fine di agevolare l'attivita' di valutazione deiprofessionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delleoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, siforniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori dianomalia. 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini diincertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamentidiscrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire alcontenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degliobblighi di segnalazione di operazioni sospette. 3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustivaanche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' disvolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento delterrorismo. 4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti dellaclientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 alpresente decreto puo' non essere sufficiente ad escludere chel'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con lamassima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristichedell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevinoin concreto profili di sospetto. 5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti inuno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazionisospette, per le quali e' necessario valutare in concreto larilevanza dei comportamenti della clientela. 6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori,alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituisconoun'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previstinell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi cheoggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tuttele altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sullanatura dell'operazione. 8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumentooperativo per la valutazione della sussistenza di un'operazionesospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concretaattivita' prestata. 9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionistiutilizzano altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dallaUIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativon. 231 del 2007. Art. 4 Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette 1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione dioperazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi ealle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presentedecreto. 2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, ladescrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che sarannoindicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6,comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni. Roma, 16 aprile 2010 Il Ministro: Alfano 9 3-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 101ALLEGATO 1A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: lapropria identit e quella delleventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura dellaprestazione richiesta; lattivit esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/opatrimoniale propria e/o delleventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza,lidentit dei delegati alla firma, la struttura di propriet o di controllo.1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati edocumenti comunemente acquisiti per lesecuzione delloperazione ovvero per ilregolamento delle prestazioni.2.1. Il cliente, allatto di esibire documenti di identit ovvero alla richiesta di fornireinformazioni sulloperazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalit di pagamento.3. Il cliente mostra una inusuale familiarit con i presidi previsti dalla normativa in tema diadeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazionisospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalit di applicazione di tali presidi.4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, delloggetto o dello scopodella prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare diagire con finalit illecite per conto di un terzo.4.1. Il cliente accompagnato da altre persone - il cui ruolo non stato accertato inoccasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in meritoalle modalit di esecuzione della prestazione.5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed noto per essere stato sottoposto aprocedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, amisure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni concontroparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione oa provvedimenti di sequestro.6. Il cliente censito, notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovverorichiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli entiattivi nel finanziamento del terrorismo1.7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi dellaComunit Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornireragionevoli motivi legati alla attivit esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolaricondizioni adeguatamente documentate:1 Il link alle liste di persone o enti attivi nel finanziamento del terrorismo reperibile sul sito della UIF al seguente indirizzo: HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste" http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste. 10 3-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 101x costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;x conferimento per la costituzione o l aumento di capitale - soprattutto se effettuate perimporti consistenti - di societ che hanno sede legale nei predetti paesi;x utilizzo, in qualit di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;x trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziariche danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto unsoggetto estero con apparenti finalit di dissimulazione;x ricezione e/o trasferimento di fondi.B. Indicatori di anomalia connessi alle modalit di esecuzione delle prestazioniprofessionali:8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovveroscopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con lattivit del clienteovvero con il profilo economico patrimoniale, o con lattivit delleventuale grupposocietario cui lo stesso appartiene.8.1. Consulenza per lorganizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con lattivitcommerciale sottostante.8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalit non compatibili con quelledichiarate o comunque proprie dellente.8.3. Richiesta di consulenza per leffettuazione di operazioni di finanza strutturata suimercati internazionali per esigenze legate a unattivit commerciale con lestero didimensioni evidentemente contenute.8.4. Acquisto di disponibilit a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, afronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese oaziende, non giustificate dal profilo economico patrimoniale o dallattivit del clienteovvero delleventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevolimotivi.8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da societ di recentecostituzione, non giustificate dalloggetto della societ, dallattivit del cliente ovverodelleventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalit non coerenti con il profiloeconomico-patrimoniale o con lattivit esercitata dal cliente ovvero dalleventuale grupposocietario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.9. Richiesta di prestazioni professionali con modalit inusuali e palesemente ingiustificaterispetto al normale svolgimento della professione o dellattivit.9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in localit distantedalla zona di residenza o dalla sede effettiva dellattivit del cliente in assenza di plausibiliragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo 11 3-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 101gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazionealla prestazione professionale richiesta .9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale oprofessionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitarecontatti diretti con il professionista.9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza diragionevoli motivi legati al tipo di attivit esercitata o al rapporto tra le parti o a particolaricondizioni adeguatamente documentate.10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazioneillogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero conmodalit eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalit disvolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportanoulteriori oneri a carico del cliente.C. Indicatori di anomalia relativi alle modalit di pagamento delloperazione:11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassicorrente delloperazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivitesercitata, alleventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioniadeguatamente documentate.11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero adaltri titoli al portatore, nonch a valuta estera e alloro.11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se perimporti complessivamente rilevanti.12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalit tali da suscitare il dubbio che si intendaricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico delloperazione, in assenza diragionevoli motivi legati allattivit esercitata o a particolari condizioni adeguatamentedocumentate.13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalit di pagamento giconvenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassicomune delloperazione disposta.14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, adiverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo diappartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevolimotivi. 12 3-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 101D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, societ,trust ed enti analoghi:15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche medianteoperazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l effetto di dissimulare o di ostacolarelidentificazione del titolare effettivo dellattivit ovvero di occultare lorigine o ladestinazione delle risorse finanziarie coinvolte.15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarit o nella denominazione di societe aziende.15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria diPaesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunit europea.15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate,anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione allestero di unao pi societ.15.4. Costituzione e/o impiego di societ partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese aconduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilit in societ o enti apersone palesemente sprovviste delle necessarie capacit.15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in unmomento immediatamente successivo allacquisto del bene ovvero a favore di personeapparentemente non collegate al delegante.16. Conferimenti o apporti di capitale in societ o altri enti mediante beni in natura per importipalesemente sproporzionati a quelli di mercato.E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobiliregistrati:17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale delcliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specificheesigenze.18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore dimercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di societ con sede in Paesi conregime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunit europea in assenzadi ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la localit diubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dellinvestimento.21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sullalocalizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sullequit delle condizioni contrattuali. 13 3-5-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10122. Richiesta di consulenza in merito alla possibilit di acquistare o vendere beni in contanti perimporti molto rilevanti.F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilitfinanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerentirispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attivit esercitata dal cliente odalleventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche eimporti incoerenti rispetto al profilo economico patrimoniale e/o alloggetto della societ odelleventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli ocertificati, talora anche di dubbia autenticit, attestanti lesistenza di cospicui depositi pressobanche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della,455555'5(52535;5L5M5O5S5T5\5^55ɷ{iWiB)h:5B*CJOJQJ\^JaJph$$$#h:B*CJ OJQJ^JaJ ph#h:B*CJOJQJ^JaJph)h:5B*CJOJQJ\^JaJph)h:6B*CJOJQJ]^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJphh:CJaJ h:5\h:* , r  W ) o % k =uGgd:p3XZ!'m?W`2xgd:xF^YYM0vTgd:[-LMT{}1qC Q !1!u!gd:u!!!"P"""#O###$b$$$%Z%%%,&r&&&'Z''''''gd:'''@((())c)))5*g***9+F+++,^,,, -R---$.R..gd:../_///10J000111w11222=2?2A2|2~22 3P3Z333,4r4gd:r44444445S5^555E666M777E8d889e99":::?;r; 7$8$H$gd:gd:r;;)<X<<=m== >>>>?+???B@h@@gAABhCCDE4FFFG 7$8$H$gd:5(?)?+?h@j@m@r@@@,A-A.A]A^A_AygJy7y$hRh:0JCJOJQJ^JaJ8jhRh:B*CJOJQJU^JaJph***#h:B*CJOJQJ^JaJph***,jh:B*CJOJQJU^JaJph***)h:6B*CJOJQJ]^JaJph$$$#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$#h:B*CJ OJQJ^JaJ ph$$$#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$_A`AgApAqAyAzAAAAAAAAABBBBCDDDFFFƴxfTfTfTfTfT#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$#h:B*CJOJQJ^JaJph$$$)h:5B*CJOJQJ\^JaJph)h:6B*CJOJQJ]^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph#h:B*CJOJQJ^JaJph)h:h:B*CJOJQJ^JaJphGG*B*ph!a*,rW)o%k=uG3XZ!'m?  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