ࡱ> 685E@bjbj.(,(, H^  $ RG & ppp  p p  < 0F궰Mv, \ 0 mp"m,,`m $  ,,D ,,Secondo il Ministero sviluppo economico spettano ai DIRIGENTI le sanzioni per le violazioni del Bersani - Risoluzione del 20.02.2009 prot. n. 16352  HYPERLINK "http://www.omniavis.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=24119" \o "PDF" \t "_blank"   HYPERLINK "http://www.omniavis.it/index2.php?option=com_content&task=view&id=24119&pop=1&page=0&Itemid=90" \o "Stampa" \t "_blank"  INCLUDEPICTURE "http://www.omniavis.it/templates/ja_mercury/images/printButton.png" \* MERGEFORMATINET  HYPERLINK "http://www.omniavis.it/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=24119&itemid=90" \o "E-mail" \t "_blank"  INCLUDEPICTURE "http://www.omniavis.it/templates/ja_mercury/images/emailButton.png" \* MERGEFORMATINET  Secondo il Ministero spettano ai DIRIGENTI le sanzioni per le violazioni del Bersani Ministero delloSviluppoEconomico DIPARTIMENTO PER LIMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Ufficio IV Promozione della Concorrenza dellex DGCC Risoluzione del 20.02.2009 prot. n. 16352 OGGETTO: Quesito sulla competenza in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n.114/98, recante disciplina del settore commercio Con riferimento alla nota con la quale si chiede di conoscere su quale soggetto ricada la competenza in ordine agli adempimenti previsti in materia di violazioni della normativa di cui al decreto legislativo n. 114/98, senza entrare nel merito di eventuali questioni sottese alla prefata nota, si osserva quanto segue. La problematica attiene al pi vasto tema del principio di separazione fra attivit di gestione ed attivit di governo. In verit, tale principio, che non appare nuovo per lordinamento giuridico si sussume in quello pi ampio di separazione fra organi politici ed organi amministrativi, gi espresso a partire dal d.lgs. n.29/1993. Ancora prima, con larticolo 51 della legge n.142/1990, si era, peraltro, gi indicato in capo alla dirigenza degli enti locali territoriali la competenza alladozione degli atti di gestione. In questo contesto si inserito il legislatore con il d.lgs. n.267/2000, che allarticolo 107 consolida il principio dellassegnazione delle funzioni gestionali ai dirigenti compresa quella delladozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano lamministrazione verso lesterno. In tali sensi il detto assunto deve essere valutato come regola generale rispetto alla quale ogni diversa espressione deve considerarsi eccezione e come tale possibile solo se prevista per legge. Pertanto, ai sensi dellart. 107, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, le attribuzioni delle competenze cos assegnate ai dirigenti possono essere derogate solo se previste da specifiche disposizioni normative. Parimenti, ladozione di tutte le sanzioni appare di competenza dei dirigenti a condizione che derivi dalla normale gestione amministrativa. Deve concludersi quindi che anche relativamente alle sanzioni per le violazioni della disciplina di cui al decreto legislativo n.114/98 ogni riferimento al Sindaco, operato dalla normativa precedente dovr rapportarsi al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, cos il riferimento ex articolo 18, comma 3, della l. n.689/81, disposizioni emanate anteriormente alla legge Bassanini, soprattutto in virt dellampia autonomia riconosciuta agli enti locali e dopo labrogazione dellarticolo 106 del t.u. n.383/84, dovr ricondursi alla disposizione dellarticolo 107, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000, che dispone il trasferimento automatico delle competenze dal Sindaco ai dirigenti ( si veda al riguardo, fra laltro, la sentenza della Corte di Cassazione n.12862/2006 con la quale stato stabilito che: in tema di emissione dellordinanza ingiunzione irrogativa delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.114, che disciplina il settore commercio, la competenza gi devoluta al Sindaco dallart.22 del medesimo d.lgs., rientra, nellattuale assetto normativo delle autonomie locali, ai sensi dellart. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, tra i compiti istituzionali dei dirigenti comunali, subentrati allorgano di governo del Comune ma non anche in quelli del Segretario comunale, le cui funzioni sono circoscritte dallart. 97, commi 2 e 4, del citato d. lgs. n.267 del 2000, entro margini ben pi delimitati rispetto a quelle dei primi). E fatta salva la facolt, ai sensi dellart. 107, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, di attribuire ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Maggiori informazioni al riguardo potranno eventualmente ottenersi rivolgendosi al Ministero dellInterno, dicastero competente in materia di ordinamento comunale, a cui la presente nota viene inviata per conoscenza. IL DIRETTORE GENERALE  i   t u v = 4 ] ļļįާާp'hG@0JB*CJOJQJ^JaJph@@@hG@5B*CJ\aJph&hG@<B*CJOJQJ^JaJph@@@hG@CJaJjhG@B*Uph@@@hG@B*ph@@@jhG@B*Uph@@@jhG@B*Uph333hG@B*ph333hG@0JB*ph333hG@5B* CJ\aJphq$ dWN d$If -DM gdG@kd $$If\x#+$;%Z&6234ap( $$Ifa$$If ? qb`-DM gdG@Ckd $$IfxZ&6234ap $IfCkdW $$IfxZ&6234ap hiz#hG@B*CJOJQJ^JaJph@@@,1h. 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