ࡱ> @B?E@94bjbj.<9,XXXXXXXltttt  lH$6R XXXXXX XX S#Dt0H  llXXXX X$"ll llAgenzia delle entrate Risoluzione 02.10.09, n.255/E Agenzia Entrate: cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine con costituzione di una rendita vitalizia  HYPERLINK "http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1600" \l "#" \t "_self"  OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 cessione dello sfruttamento economico del diritto dimmagine con costituzione di una rendita vitalizia - I.R.PE.F. ed I.V.A. QUESITO TIZIO, esercente la professione di , ha intenzione di stipulare con una societ italiana un contratto avente ad oggetto la cessione, in esclusiva, per un periodo di sei anni, dello sfruttamento del proprio diritto allimmagine, affinch lacquirente possa utilizzarlo economicamente sul mercato internazionale. A titolo di corrispettivo, la societ non corrisponde alcuna somma di denaro ma si impegna a costituire una polizza assicurativa vita a favore dellartista, il quale, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di stipula della polizza citata (a partire dal 2014), beneficer di un importo annuale a titolo di rendita vitalizia o di una rendita distribuita su un periodo superiore ad anni 15. Ci posto, listante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dellIVA e delle imposte sui redditi, del corrispettivo pattuito per la cessione dello sfruttamento economico del diritto dimmagine nonch, ai fini delle imposte sui redditi, della rendita vitalizia erogata in futuro dalla societ di assicurazione. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In assenza di una corresponsione in denaro, listante ritiene che, allatto della sottoscrizione del contratto di cessione dei diritti di immagine e della stipula della polizza assicurativa, non tenuto ad emettere alcuna fattura con applicazione dellIVA. Ci, anche, in osservanza del principio di cassa che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne le modalit di tassazione delle prestazioni erogate dalla societ di assicurazione, nella forma di rendita vitalizia, listante sostiene che debbano essere qualificate come redditi di capitale. PARERE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE Il diritto allimmagine un diritto assoluto della persona il quale garantisce che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi previsti dalla legge, pur senza pregiudizio al decoro o alla reputazione. Detto diritto, disponibile da parte del suo titolare, trova la sua disciplina generale nellarticolo 10 del codice civile e una pi specifica tutela negli articoli 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto dautore). In particolare, nel caso di una persona nota nel mondo dello spettacolo, limmagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento. Con il contratto, oggetto del presente interpello, le parti contraenti hanno posto in essere un rapporto di tipo sinallagmatico: da un lato lartista cede il diritto di sfruttamento economico della propria immagine, voce e nome e dallaltro la societ acquirente si obbliga, anzich a corrispondere una somma di denaro, a stipulare a suo favore una polizza assicurativa, versando il relativo premio. Loperazione prospettata assume rilievo fiscale sia sotto il profilo dellimposta sul valore aggiunto che sotto il profilo della tassazione del reddito. Per quanto concerne lIVA, trattandosi di un contratto avente ad oggetto operazioni permutative, occorre richiamare lart. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il citato articolo prevede, infatti, che Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate". Pertanto, essendo ogni singola operazione fiscalmente autonoma, necessario procedere per ciascuna di essa alla verifica dei requisiti di imponibilit al tributo. Relativamente alla prestazione posta in essere dallistante, consistente nella cessione dei diritti di sfruttamento della propria immagine, la stessa risulta strettamente connessa alle specifiche qualit professionali dellartista e pertanto riconducibile nellambito di applicazione dellimposta sul valore aggiunto. In particolare, il presupposto soggettivo si configura ai sensi dellarticolo 5 del DPR n. 633 del 1972, atteso che loperazione posta in essere da un soggetto che svolge in via abituale lattivit artistica, mentre sotto il profilo oggettivo loperazione configura una prestazione di servizi inquadrabile nellart. 3, n. 2, del DPR n. 633 del 1972, concernente la concessione di beni o di diritti similari al diritto dautore. Per quanto concerne la base imponibile della prestazione, il successivo articolo 13, comma 2, lettera d), del citato D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che in caso di permuta la base imponibile costituita dal valore normale dei beni o dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato ai sensi del successivo articolo 14. Nel caso in esame, limposta dovrebbe essere applicata sul valore normale che nel mercato assume il diritto di sfruttamento dellimmagine di un artista avente la medesima notoriet dellistante. Per effettuare tale valutazione economica, in assenza di un riferimento riscontrabile sul mercato, pu essere considerato indice significativo limporto complessivo del premio assicurativo versato dalla societ acquirente dei diritti di sfruttamento dellimmagine. Per quanto concerne, infine, il momento impositivo e i conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione delloperazione, occorre ricordare che per le prestazioni di servizi, tale momento, ai sensi dellart. 6, comma 3, del D.P.R 633/72, si realizza allatto del pagamento del corrispettivo. Nel caso in esame il corrispettivo, in natura, consiste nella costituzione in favore dellartista del diritto a percepire la prestazione assicurativa e, pertanto, il momento di effettuazione della prestazione va individuato nel momento in cui tale diritto entra nella disponibilit giuridica dellartista e risulta preclusa alla societ contraente la possibilit di indicare un diverso beneficiario della prestazione assicurativa. Dal punto di vista reddituale, la cessione dello sfruttamento del diritto in oggetto si concretizza in attivit ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione artistica. Pi precisamente, il compenso percepito in natura non il corrispettivo delle ordinarie prestazioni del personaggio ma si riferisce allo sfruttamento razionale ed organizzato della sua immagine sotto tutte le forme: pubblicitarie e promozionali. Detto compenso, anche se non strettamente riconducibile alla attivit professionale, configura reddito di lavoro autonomo ai sensi dellart. 54, comma 1-quater, del Tuir, inserito dallart. 36, comma 29, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in base al quale risultano ampliate le componenti positive dei redditi professionali, attualmente costituite oltre che dai compensi in denaro o in natura percepiti per lesercizio dellarte o della professione, dai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivit artistica o professionale. Tra gli elementi immateriali riferibili allattivit artistica, di cui al richiamato comma 1-quater, pu essere compreso anche il diritto di sfruttamento dellimmagine qualora questa, come nel caso dellimmagine di un artista, sia immediatamente riconducibile alla fama del personaggio, acquisita in relazione alle esibizioni pubbliche. Al riguardo, si esprime lavviso, sulla base di valutazioni di ordine logico sistematico, che il termine corrispettivo comprenda anche le dazioni in natura, anche che se la norma non contiene unesplicita precisazione in tal senso. Ci posto, per quanto attiene alla rilevanza fiscale che assume per lartista la cessione dei diritti di sfruttamento della propria immagine, si deve rilevare che assumono altres rilevanza reddituale le somme che gli saranno erogate a titolo di rendita vitalizia per effetto del contratto di assicurazione sulla vita stipulato a suo favore. Limposizione della cessione del diritto di sfruttamento dellimmagine, prima, e della rendita vitalizia poi, non configura un fenomeno di doppia imposizione, trattandosi di fattispecie impositive che danno luogo a due diversi presupposti reddituali. In tal senso si richiama il parere n. 30 del 14 ottobre 2005, successivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2007, n. 10801, con il quale il Comitato consultivo per lapplicazione delle norme antielusive, in relazione ad un contratto avente ad oggetto la cessione dazienda a fronte della costituzione di una rendita vitalizia, ha chiarito che la tassazione sia della plusvalenza derivante dalla cessione dellazienda sia della rendita vitalizia non configura un fenomeno di doppia imposizione. In particolare, lorgano suddetto ha precisato che non vi duplicazione se un soggetto cede un bene, realizzando una plusvalenza tassata ed impiega il ricavato stipulando un contratto costitutivo di rendita. Posta la premessa della tassabilit del corrispettivo imputabile alla plusvalenza, viene meno nelloperazione prospettata il risparmio dimposta che la renderebbe elusiva. Anche con riferimento al caso in esame, si pu affermare che la costituzione di rendita vitalizia a seguito di cessione del diritto di sfruttamento dellimmagine rappresenta, dal punto di vista reddituale, lipotesi di un soggetto che rende una prestazione dalla quale ritrae un reddito imponibile, successivamente impiegato nella stipula di un secondo contratto con il quale viene costituita una rendita. Ai fini della qualificazione reddituale della rendita, occorre rilevare che ai sensi dellarticolo 50, comma 1, lett. h), del TUIR, sono escluse dal trattamento previsto per le rendite vitalizie, le rendite aventi funzione previdenziale. Questultime, come precisato nel secondo periodo della disposizione, sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dallISVAP ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentono il riscatto della rendita successivamente allinizio dellerogazione. A differenza delle altre rendite vitalizie o a tempo determinato, le rendite aventi funzione previdenziale, pertanto, non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente bens si configurano come redditi di capitale ai sensi dellarticolo 44, comma 1, lett. g-quinquies), del TUIR, che include in tale categoria i redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale. Detti redditi, ai sensi dellart. 26-ter del DPR 600 del 1973, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinch le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. 4  8494 h`hiz&jh`h`B* OJQJUph 5#h`h`5B* OJQJ\ph 5h`h`B* OJQJph 5  8494$-DM a$gd`$-DM a$gd`94,1h. 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