ࡱ> vxstuE@dbjbj.,|D̘̘̘̘̘̘̘̘oqqqqqq$LR0U̘̘UU̘̘JU>̘̘oUo ̘ phU6o`0"X̘ԛ*̘̘̘D<d < Regolamento per l'erogazione di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP (10A04345) (GU n. 85 del 13-4-2010 )ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZAPER I DIPENDENTI DELLAMMINISTRAZIONE PUBBLICARegolamento per lerogazione di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitariadelle prestazioni creditizie e sociali istituita presso lINPDAPISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZAPER I DIPENDENTI DELLAMMINISTRAZIONE PUBBLICAREGOLAMENTOPER LEROGAZIONE DIPRESTITIAGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIADELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALIISTITUITA PRESSO LINPDAPIn vigore dal 1 luglio 2010PREMESSAIl presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di piccoli prestiti (annuali,biennali e triennali) e di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) agli iscritti allaGestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso lINPDAP.Le domande, redatte, a pena di nullit, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sitointernet dellINPDAP, allindirizzo www.inpdap.gov.it, devono essere presentate al competenteUfficio Provinciale o Territoriale dellINPDAP, per il tramite dellAmministrazione di appartenenzase il richiedente un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente un iscrittopensionato.Le domande sono prese in esame e istruite dal competente Ufficio Provinciale o Territorialeper la conseguente erogazione del prestito in base allordine cronologico di presentazione e soloqualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione divolta in volta tassativamente richiesta.I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilit finanziarie previste annualmente nelbilancio dellIstituto per lattivit creditizia.Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente UfficioProvinciale o Territoriale invier alliscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto, conlindicazione della motivazione.LINPDAP si riserva di introdurre modalit equipollenti di trasmissione delladocumentazione in via telematica, previa intesa con le Amministrazione di appartenenza.PARTE PRIMAPICCOLI PRESTITIArt. 1Criteri per lerogazione1. Il piccolo prestito annuale consiste nellerogazione di una somma pari ad una mensilit medianetta di stipendio o di pensione, da restituire in 12 rate mensili consecutive. Nel caso in cui ilrichiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensionepotr essere erogata, a richiesta, una somma fino a due mensilit medie nette di stipendio o dipensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.2. Il piccolo prestito biennale consiste nellerogazione di una somma pari a due mensilit medienette di stipendio o di pensione, da restituire in 24 rate mensili consecutive. Nel caso in cui ilrichiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensionepotr essere erogata, a richiesta, una somma fino a quattro mensilit medie nette di stipendio odi pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.3. Il piccolo prestito triennale consiste nellerogazione di una somma pari a tre mensilit medienette di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive. Nel caso in cui ilrichiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensionepotr essere erogata, a richiesta, una somma fino a sei mensilit medie nette di stipendio o di 100 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile. Limporto massimoerogabile per il piccolo prestito triennale fissato in 8.000.4. Sull importo lordo dei piccoli prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,25%,nonch la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo delfondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti,dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e delcontributo per il fondo rischi sono trattenuti allatto dellerogazione del piccolo prestito.PARTE SECONDAPRESTITI PLURIENNALITitolo I - Criteri generali per lerogazioneArt. 2Destinatari della prestazione1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie esociali che vantino quattro anni di anzianit di servizio utile a conseguire qualunque trattamentodi quiescenza, nonch quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.Gli iscritti in attivit di servizio devono, allatto della domanda, essere titolari di contratto dilavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore atre anni possono fruire, ai sensi dellarticolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioniestinguibili nellarco di vigenza del contratto.2. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dallevento e/o dalla relativadocumentazione di spesa.3. I coniugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali possonopresentare distinte domande di prestito per lo stesso evento nellanno di validit stabilito; in talcaso la somma totale erogabile non pu comunque superare la spesa totale, n i limiti massimidi importo erogabile fissati, per ciascuna motivazione, nel presente regolamento.4. possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione al ripetersi dellevento.Art. 3Ammontare e durata del prestito1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili,rispettivamente, in 60 o 120 rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore alquinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attivit diservizio o della pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.2. Sullimporto lordo dei prestiti pluriennali si applica il tasso di interesse nominale annuo del3,50%, nonch la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa alcontributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie dirichiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese diamministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti allatto dellerogazione delprestito pluriennale.Art. 4Autocertificazioni e controlli successivi1. Le autocertificazioni previste nel presente regolamento devono essere rese ai sensi del Testounico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445.2. Per tutte le motivazioni riguardanti labitazione, ad eccezione delle calamit naturali di cui alsuccessivo art. 7, deve essere allegata lautocertificazione attestante che la casa oggettodellacquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. lunica in propriet del nucleo familiare e chela stessa costituisce, o costituir, la residenza per s e per la propria famiglia. Il requisitodellunica propriet sussiste anche nel caso in cui:a) liscritto o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di altro immobile oporzione di unit immobiliare ed esso non sia fruibile perch gravato, da almeno due anni,da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare;b) liscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dellimmobile in cui risiede, intendaacquistare ununit abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello deigenitori; 101 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85c) labitazione delliscritto sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza definitiva diseparazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonioovvero qualora liscritto, ancorch titolare di altro alloggio, a seguito di provvedimentogiudiziale di separazione, ancorch non definitivo, ne sia rimasto privo poich assegnatodal giudice nella disponibilit dellaltro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare;d) liscritto sia proprietario di quote di ununit immobiliare e il prestito sia finalizzatoallacquisto delle residue quote di propriet, purch intestate a soggetti estranei al nucleofamiliare del richiedente;e) liscritto sia proprietario di immobile dichiarato inagibile dai competenti organi della P.A.Le ipotesi previste dalle precedenti lettere vanno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.3. Gli Uffici Provinciali e Territoriali operano i previsti controlli sulle autocertificazioni edeffettuano controlli tesi a verificare limpiego delle somme erogate, mediante lesibizione, daparte delliscritto, della documentazione fiscalmente significativa.4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25 e 27, verificata la possibilit dierogare il finanziamento, gli Uffici Provinciali e Territoriali informano, mediante raccomandataA.R., gli iscritti della possibilit di erogare il finanziamento e richiedono la presentazione, entro30 giorni dal ricevimento della comunicazione, della copia autenticata della documentazione dispesa pari almeno al 10% del prezzo preventivato.Art. 5Rinnovo del prestito1. I dipendenti in attivit di servizio possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, conrichiesta di un nuovo prestito, solo dopo due anni di ammortamento di un prestitoquinquennale e dopo quattro anni di ammortamento di un prestito decennale; un prestitoquinquennale pu essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dalliniziodellammortamento nel caso in cui si richieda e ottenga, per la prima volta, un prestitodecennale.2. I pensionati possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, con richiesta di unnuovo prestito, indipendentemente dal decorso dei termini minimi di cui al primo comma.Art. 6Certificato medico1. Per tutte le motivazioni ad eccezione di quella di cui al successivo art. 17 e quella di cuiallart. 16 nel caso in cui il prestito sia richiesto per necessit delliscritto occorre allegare alladomanda un certificato medico che attesti la sana costituzione fisica del richiedente ai sensidellart. 15 del D.P.R. 895/1950.2. Per le motivazioni di cui al successivo art. 17 e allart. 16 nel caso in cui il prestito sia richiestoper necessit delliscritto, occorre allegare alla domanda un certificato medico che attestitrattarsi di soggetto affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, nonin fase terminale.Titolo II - Criteri specifici per l erogazioneCapo I  PRESTITI QUINQUENNALIArt. 7  CALAMIT NATURALI (terremoti, alluvioni, ecc.)  importo lordo massimo erogabile: 30.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) dichiarazione del Comune o di altre Autorit competenti attestante i soggetti e i benidanneggiati dalle calamit, nonch l entit dei danni subiti.Art. 8  RAPINA, FURTO, INCENDIO  importo lordo massimo erogabile: 30.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) dichiarazione del Comune o di altre Autorit competenti attestante i beni danneggiati o i beniestorti, nonch lentit dei danni subiti;c) autocertificazione che non esista apposita garanzia assicurativa; ove tale garanzia esista, ilprestito potr essere concesso per le spese prive di copertura. 102 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85DI LAVORO DELLISCRITTO importo lordo massimo erogabile: 15.000,00.Il prestito non potr superare l importo delle spese preventivate. In mancanza di preventivi dispesa, il prestito potr essere concesso fino alla concorrenza della spesa certificata con fatture,ricevute fiscali, contratto di locazione, ecc.Il periodo di un anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del cambio diresidenza che dalla data del provvedimento di trasferimento ad altra sede di lavoro.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza nel nuovo Comune, con indicazionedella data di iscrizione anagrafica del nucleo familiare delliscritto;b) nel caso di cambio della sede di lavoro: dichiarazione dellAmministrazione di appartenenzaattestante il trasferimento ad altra sede di lavoro o ad altro ente;c) dichiarazione del richiedente di non aver percepito alcun contributo da partedellAmministrazione per il trasferimento ad alta sede di lavoro ovvero di aver percepito a taltitolo un determinato importo. LINPDAP finanzia solo la parte delle spese che non sia stataoggetto di contributo da parte dellAmministrazione.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:d) copia autenticata di fatture pari almeno al 10% delle spese preventivate per il trasloco, qualispese sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per eventuale contratto di locazione, perallacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.Art. 10 LAVORI CONDOMINIALI DELLA CASA IN PROPRIET DI RESIDENZALimporto del prestito non pu superare la spesa preventivata a carico del condomino (che puessere liscritto o il coniuge) e comunque limporto di 10.000.Documentazione da allegare alla domanda:a) documento dal quale risulti la propriet della casa;b) deliberazione condominiale attestante la scelta del preventivo e l impresa esecutrice;c) preventivo dei lavori da eseguire e piano di riparto millesimale della spesa a carico delrichiedente;d) concessione edilizia, ove richiesta;e) documentazione di cui allart. 4, comma 2;f) autocertificazione dello stato di famiglia.Gli atti del condominio possono essere autenticati dallamministratore di condominio.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:g) ricevute condominiali di pagamento gi effettuato dalliscritto, pari almeno al 10% della spesaprevista a carico del condomino.Art. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RESIDENZA, DI CUI L ISCRITTO PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O CONDUTTORE OPPURE IN CUI L ISCRITTO CONVIVECON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI, USUFRUTTUARI O CONDUTTORI  importolordo massimo erogabile: 30.000,00.L importo del prestito non pu superare la spesa preventivata per gli interventi.Documentazione da allegare alla domanda:a) documento dal quale risulti la propriet, lusufrutto o la locazione;b) preventivo dei lavori o dichiarazione dei lavori eseguiti, con lindicazione dei costi, rilasciato daprofessionisti abilitati o imprese, su carta intestata;c) autorizzazione comunale, ove richiesta;d) documentazione di cui allart. 4, comma 2;e) per la casa in usufrutto o in locazione: dichiarazione con firma autenticata rispettivamente delnudo proprietario o del locatore che autorizza lusufruttuario o il conduttore ad effettuare i lavoria proprie spese;f) per liscritto convivente con il coniuge o i genitori, autocertificazione dello stato di famiglia edichiarazione del coniuge o dei genitori di effettuare i lavori a spese del coniuge/figlioconvivente.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:g) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% delcosto totale preventivato.Art. 9 TRASLOCO PER ESIGENZE FAMILIARI O PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE  103  13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85IN CUI L ISCRITTO CONVIVE CON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI  importo lordomassimo erogabile: 12.000,00.L importo del prestito non potr superare le spese preventivate per gli interventi.Documentazione da allegare alla domanda:a) documento dal quale risulti la propriet;b) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti conlindicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata;c) autorizzazione comunale, ove richiesta;d) documentazione di cui allart. 4, comma 2;e) per liscritto convivente con il coniuge o i genitori, autocertificazione dello stato di famiglia edichiarazione del coniuge o dei genitori di effettuare i lavori a spese del coniuge/figlioconvivente;f) autocertificazione attestante che le spese per linstallazione di impianti di energia rinnovabilenon sono state oggetto di sovvenzioni pubbliche ovvero sono state oggetto di sovvenzionipubbliche per un dato importo. LINPDAP finanzia solo la parte delle spese che non sia stataoggetto di sovvenzioni pubbliche.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:g) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% delcosto totale preventivato.Art. 13  ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER L ISCRITTO  importo lordo massimo erogabile: 10.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione attestante che lautovettura oggetto di acquisto lunica in propriet delrichiedente il prestito;b) preventivo di spesa del concessionario auto; nel caso in cui liscritto sia gi proprietario di altraautovettura da consegnare al concessionario al momento dellacquisto della nuova auto, lacircostanza dovr essere indicata nel preventivo di spesa e dichiarata nella autocertificazioneindicata alla lettera a).Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:c) copia autenticata della ricevuta di versamento pari almeno al 10% del prezzo preventivato.Art. 14  NASCITA FIGLI O ADOZIONE  AFFIDAMENTO PREADOTTIVO  importo lordomassimo erogabile: 12.000,00  NASCITE O ADOZIONI PLURIME E ADOZIONIINTERNAZIONALI  importo lordo massimo erogabile: 15.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) qualora il familiare non risulti gi incluso nello stato di famiglia, certificato di nascita. In caso diadozione o affidamento preadottivo: autocertificazione o documento pubblico attestantel'adozione o l'affidamento preadottivo.Art. 15  PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE RIFERITE ALL ISCRITTO, ALCONIUGE E AI FIGLI A CARICO  importo lordo massimo erogabile: 15.000,00.Il prestito viene concesso nei limiti delle spese preventivate.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) per i figli non compresi nello stato di famiglia, autocertificazione che attesti che gli stessi sono acarico e che non percepiscono redditi propri;c) preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti con l'indicazione delle cure da effettuare e dellespese da sostenere.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:d) copia autenticata di fatture pari almeno al 10% delle spese preventivate.Art. 16  ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER SOGGETTI IPOVEDENTI, DI AUTOVETTURAMODIFICATA, DI CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E DIPROTESI DI ELEVATO COSTO  importo lordo massimo erogabile: 20.000,00.Il prestito pu essere richiesto per necessit delliscritto, del coniuge, dei figli, dei genitori e deigenitori del coniuge delliscritto.Art. 12 SPESE PER LINSTALLAZIONE DOMESTICA DI IMPIANTI DI ENERGIARINNOVABILE NELLA CASA DI RESIDENZA DI CUI LISCRITTO PROPRIETARIO OPPURE 104 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85b) autocertificazione attestante il rapporto di parentela con liscritto se trattasi di familiari, fra quelliprevisti, non compresi nello stato di famiglia;c) certificazione medica attestante lhandicap;d) preventivo della spesa da sostenere; le modifiche allauto per portatore di handicap devonorisultare dal preventivo stesso.Art. 17 MALATTIA DELLISCRITTO importo lordo massimo erogabile: 30.000,00.Il Dirigente dell Ufficio Provinciale o Territoriale competente all erogazione del prestito valuterl importo da erogare, tenuto conto della gravit della malattia e della documentazione esibita, inrelazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonch dellincidenza delle spese sul bilanciofamiliare.Si prescinde dalla documentazione di spesa e si prevede la concessione dellimporto massimoerogabile nei casi di infermit croniche che comportino la perdita di autosufficienza.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si evincano la diagnosi e la gravit dellamalattia che ha comportato (allegare copie autenticate delle ricevute) o, si presume, comporternotevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all estero.Art. 18  DECESSO DI FAMILIARI  importo lordo massimo erogabile: 12.000,00.Il prestito pu essere erogato per il decesso del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori delconiuge delliscritto.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) autocertificazione della morte del familiare;c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con liscritto se trattasi di decesso difamiliari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia.Art. 19 MATRIMONIO DELLISCRITTO O DEL FIGLIO DELLISCRITTO importo lordomassimo erogabile: 15.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione del matrimonio avvenuto da non oltre un anno;b) autocertificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione che attesti il rapporto diparentela qualora il figlio non risulti compreso nello stato di famiglia.Nel caso in cui genitore e figlio, entrambi iscritti alla Gestione unitaria, presentino domanda diprestito per il medesimo evento, la somma totale erogabile non pu comunque superare il limitemassimo di 15.000,00.Art. 20  ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST LAUREA DI DURATA NON INFERIOREA DUE ANNI DELL ISCRITTO, DEL CONIUGE O DEL FIGLIO DELL ISCRITTO  importo lordomassimo erogabile: 15.000,00.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) autocertificazione dalla quale risultino la tipologia e la durata del corso, nonch liscrizione e lafrequenza al corso stesso da parte delliscritto, del coniuge o del figlio delliscritto;c) documentazione di spesa sostenuta e/o da sostenere;d) autocertificazione dalla quale risulti che il coniuge o il figlio sono a proprio carico e nonpercepiscono redditi propri.Art. 21 CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLIARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVIT,RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO  importo lordo massimo erogabile: 30.000,00.Gli eventi devono essere riferiti all iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori o ai genitori del coniugedell iscritto.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazioni o copia autentica di ricevuteattestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;c) documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare ogiustificativa della motivazione addotta.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia; 105 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85Capo II  PRESTITI DECENNALIArt. 22  RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICIGI CONDOTTI IN LOCAZIONE  importo lordo massimo erogabile: 50.000,00.L importo della concessione non pu superare il costo del riscatto, compreso limporto di eventualemutuo. Titolari del riscatto possono essere liscritto e il coniuge.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) documentazione di cui allart. 4, comma 2;c) copia autenticata dellatto pubblico di riscatto, registrato o in corso di registrazione, stipulatoda non oltre un anno ovvero contratto preliminare di riscatto debitamente registrato, dal qualerisulti il costo dellimmobile e lanticipo versato. Nel caso di riscatto da ente pubblico:documentazione dellente attestante la dismissione in corso dell'abitazione, il prezzo e lamanifestazione di volont delliscritto di voler riscattare la stessa.Art. 23 ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DALOCATARI DI ABITAZIONI DI ENTI PUBBLICI IN CORSO DI DISMISSIONE importo lordomassimo erogabile: 50.000,00.L importo del prestito non pu superare il costo complessivo preventivato, compreso l importo dieventuale mutuo. Titolari dell acquisto possono essere l iscritto e il coniuge.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) documentazione di cui allart. 4, comma 2;c) copia autenticata dellatto notarile di assegnazione, registrato o in corso di registrazione,stipulato da non oltre un anno; qualora lassegnazione definitiva non sia ancora intervenuta, inluogo dellatto notarile di acquisto dellimmobile, si pu presentare:A. Per l'acquisizione di casa in cooperativa:1. copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validit intestata allacooperativa;2. dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo totale dellacostruzione ed il costo del singolo appartamento assegnato al socio assegnatario,comprensivo di eventuale mutuo (vedi modulo allegato al presente regolamento);3. copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dalla cooperativa di importonon inferiore al 10% del costo totale dellappartamento;4. dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso.B. Per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Entipubblici in corso di dismissione:1. dichiarazione del presidente dalla quale risulti la qualit di socio dell'iscritto, la qualitdi locatario di abitazione riscattata dalla cooperativa ed il costo del riscatto a caricodell'iscritto.Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essereautenticate dal presidente della cooperativa stessa.Art. 24 ACQUISTO DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA importo lordo massimoerogabile: 50.000,00.L importo del prestito non pu superare il costo complessivo della casa. Titolari dell acquistopossono essere l iscritto e il coniuge.Documentazione da allegare alla domanda:a) copia autenticata dell atto notarile di compravendita della propriet, registrato o in corso diregistrazione, stipulato da non oltre un anno. Qualora la compravendita non sia ancoraintervenuta, occorre presentare, dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4: copiaautenticata del contratto preliminare di compravendita registrato dal quale risulti versato unacconto pari almeno al 10% del prezzo pattuito per lacquisto, ad eccezione dei casiconseguenti a sisma o calamit naturali; copia autenticata dellatto di aggiudicazione, nel casodi assegnazione dasta;b) documentazione di cui allart. 4, comma 2;c) autocertificazione dello stato di famiglia. 106 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85Limporto del prestito non potr superare il costo complessivo preventivato della casa. Titolaridella concessione edilizia rilasciata per la costruzione possono essere liscritto e il coniuge.Documentazione da allegare alla domanda:a) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validit;b) computo metrico estimativo relativo allintera costruzione rilasciato da professionisti iscritti aglialbi professionali o da imprese edili su carta intestata;c) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso;d) documentazione di cui allart. 4, comma 2;e) autocertificazione dello stato di famiglia.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:f) copie autenticate delle fatture comprovanti le spese sostenute per la costruzione pari almeno al10% del costo totale.Art. 26 ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO CONISTITUTI DI CREDITO O SOCIET FINANZIARIE, A QUALUNQUE TITOLO, DALL ISCRITTO ODAL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON L ISTITUTO  importo lordomassimo erogabile: 30.000,00.Il prestito concesso se non stato gi erogato dallINPDAP mutuo ipotecario edilizio perestinzione di mutuo contratto con Istituti di credito.Limporto del prestito sar determinato in relazione e fino allimporto complessivo della somma daversare per lanticipata estinzione o riduzione del mutuo.Documentazione da allegare alla domanda:a) titolo di propriet dellimmobile;b) atto di finanziamento;c) dichiarazione dellIstituto di credito attestante limporto necessario allanticipata estinzione oalla riduzione del mutuo ipotecario, i dati identificativi dellimmobile sul quale stata accesaipoteca e a quale titolo stato concesso il mutuo;d) autocertificazione dello stato di famiglia.Art. 27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTOCONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CASA IN PROPRIET O NUDAPROPRIETA importo lordo massimo erogabile: 30.000,00.Gli interventi assistiti sono quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamentoconservativo e di ristrutturazione edilizia, previsti dall articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Limporto del prestito non potr esseresuperiore alle spese preventivate.Documenti da allegare alla domanda:a) documento dal quale risulti la propriet o la nuda propriet;b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validit;c) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso;d) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili sucarta intestata;e) denuncia di inizio lavori (D.I.A.), ove richiesta;f) documentazione di cui allart. 4, comma 2;g) autocertificazione dello stato di famiglia.Dopo la comunicazione di cui allart. 4, comma 4:h) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% delcosto totale preventivato.Art. 28 MALATTIE GRAVI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DELLISCRITTO importo lordo massimo erogabile: 50.000,00.Il prestito pu essere richiesto per malattia del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori delconiuge dell iscritto.Il Dirigente dell Ufficio Provinciale o Territoriale competente all erogazione del prestito valuterl importo da erogare, tenuto conto della gravit della malattia e della documentazione esibita, inrelazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonch dellincidenza delle spese sul bilanciofamiliare.Art. 25 COSTRUZIONE DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA importo lordo massimoerogabile: 50.000,00.  107  13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si evincano la diagnosi e la gravit della malattiache ha comportato (allegare copie autenticate delle ricevute) o, si presume, comporter notevoliimpegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o allestero;c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con liscritto se trattasi di familiari, fra quelliprevisti, non compresi nello stato di famiglia.Art. 29 CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLIARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVIT,RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO  importo lordo massimo erogabile: 50.000,00.Gli eventi devono essere riferiti all iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori o ai genitori del coniuge.Documentazione da allegare alla domanda:a) autocertificazione dello stato di famiglia;b) adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazioni o copia autentica di ricevuteattestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;c) documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare ogiustificativa della motivazione addotta.PARTE TERZARICORSI ENTRATA IN VIGOREArticolo 30Ricorsi1. Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento ammessoricorso da presentare alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro 30giorni dalladozione del provvedimento impugnato. Il ricorso contro gli atti adottati dagli UfficiProvinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.Articolo 31Entrata in vigoreIl presente regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dellIstitutoallindirizzo www.inpdap.gov.it ed entra in vigore il 1 luglio 2010.Modulo allegatoACQUISIZIONE DI UNA CASA IN COOPERATIVADichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro dellaCooperativa stessa.COOPERATIVA (nome e timbro)Il sottoscritto ............ .., Presidente dellaCooperativa Edilizia, costituita ............ e omologata dal Tribunale Civile di.............. al N. ......... indata ..............,DICHIARA1) che il Sig. ................., nato il........... a ......... residente in............ Via .. ............. socio assegnatario dell'alloggio N. ...... sito in ..........,come da verbale N. ......... del ......... che si allega in copia autenticata;2) che il costo complessivo della costruzione preventivato in ......& & & & & & & & & .... eche lo stesso grava sull appartamento assegnato per & & & & & & & & & & & & & ;3) che alla Cooperativa stato concesso un mutuo di .& & & & & & & & & & & & & & chegraver sull appartamento assegnato per & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..Luogo e dataIL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA(firma leggibile e timbro)Si prescinde dalla documentazione di spesa e si prevede la concessione dellimporto massimoerogabile nei casi di infermit croniche che comportino la perdita di autosufficienza. 108 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZAPER I DIPENDENTI DELLAMMINISTRAZIONE PUBBLICAREGOLAMENTOPER LEROGAZIONE DIMUTUI IPOTECARIAGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIADELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALIISTITUITA PRESSO LI.N.P.D.A.P.In vigore dal 1 luglio 2010TITOLO IPRINCIPI GENERALIArticolo 1Principi generali1. A favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali istituitapresso lINPDAP, nei limiti delle disponibilit di bilancio ed ai sensi dell'art. 1, lett. a), deldecreto n. 463/1998 del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, adottato di concertocon il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono concessimutui ipotecari destinati all'acquisto di unit abitative da adibire a prima casa.2. I principi, le modalit e le condizioni praticate dallINPDAP per lerogazione elammortamento dei mutui ipotecari edilizi sono stabiliti nel presente regolamento.3. LINPDAP si riserva di introdurre modalit equipollenti di trasmissione della documentazionein via telematica.Articolo 2Prestazioni erogate1. Le abitazioni per le quali pu essere erogato il mutuo devono essere ubicate sul territorioitaliano e non devono avere le caratteristiche di abitazione di lusso, cos come definite dalDecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni edintegrazioni.2. Le disponibilit complessive di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutuiipotecari edilizi sono ripartite quadrimestralmente tra le Direzioni Regionali, per il 50%, sullabase del bacino di utenza e, per il restante 50%, sulla base dellammontare delle domande dimutuo presentate nellanno precedente.3. Le disponibilit non utilizzate in un quadrimestre sono portate in aumento a quelle delquadrimestre successivo. Entro il 1 gennaio, il 1 maggio e il 1 settembre di ogni annoviene pubblicato sul sito internet dellINPDAP, allindirizzo www.inpdap.gov.it, limportostanziato, per ciascuna Direzione Regionale, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzoquadrimestre dellanno.Articolo 3Requisiti soggettivi1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditiziee sociali, in attivit di servizio o pensionati, che vantino unanzianit di iscrizione econtribuzione alla predetta Gestione non inferiore a tre anni, eventualmente comprensiva diperiodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attivit di servizio devono, allatto delladomanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.2. Il mutuo concesso per lacquisto della prima casa:a) qualora n liscritto, n un componente del nucleo familiare, cos come specificato nelsuccessivo articolo 4, con lui convivente, siano proprietari di altra abitazione in tutto ilterritorio nazionale; il requisito considerato sussistente nel caso in cui linteressato o icomponenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 109 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8550% di ciascuna di esse, ricevute per successione mortis causa e non fruibili perchgravate da diritti reali di godimento;b) qualora liscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dellimmobile in cui risiede,intenda acquistare ununit abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto daquello dei genitori; tale circostanza deve essere dichiarata dalliscritto in sede di domanda;c) qualora liscritto, ancorch titolare di unabitazione, ne sia rimasto privo a seguito diprovvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilit dellaltroconiuge e/o dei componenti del nucleo familiare; tali circostanze devono esseredocumentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale; liscritto deve,inoltre, documentare di aver acquisito una nuova residenza da almeno un anno rispettoalla data della domanda;d) qualora liscritto sia comproprietario di un appartamento, per lacquisto delle residue quotedi propriet da soggetti estranei al proprio nucleo familiare.Articolo 4Componenti del nucleo familiare1. Ai fini del presente regolamento e della determinazione del reddito, si consideranocomponenti del nucleo familiare: il coniuge non separato legalmente, i figli legittimi,legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento, nonch i genitori conviventi di entrambi iconiugi.2. Lo stato di convivenza e la residenza devono sussistere da almeno un anno rispetto alla datadella domanda.Articolo 5Cointestazione del mutuo tra coniugi1. possibile cointestare latto di mutuo, nei limiti dimporto di cui al successivo articolo 6,comma 1, soltanto in presenza di coniugi entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cuial precedente articolo 3.2. Nei casi in cui uno solo dei coniugi in possesso dei requisiti di cui allarticolo 3, latto dicompravendita dellabitazione potr essere intestato ad entrambi i coniugi solo se in regimedi comunione dei beni; in tal caso il coniuge non in possesso dei requisiti di cui alprecedente articolo 3 interverr allatto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Qualorainvece viga tra i coniugi il regime di separazione dei beni, limmobile oggetto dellacompravendita dovr essere intestato esclusivamente al coniuge in possesso dei requisiti dicui allarticolo 3.Articolo 6Importo erogabile1. Limporto massimo erogabile non pu superare in nessun caso il limite di euro 300.000,00,con riferimento al nucleo familiare.2. Il limite massimo si applica anche se nel nucleo familiare la domanda presentata daiconiugi entrambi iscritti alla Gestione Unitaria per lacquisto della medesima unitimmobiliare.3. Limporto erogabile non pu superare il 100% del valore di perizia dellimmobile.4. A tale importo pu essere aggiunto, a richiesta dell iscritto e allo stesso tasso di interesse, unulteriore importo non superiore a 5.000,00, per le spese di cui al successivo articolo 8,comma 2. L importo totale erogabile non pu, comunque, superare il limite massimo di cui alcomma 1 del presente articolo.5. Il prezzo di acquisto dichiarato nellatto di compravendita non pu essere inferiore allimportodel mutuo concesso, al netto delle eventuali spese finanziate ai sensi del commaprecedente.6. Limporto delle rate da pagare annualmente non pu superare la met del reddito annuoimponibile del nucleo familiare risultante dallultima dichiarazione ai fini IRPEF o dallultimoCUD qualora trattasi di soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione deiredditi.Articolo 7Durata del mutuo e tassi di interesse1. La durata dei piani di ammortamento dei mutui pu essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. Il 110 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85deliberato dal Consiglio di Amministrazione dellINPDAP.2. I tassi sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione dellINPDAP. Essirisultano fissati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle seguentimisure:- mutui a tasso fisso: tasso di interesse del 3,75 % per l'intera durata del mutuo;- mutui a tasso variabile: tasso del 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terzarata, tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente ed applicato suldebito residuo a tale data.Articolo 8Spese1. Sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione.Le spese di amministrazione sono stabilite con delibera del Consiglio di AmministrazionedellINPDAP; esse risultano fissate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,nella misura dello 0,50% dellimporto mutuato.2. Sono a carico del richiedente le spese per gli onorari professionali dei tecnici incaricatisecondo le norme predisposte dallINPDAP per le perizie tecnico-estimative, le spese diiscrizione ipotecaria e le spese per lonorario corrisposto al notaio, ivi comprese le spese diregistrazione e copia degli atti, nonch il costo dell'assicurazione di cui al successivo art. 17.Articolo 9Nuovo finanziamento1. Liscritto che ha gi beneficiato di un mutuo ipotecario, per s o per il coniuge, pu fruire diun nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedenteerogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo. Si deroga a taledisposizione nel caso di intervenuto divorzio e di assegnazione allex coniuge dellimmobileprecedentemente acquistato, fermo restando lacquisizione di una nuova residenza daalmeno un anno rispetto alla data della domanda.2. Il termine di cui al precedente comma ridotto a due anni per il personale trasferito dufficioad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.TITOLO IIEROGAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI MUTUOCapo I Procedimento di erogazione del mutuoArticolo 10Presentazione della domanda1. La domanda di mutuo deve essere redatta, a pena di nullit, utilizzando lapposito moduloreperibile sul sito internet dellINPDAP allindirizzo www.inpdap.gov.it.2. La domanda di mutuo deve essere inviata dal 1 a l 10 gennaio, dal 1 al 10 maggio e dal 1al 10 settembre di ogni anno, allUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP territorialmentecompetente. La competenza determinata dallubicazione dellabitazione oggetto dellarichiesta di mutuo.3. Al fine di garantire la massima imparzialit, la domanda di mutuo deve essere trasmessa inmodalit cartacea esclusivamente tramite il servizio postale con raccomandata con ricevutadi ritorno. LUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP non dar corso alle domande presentatecon modalit diverse. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al comma 2 far fede ladata del timbro postale.4. Le domande di mutuo devono essere corredate di tutta la documentazione prevista daisuccessivi articoli 11 e 12. Il competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP rigetta ledomande con documentazione incompleta. In tal caso liscritto pu presentare, nelquadrimestre successivo, una nuova domanda, completa di tutti i documenti, con le modalitdi cui al successivo articolo 13, comma 6.Articolo 11Documentazione da allegare alla generalit delle domande1. La domanda di mutuo deve essere sempre corredata della documentazione richiesta dalpresente regolamento, pena il rigetto della stessa.2. Nella domanda di mutuo devono essere redatte e sottoscritte le seguenti autocertificazioni:a) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;rimborso avviene in rate semestrali, costanti e posticipate, in funzione del tasso di interesse 111 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85b) la residenza, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, il reddito annuoimponibile del nucleo familiare;c) eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave;d) eventuale matrimonio contratto dal richiedente da non oltre tre anni rispetto alla data del1 giorno del quadrimestre di riferimento.3. Liscritto, nella domanda, si impegna a corrispondere allIstituto un importo forfettarioonnicomprensivo per la redazione della perizia di cui allarticolo 14.4. Oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, deve essere allegata, pena il rigettodella domanda, la seguente documentazione:a) dichiarazione dellamministrazione di appartenenza sullo stato di servizio del richiedente,secondo il modello allegato al modulo di domanda di cui allart. 10, comma 1;b) planimetria e visura catastale dellunit abitativa oggetto della richiesta di finanziamento;c) copia autentica o autenticata del titolo di propriet del venditore e dichiarazione diquestultimo che lunit abitativa libera e immediatamente disponibile; tale dichiarazionepu risultare dal contratto preliminare di compravendita;d) copia conforme del preliminare di compravendita, da cui risulti versato un acconto pari adalmeno il 5% del prezzo pattuito per la compravendita;e) relazione notarile preliminare relativa alla propriet del bene e allassenza di iscrizioni e/otrascrizioni pregiudizievoli, gravanti sia sul fabbricato, sia sul terreno sul quale ilmedesimo insiste. Nel caso in cui lunit abitativa sia venduta da soggetto potenzialmentesottoponibile a procedura concorsuale, il notaio tenuto ad effettuare gli accertamentifinalizzati alla verifica dellinsussistenza di procedure concorsuali in atto;f) copia conforme della documentazione attestante la regolarit edilizia ed urbanisticadellunit abitativa. In particolare occorre allegare:i. progetto approvato;ii. concessione edilizia;iii. certificato di agibilit/abitabilit rilasciato dal Comune competente ai sensi degli articoli24 e 25 del D.P.R. 380/2001. In sostituzione del certificato di agibilit/abitabilit puessere allegata, alternativamente:una dichiarazione, rilasciata dallo stesso Comune, nella quale venga attestato ilformarsi del silenzio-assenso sulla richiesta di agibilit;la copia autenticata della richiesta stessa, corredata di tutta la documentazioneprevista dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, nonch la dichiarazionesostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal richiedentelagibilit, che attesti il formarsi del silenzio-assenso.Sono fatte salve le diverse normative regionali e/o locali;iv. per gli immobili ultimati al 1 settembre 1967, in luogo del certificato diagibilit/abitabilit e della concessione edilizia, sufficiente la dichiarazione, resa dalproprietario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che lunit immobiliare oggetto dellarichiesta di finanziamento stata ultimata in data anteriore al 1 settembre 1967secondo la normativa edilizio-urbanistica vigente allepoca e che successivamente atale data non sono state apportate modifiche che necessitano di alcun titolo abilitativoallesecuzione e di conseguenza del rilascio di nuovo certificato di agibilit/abitabilit,n sono stati comminati provvedimenti sanzionatori ai sensi dellart. 41 della legge47/85; considerata utile la dichiarazione, resa nella forma e nei modi anzidetti,inserita nel corpo del preliminare di compravendita. Tale dichiarazione dovr essereresa nuovamente, secondo quanto previsto dallart. 40 della legge 47/85, dalproprietario dinanzi al notaio al momento della stipula del contratto.5. In relazione ad immobili o parti di unit immobiliari originariamente sprovvisti diconcessione, poi rivisti da disposizioni legislative di sanatoria:a) per le domande di concessione in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, necessario allegare il titolo abilitativo in sanatoria e il successivo certificato diagibilit/abitabilit;b) per le domande di concessione in sanatoria di cui alla legge n. 326/2003 e successiveleggi regionali, necessario allegare la domanda di sanatoria, lattestato di versamentodell'oblazione e degli oneri concessori, nonch il certificato di ammissibilit al condono 112 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85edilizio ovvero documentazione equipollente rilasciata dalla competente Amministrazionecomunale.6. La documentazione richiesta dal presente articolo pu essere prodotta in carta sempliceove il bollo non sia previsto per legge.Articolo 12Ulteriore documentazione da allegare per le diverse tipologie di domanda1. Nei casi di acquisto di unit abitativa di nuova costruzione realizzata da unimpresa, oltre aidocumenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare la dichiarazione, rilasciata dallegale rappresentante dellimpresa venditrice, che certifichi limpegno alla preventivacancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sullunit oggettodella richiesta di mutuo ipotecario.2. Nei casi di acquisto di unit abitativa di nuova costruzione realizzata da una societcooperativa, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare:a) copia conforme dellatto costitutivo e dello statuto della cooperativa;b) copia conforme autenticata della documentazione attestante la regolarit edilizia edurbanistica dellunit abitativa, intestata alla cooperativa, in luogo di quella richiesta dalcomma 4, lettera f), dellarticolo precedente;c) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la qualit di socio assegnatarioda parte dellacquirente;d) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo totale della costruzioneed il riparto della spesa tra i soci e copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuatidal socio che richiede il finanziamento;e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della societ venditrice che certifichilimpegno alla preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizionipregiudizievoli gravanti sullunit oggetto della concessione di mutuo ipotecario.3. Nei casi di acquisto di unit abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare degli entipubblici, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare:a) proposta di vendita dellente e, ove prevista dal regolamento dellente venditore, richiestadi anticipo con allegata la copia della ricevuta di pagamento;b) in alternativa al titolo di propriet ed alla documentazione attestante la regolarit ediliziadellunit abitativa di cui al precedente articolo 11, pu essere prodotta la dichiarazionedellente venditore, contenente in dettaglio anche limporto del valore stimato dellunitabitativa; qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili, necessaria una periziatecnico-estimativa;c) dichiarazione dellente venditore che lunit abitativa libera e immediatamentedisponibile.4. Nei casi di acquisto di unit abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare degli entipubblici tramite asta pubblica, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorreallegare:a) relazione notarile preliminare dalla quale si evinca che lunit abitativa libera eimmediatamente disponibile;b) in alternativa al titolo di propriet ed alla documentazione attestante la regolarit ediliziadellunit abitativa di cui al precedente articolo 11, pu essere prodotta la dichiarazionedellente venditore contenente in dettaglio anche limporto del valore stimato dellunitabitativa; qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili necessaria una periziatecnico-estimativa.5. Nei casi di acquisto di unit abitativa da un privato, con estinzione del mutuo contratto dallostesso con aziende di credito, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorreallegare:a) atto di finanziamento del mutuo contratto dal venditore con lIstituto di credito;b) dichiarazione di impegno a presentare al momento del rogito lattestazione della banca,8relativa al residuo debito da estinguere, con la quale lIstituto di credito si impegna aprocedere nei confronti dellAgenzia del Territorio alla cancellazione telematica dellapropria ipoteca, una volta ricevuto lassegno circolare per un importo pari al debitoresiduo concesso al venditore, ai sensi della legge 40/2007. 113 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 856. La domanda di mutuo relativa allipotesi di cui ai commi 1 e 2 non pu essere presentataprima dellultimazione dellimmobile e della conclusione della procedura di agibilit, salvaapplicazione della legge regionale vigente.7. La documentazione richiesta dal presente articolo pu essere prodotta in carta semplice oveil bollo non sia previsto per legge.Articolo 13Graduatoria1. Per ogni quadrimestre, scaduto il termine per la presentazione delle domande, ciascunUfficio Provinciale e Territoriale redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:a) composizione del nucleo familiare;b) reddito familiare imponibile.2. Ai fini della compilazione della graduatoria sar attribuito il seguente punteggio:1) per il nucleo familiare:a) punti 5 per ogni componente;b) ulteriori punti 8 per ogni componente portatore di handicap grave;c) ulteriori punti 3 per il richiedente che alla data del 1 giorno del quadrimestre diriferimento abbia contratto matrimonio da non oltre 3 anni.2) per il reddito familiare imponibile:a) punti 30 per reddito fino a 25.000,00 euro;b) punti 24 per reddito da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro;c) punti 18 per reddito da 35.001,00 euro a 45.000,00 euro;d) punti 12 per reddito da 45.001,00 euro a 55.000,00 euro;e) punti 6 per reddito da 55.001,00 euro a 65.000,00 euro;f) punti 0 per reddito superiore a 65.000,00 euro.A parit di punteggio, la priorit verr stabilita in base allanzianit di iscrizione alla Gestioneunitaria delle prestazioni creditizie e sociali.3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ciascunUfficio Provinciale e Territoriale approva, con apposita determinazione, la graduatoriaprovinciale e territoriale, che viene pubblicata sul sito internet dellINPDAP, per la durata di15 giorni, termine entro il quale potranno essere presentati, a pena di decadenza, eventualiricorsi al Direttore Regionale che, nei trenta giorni successivi, adotta le relative decisioni.4. Trascorso il termine entro il quale il Direttore Regionale decide sui ricorsi presentati, ilDirettore Provinciale/Territoriale, apportate le eventuali modifiche determinatedallaccoglimento dei ricorsi presentati al Direttore Regionale, pubblica sul sito internetdellINPDAP la graduatoria definitiva informando ciascun iscritto utilmente collocato ingraduatoria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, della possibilit di definire la suadomanda e dispone la perizia tecnico-estimativa di cui al successivo articolo 14.5. Nel caso di non utile collocazione in graduatoria, liscritto, pu riproporre la domanda nelquadrimestre successivo; in tal caso, esonerato dal riprodurre la documentazione previstadagli articoli 11 e 12 solo per la parte attestante requisiti e situazioni non modificatisi nelfrattempo. Il richiedente dovr specificare nella nuova domanda i requisiti certificati nellaprecedente domanda che non hanno subito variazioni e produrre, pena la reiezione delladomanda, la documentazione relativa ai requisiti e alle situazioni modificatisi.Articolo 14Perizia tecnico-estimativa1. Lassegnazione degli incarichi finalizzati agli accertamenti tecnici per la concessione deimutui edilizi ipotecari viene effettuata dallUfficio Provinciale o Territoriale competente suindicazione della Consulenza Professionale Tecnico Edilizia Centrale dellINPDAP.2. Limporto dei contributi dellutenza dovuti, aventi carattere risarcitorio, periodicamentefissato in misura forfettaria in apposite tabelle adottate dal Consiglio di AmministrazionedellINPDAP su proposta della Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio e dellaConsulenza Professionale Tecnico Edilizia ed a totale carico del richiedente il mutuo.3. Al fine di garantire ai richiedenti le prestazioni con omogeneit di oneri a parit di prestazionerichiesta, gli importi fissati nelle tabelle di cui al comma 2 dovranno essere, per ciascunatipologia di prestazione richiesta, fissi ed onnicomprensivi, intendendosi compresi i rimborsispese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dellincarico. 114 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 854. Laccredito delle somme dovute deve avvenire direttamente in favore dellIstituto su appositoconto corrente intestato allINPDAP.5. consentita la produzione della perizia tecnica o tecnico-estimativa effettuata dallAgenziadel Territorio sullunit abitativa, qualora contenga i dati e gli accertamenti previsti dalpresente regolamento.6. Le perizie vanno inderogabilmente consegnate entro 10 giorni lavorativi dallaffidamento. Iltermine prorogato per ulteriori 10 giorni nel caso in cui dagli accertamenti tecnici emerga lanecessit di integrazione della documentazione urbanistico-edilizia necessaria, richiesta periscritto dal tecnico incaricato alliscritto richiedente, dando contestuale conoscenza allUfficioProvinciale o Territoriale competente.7. LINPDAP si riserva la possibilit di affidare la perizia a professionisti esterni.Articolo 15Provvedimento di concessione1. La concessione del mutuo e il relativo impegno di spesa sono disposti con provvedimentodel Dirigente dellUfficio Provinciale o Territoriale competente. LUfficio competente comunicaalliscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, che il finanziamento stato concesso.2. La data di stipula viene ordinariamente fissata dallUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP,in base alle tempistiche delle rimesse fondi, entro 45 giorni dal provvedimento diconcessione. Nella fissazione della data, compatibilmente con le ragioni tecnicoorganizzativedellINPDAP, si tiene conto anche delle esigenze delliscritto, ma comunque iltermine ultimo per la stipula del contratto di mutuo fissato, a pena di decadenza, in seimesi dalla data di ricevimento, da parte delliscritto, della comunicazione del provvedimentodi concessione.Articolo 16Predisposizione della stipula1. La stipula del contratto di mutuo avviene, contestualmente alla stipula del contratto dicompravendita, nei locali dellUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP competente. Allastipula devono essere presenti: il notaio, il rappresentante dellINPDAP, eventualmente ilfunzionario dellIstituto di credito detentore dellipoteca precedentemente iscritta, liscritto eeventualmente il coniuge, come previsto dallart. 5 del presente regolamento.2. Nel contratto di mutuo sono riportate tutte le condizioni e le modalit di gestione del mutuopreviste dal presente regolamento.3. Prima della stipula dellatto, lUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP trasmette al notaio labozza di contratto; sono consentite modifiche o integrazioni, da concordare con lUfficioProvinciale o Territoriale INPDAP prima della data fissata per il rogito, solo per motivateragioni legate alla particolarit del singolo atto. Le modifiche non possono derogare ai criterigenerali fissati nel presente regolamento.4. Almeno cinque giorni lavorativi prima della data della stipula, liscritto:a) comunica i dati dellintestatario/i dellassegno/i;b) produce lattestazione di versamento del corrispettivo dovuto per la perizia di cui allart. 14;c) presenta il contratto di assicurazione di cui allart. 17.Articolo 17Garanzia: polizza assicurativa1. A garanzia del mutuo, liscritto deve stipulare una polizza assicurativa a copertura dellaresponsabilit civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di . 1.000.000.Tale polizza deve coprire altres i rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con laprevisione di liquidazione del danno a favore dell'INPDAP limitatamente al residuo debito, aprima richiesta e senza eccezioni.2. Il valore dell immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa quello di perizia.3. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, per tuttala durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al terminedellammortamento. Nelleventualit da ultimo contemplata liscritto tenuto a produrreallINPDAP i successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto.4. Liscritto tenuto a comunicare allUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP lavvenutoesercizio della facolt di recesso dal contratto di assicurazione, previsto dallarticolo 5,comma 4, della legge 40/2007 ed altres tenuto, pena la risoluzione del contratto di mutuo, 115 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85ad effettuare il rinnovo del contratto di assicurazione, presso la stessa o altra compagnia diassicurazione, alle condizioni economiche ritenute pi vantaggiose.Articolo 18Garanzia: ipotecaA garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazionerisultante dal contratto di mutuo, liscritto (e leventuale coniuge terzo datore di ipoteca)concede allINPDAP ipoteca volontaria di primo grado sulle unit immobiliari oggetto delfinanziamento, per un valore pari a due volte l'importo del mutuo concesso. Liscritto consentealtres, a proprie spese, alla rinnovazione a favore dell'INPDAP della predetta ipoteca qualoraalla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovessesussistere una ragione di credito da parte dell'INPDAP.Articolo 19Stipula del mutuo. Finanziamento1. Il contratto di mutuo sottoscritto dal Dirigente dellUfficio Provinciale o Territorialecompetente oppure dal suo sostituto o da altro funzionario ai quali siano stati delegati ipoteri di stipula degli atti di mutuo ipotecario edilizio.2. Latto di compravendita deve essere sottoscritto nei locali dellUfficio Provinciale oTerritoriale INPDAP contestualmente alla stipula del contratto di mutuo.3. Allatto di compravendita deve assistere il Dirigente dellUfficio Provinciale o Territorialecompetente oppure il suo sostituto o altro funzionario delegati, al fine di verificare che i datiidentificativi dellunit abitativa e delle parti contraenti siano corretti e che il prezzocorrisposto per la compravendita non sia inferiore allimporto del mutuo, al nettodelleventuale importo per le spese ai sensi dellart. 6, comma 4.4. Nellipotesi di cui allarticolo 12, comma 5, in caso di assenza del funzionario dellIstituto dicredito detentore della precedente ipoteca, il notaio cura la consegna dellassegno intestatoallIstituto di credito stesso, con contestuale rilascio dellatto di assenso alla cancellazionedipoteca o della quietanza.5. Dall'importo del mutuo erogato vengono trattenute le spese di amministrazione di cuiallarticolo 8, comma 1, a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestionedellammortamento del finanziamento concesso.6. Dall'importo del mutuo erogato vengono altres trattenute le imposte di legge e limportodegli interessi di pre-ammortamento di cui al successivo articolo 21, comma 2.Articolo 20Portabilit del mutuo1. Se ricorrono tutte le condizioni previste dal presente regolamento, compresa quella di cuiallart. 5, gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che hanno gicontratto un mutuo con banche o intermediari finanziari possono esercitare la facolt di cuiallart. 1202 c.c., cos come previsto dalla legge 40/2007, trasferendo nei confrontidellINPDAP il debito esistente, usufruendo delle medesime condizioni fissate nel presenteregolamento.2. Le domande di surrogazione concorreranno al formarsi delle graduatorie di cui allarticolo 13del presente regolamento insieme con le domande di acquisto ed alle medesime condizionistabilite nellarticolo 13.3. Nel caso di surrogazione non sono addebitate al richiedente spese o commissioni per laconcessione del mutuo, n a titolo di istruttoria per lapertura della pratica, n peraccertamenti catastali.4. Le domande dovranno essere corredate, oltre che della documentazione di rito, anchedellatto di finanziamento del mutuo con lIstituto di credito, completo della perizia tecnicoestimativadellunit immobiliare a suo tempo redatta. In tal caso il richiedente dovrsottoscrivere una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti chesuccessivamente alla data di redazione della suddetta perizia, non sono state apportatemodifiche che necessitino di alcun titolo abilitativo allesecuzione e di conseguenza delrilascio di nuovo certificato di agibilit/abitabilit, n sono stati comminati provvedimentisanzionatori ai sensi dellart. 41 della legge 47/85. Qualora non fosse allegata la periziatecnico-estimativa di cui sopra, la stessa sar eseguita dalla Consulenza ProfessionaleTecnico Edilizia dellINPDAP. 116 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 855. Al momento della stipula del contratto di mutuo con lINPDAP, dinanzi al notaio dovrintervenire un rappresentante della banca originaria, munito di idonea procura, per rilasciarequietanza di pagamento, impegno a non richiedere la cancellazione dellipoteca a suo tempoiscritta, nonch consenso allannotazione della surrogazione a margine della predettaiscrizione originaria. A sua volta, il debitore dovr esprimere il proprio consenso a surrogarelINPDAP nei diritti di garanzia della banca originaria.Capo II Gestione del contratto di mutuoArticolo 21Rimborso della somma mutuata: rate di ammortamento1. Il rimborso della somma mutuata avviene in rate di ammortamento semestrali costantiposticipate per una durata prescelta fra quelle previste dallarticolo 7, comma 1, e al tassodinteresse vigente al momento del contratto.2. La prima rata dei mutui erogati nel primo semestre dell'anno ha scadenza il 31 dicembredello stesso anno. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell'anno, la scadenza fissata  ! 4 꺥~iT?)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJ'OJQJ\^JaJ'ph)h5B*CJ'OJQJ\^JaJ'ph#hB*CJOJQJ^JaJphFFF)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJphh6B* ]ph@hB* ph@hCJaJ#hB*CJOJQJ^JaJphhe  g   ! 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Per il periodo compreso fra la data di erogazione e liniziodellammortamento, sull'importo erogato trattenuto anticipatamente l'ammontare degliinteressi di pre-ammortamento calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso del mutuo.3. Il pagamento delle rate di ammortamento avviene tramite MAV precompilati, trasmessi almutuatario a cura dellIstituto. Nellipotesi in cui il modulo predisposto non pervenga in tempoutile, consentito al mutuatario di provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi diun bollettino di conto corrente postale, sul quale devono essere specificati la causale e ilperiodo di riferimento.4. In corso di ammortamento, lINPDAP si riserva la possibilit di modificare unilateralmente lemodalit di riscossione.Articolo 22Mancato pagamento delle rate1. Il mancato pagamento di ciascuna rata di ammortamento comporta l'applicazione, condecorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, degli interessisemplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo,maggiorato di due punti.2. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delleeventuali spese richieste dallIstituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenzadell'ultima rata non versata, comporta la facolt per lINPDAP di risolvere ex art. 1456 c.c. ilcontratto di mutuo e di avvalersi di ogni mezzo per il recupero del proprio credito.Articolo 23Rinegoziazione1. consentita la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limititemporali previsti dallarticolo 7, comma 1, nei seguenti casi:a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto lacapacit economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;b) decesso del mutuatario.2. La richiesta di rinegoziazione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o TerritorialeINPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa DirezioneRegionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.Articolo 24Successione nella titolarit del mutuo1. In caso di decesso del richiedente consentita l'erogazione del mutuo al coniuge superstite.2. In caso di decesso del mutuatario durante il periodo di ammortamento consentita lasuccessione nella titolarit del mutuo al coniuge superstite.3. Per entrambe le ipotesi di cui ai commi che precedono, in difetto del coniuge, consentita lasuccessione ai figli, se componenti del nucleo familiare. Ove minori, essi possono ottenere ilsubentro nellerogazione o nella successione della titolarit del mutuo, sotto la tutela dellapersona designata dal giudice tutelare.4. In mancanza dei soggetti indicati nei commi precedenti, il mutuo non erogato. Qualora siain corso lammortamento del mutuo, lestinzione totale del finanziamento deve avvenire acura degli eredi destinatari dellimmobile. 117 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 85Articolo 25Sospensione1. consentita, a richiesta del mutuatario o dei familiari succeduti nella titolarit del mutuo, lasospensione dellammortamento, per una durata massima di due rate di ammortamento, neiseguenti casi:a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto lacapacit economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;b) decesso del mutuatario.2. La durata massima della sospensione di due rate del piano dammortamento e in caso diconcessione della sospensione sono applicati, dalla decorrenza della concessione stessa,interessi semplici nella misura del tasso dinteresse applicato al contratto di mutuomaggiorato di 1 punto.3. La richiesta di sospensione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o TerritorialeINPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa DirezioneRegionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.Articolo 26Residenza1. Il mutuatario, o i mutuatari nellipotesi di cointestazione del contratto di mutuo, deveacquisire, entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, la residenza presso lunitabitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova allUfficio Provinciale o TerritorialeINPDAP che ha erogato il finanziamento mediante produzione del relativo certificato, pena larisoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora liscrittointestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito dufficio ad una sede dilavoro ubicata in altra provincia.2. fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare allUfficio Provinciale oTerritoriale INPDAP, nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilioeletto. Nel caso di trasferimento allestero deve, comunque, essere eletto domicilio nelterritorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la SegreteriaComunale del luogo ove ubicato limmobile oggetto del finanziamento.3. fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per cinque anni presso limmobile peril quale stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto allestinzione anticipata delmutuo o che sia stato trasferito dufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia.4. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo, il personale inservizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello diappartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, non ha lobbligo diacquisire la residenza presso lunit abitativa oggetto del finanziamento.5. Il mutuatario non pu cedere in locazione o in comodato lunit abitativa per un periodo di 5anni dalla data di acquisizione della residenza, pena la risoluzione del contratto di mutuo.Articolo 27Estinzione del contratto di mutuoIn qualunque momento il titolare del contratto pu estinguere parzialmente o totalmente ilmutuo, con pagamento in unica soluzione. Non prevista alcuna penalit per tale operazione.Articolo 28Vendita dellimmobile1. La vendita dellunit immobiliare oggetto del finanziamento subordinata allestinzione totaledel mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa; per gli immobili acquistati a seguitodi dismissione di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, va altres tenuto conto deglispecifici vincoli di legge.2. In caso di estinzione totale del mutuo contestuale alla vendita dellimmobile, lINPDAP, previaacquisizione dellimporto residuo del mutuo con assegno circolare non trasferibile, rilasciaassenso alla cancellazione dellipoteca salvo buon fine.Articolo 29Dichiarazioni non veritiere1. Il contratto di mutuo risolto in qualunque momento qualora sia stato stipulato sulla base didichiarazioni non veritiere o qualora siano stati violati gli obblighi assunti nella domanda diconcessione e nel relativo contratto; in tali ipotesi si applica una penale del 3% della sommamutuata. 118 13-4-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 852. Gli Uffici Provinciali e Territoriali procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi delD.P.R. 445/2000.2. Dalla data di ricezione della formale comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo esino a quella del versamento della somma richiesta, il mutuatario tenuto a corrispondere,sullimporto del residuo debito, oltre alla penale di cui al comma 1, gli interessi nella misuraprevista nel contratto di mutuo, maggiorati di due punti come previsto dallart. 22, comma 1.3. Sono a carico del mutuatario anche le spese sostenute dallINPDAP per la risoluzione delcontratto e il recupero delle somme dovute.TITOLO IIIRICORSIArticolo 30Ricorsi e controversie1. Salvo quanto previsto dallarticolo 13, avverso i provvedimenti adottati in applicazione delpresente regolamento ammesso ricorso da presentare con raccomandata A.R. allaDirezione Regionale INPDAP competente per territorio entro quindici giorni dalla adozionedel provvedimento impugnato. Per le Province Autonome il ricorso contro gli atti adottati dagliUffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.3. Nel caso di controversia relativa ai provvedimenti adottati dallUfficio Provinciale o Territorialeovvero dalla Direzione Regionale, il foro competente quello del capoluogo della provinciadove sito lUfficio Provinciale o Territoriale INPDAP competente ai sensi dellart. 10,comma 2, del presente regolamento.TITOLO IVNORME TRANSITORIE E FINALIArticolo 31Norma transitoriaEntro sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento, gli iscritti che dallanno 2000hanno beneficiato di mutui a tasso variabile possono stipulare una modifica del contratto edoptare per il tasso fisso per le residue rate di ammortamento. La variazione decorrer dallaprima rata dellanno 2011 (giugno 2011).Articolo 32Entrata in vigoreIl presente regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dellIstitutoallindirizzo www.inpdap.gov.it ed entra in vigore il 1 luglio 2010.10A04345%BE^ԵMId·bnNM%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v: 7$8$H$gdԺ3&SȽ#|ҾDVn'%v:%v:%v:%<%%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v: 7$8$H$gd&3?a%;s͸pppp[[)h6B*CJOJQJ]^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJphhCJOJQJ^JaJ&h56CJOJQJ\]^JaJ h5CJOJQJ\^JaJ'J]cz*u3?a%;^z:s%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v:%v: 7$8$H$gds]Pk-}78%v:%v:%v:%v:%v:%<%%%%%%%%%%V%V%%%%%%%%%%% 7$8$H$gd6BT#5[cdîîخ؁oZVh)h5B*CJOJQJ\^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)h6B*CJOJQJ]^JaJph/h56B*CJOJQJ\]^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph<<<#hB*CJOJQJ^JaJph)h5B*CJOJQJ\^JaJph6BTn[d%%V%V%%%%%%%%%%gd 7$8$H$gd,1h. A!n"n#$n% B@B NormaleCJ_HaJmHsHtHVA@V Carattere predefinito paragrafoXi@X Tabella normale4 l4a 4k@4Nessun elencoe` e Preformattato HTML72( Px 4 #\'*.25@9CJOJ QJ ^J aJ,g!Fm q"EQu0 WM  q  B Ul q0?Fd/WG`*4;[w'8B |Dy0>PU f "!=!!!a""#m##4$$$$$E%%%?&&&&W'^'q''=((()))))+*J**** +d+++,K,,,:---.x.. /h///H0004111B2w22 3p333\4444Y55556H66637T777:8`888$9999::::`;;;;\<w<<=j===>4>>>#?Q??@@@@:A\AAA BbBmBBBCzCC4DNDDD+ErEEE FuFFF?GGGG#HHH%I9IkIIJGJJJKbKKLrLLL1MRMMNkNNN8OOOOMPP Q[QQQR0RaRR SYSySSSITTTUUmUU V+VTVVVFW}WWWFXXXXUYdYYYZ[ZZZ [C[[[[F\\\]G]u]]<^^^;____Y```a/aaa8bfbbbcoccdQdde0eeeeOffffHgpgggShh i`iiij>jjjNkwkk)lclllmCmmm nZnnn%o\ooo#pIpcpp+q_qqqrLrrsqssssBtttu=ukuuu/vJvvv*wAww xoxzxxx7y`yyy_zz#{S{{{6|A|||}c}}~-~9~U~a~i~~|-Ӏ `tG*ih9Ff݅<چ /Vvˇ0HCՊ4R8H̎Gb<^(CI l֖-L[fKeʙ'}ݚ3BSqEQ bkvN<DNƣѣף6{ӥ3lȧ%y@Jwͩ*tӪ0S09ˮ[#ٰ2S(̲+VdUMY7Nh˸%Hڹ0}̺CAAF/ɿ%{ENX1M/)/vw+j(HUuO{:I2v g!ACr&a*=Z`n*0<Wg#~=T(\~%?S\lxL XAX m4Mp3#C4@Rj*C3|?1UrIu7V${SL`,?.XdLz2C   \   2 K W t  ! w   P!!{O( e@LX#Uv",CY|64P\eqK W m  /!!!"l""""/####M$$$&%%%A&&&&&&&_'' (i(()j)) *C*M*h*t***C+++++G,,,0000p000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0000 00 0 0 00 0 0 0 0 00 0 00(0(00(0(00(0(00(0(00000(0(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000808080808080808080808080808000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@000000@00@0@00@0@00@0@00H0H00H0H0H0H0H0H000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000`0`0`0`0`0`000`0`0`0`00`0`00`0`00h0h000000000000000000000000000000000000000000p0p0p0p0p0p000p0p00p0p0p00p0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 U0>K,,,:-;;\<w<JJKbK[ZZZ [`iiij xoxzxxFf݅<kv[#{EI=#`e"/###++G,,,:00:008:009 ƙ:008:008:00:009 Ǚ:008:008:00:0 09 Ǚ:0 08:0 08:00:009 ș:008:008:00:009 pș:008:008:00:009 ȩ:008:008:00:009 8:008:008:00:009 0:008:008:00:0!09 :0!08:0!08:00:0%09 x:0%08:0%08:00:0)09 :0)08:0)08:0,09 k:0,08:0,08:00:00:0109 hl:0108:0108:00:0509 :0508:0508:00:0909 :0908:0908:00:0=09 d:0=08:0=08:00:0A09 :0A08:0A08:00:0E09 y:0E08:0E08:00:0I09 8z:0I08:0I08:00:0M09 z:0M08:0M08:00:004 (9\LZpaxnYE'NK +3d9 (U1:DMValwҁc17'4m(}0'sdd74 %4%4%4% 4%!4T%"4%#4T%$4%%4T%&4%'4T%(4%)4T%*4%+4T%,4%-4T%.4)/4|%04%14|%24%34|%44%54|%64%74|%84%94|%:4%;4|%<4%=4|%>4%?4|%@4%A4|%B4%C4|%D4%E4|%F4%G4|%H4%I4|%J4%K4|%L4%M4|%N4<%O4%P4<%Q4%R4<%PP--<<KKC[C[>j>j2sxx<<ˇ^^Sq/TTCC_ (P!##,     !"#$%&'()*+,-./0123456''YY--<<KKL[L[GjGj?sxxEEχƋggW y4]]LLd - U!$$,  !"#$%&'()*+,-./0123456C"*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter96*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsphone87*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdate 11, a1. A1. In1213191967, in22. In2000200120102844. A4. In55, in5. In68DaylsMontho:ls ProductIDtransYear7 677 7 67 67 67 67 67 67 7 67 6"77 6"7 67 6""7 67 67 6"7 6""7 6""" "7 6"" 7 6--337777B!BFFIIIIJJ6J8JDJFJOJQJKKMKWKYKyK{KKKQ QUU[[[[[[R_T_______mmnncveviusޒftnpNPhkCE>RAR\j,gl   !"*EOuzQVWe' 5 M R   q y  " B D U`ltqw054>/1WZGU*.w8GBG *|DI02>FU[ "!+!a"k"""m#t#$$E%N%%%%%?&D&&&&'''=(D((()),)))))d+o+,,:-B-x.}.e/g/h/q/H0M0001111<2A2B2I2 33p3w3X4[4\4b45537;777:8?899::`;m;;;d=i=j=q=>>??@@@@@@4A9A:AAABC(C?CzCCCC4D@in؃ۃRXfghkՅ܅݅064<R[HQGH\abiϐԐ<FITln-7LQKMʙי')}ݚ3@ZjnpqvEObiNX<BNS{023@lvȧԧ%4y*4Ӫժ0:SU589E[c#+2<+0ĴMYYd78:BNPhkmx!$%+!/08}̺κCFAJAEDEFN%/{:DEJNV)0BLMZ/:)4vxw+-(-HSuOT{IPCQvx `knz*3 #(=F\]#SX\^LS AFPWX`MR35jw*.6BCM?MUW uy7;VY$/{SXBKLU`r?GLN*124      \ ^ 2 :   ! ) w    PU!)EN +efU`Y_6<\e   /!1!!!""l"s"/#<#####%%%%%%&&_'g''( ( (c(h(j)p))) *%***C+I+++>,F,G,K,,,,,,,,* g7h,&1c`67bEdd/@g7ddbE-F,&1ddsQNbEdd0tPhdd(mhdde UxH1 ?hqr_wkR'r?Jj@*+,./4578<=ABDFGIJMNPQlSlTlUlVlXlYl[l\_`fgmn?r?svwxy{|PPPPPPP2,p@pp4@p4p6pp@p:px@pBp@pFp@pLp@pRp@pVpZp@p^p@pdp@php@plpnppp@ptp@pxp@p~p@pp@pp @pp,@pp8@pp@@ppH@pp\@pp@ppp@pp<@p`@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialKTimesNewRomanPSMTUTimesNewRomanPS-BoldMT= Arial,BoldI Arial,BoldItalicA Arial,ItalicYTimesNewRomanPS-ItalicMT?5 z Courier New"qtf2uf=,!,!!n24++ 3QH)? **Oh+'0\   $0<DLT ss*sssNormal*rm1rmMicrosoft Word 10.0@@X@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~     !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqrwRoot Entry F@UyData 1TableWordDocument.SummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kCompObjn  FDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q