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Chiarimenti Inpdap (Inpdap,Nota Divulgativa 11.6.2010 Prot. 7627/2010) Disposizioni in materia pensionistica Un primo intervento riguarda lintroduzione, ai commi 1 e 2 dellarticolo in oggetto, di ununica finestra mobile per laccesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di et per gli uomini e let di cui allarticolo 22-ter comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009, per le donne) che di anzianit di cui allarticolo 1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti. La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011; di conseguenza, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero lanzianit contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianit o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dallarticolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1 gennaio o 1 luglio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti) e dallarticolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti). Nei confronti del personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui allarticolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. Si evidenzia che il legislatore, nellindividuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente richiamato per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico dei 65 anni per gli uomini e quello di cui allarticolo 22-ter, comma 1, della legge 102/2009 per le donne mentre per i pensionamenti di anzianit ha rinviato allarticolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. Di conseguenza, il personale per il quale sono previsti, per le pensioni di vecchiaia, requisiti anagrafici diversi da quelli citati ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianit, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i, mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011. Si rappresenta, inoltre, che per specifiche categorie di personale (quali, ad esempio, magistrati o professori universitari) sussiste la possibilit di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di et superiori a 65 anni, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga dal compimento del sessantacinquesimo anno di et il relativo trattamento pensionistico determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia (art. 10, comma 1, Dlgs n. 165/1997). Di conseguenza, solo in tale ultima ipotesi (pensionamento di vecchiaia al compimento del 65 anno di et) e in presenza di requisiti maturati a partire dal 2011, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento di cui allarticolo 12, comma 1, del decreto legge in esame. Unulteriore novit introdotta dal comma 3 dellarticolo in oggetto che sostituisce larticolo 5, comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione; in particolare in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Nulla innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilit (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Il comma 4 dellarticolo 12 in oggetto introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del D.L. 78/2010. In particolare, le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di et anagrafica e di anzianit contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivit lavorativa per raggiungimento di limite di et. Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorch maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011: a) i lavoratori collocati in mobilit ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennit di mobilit di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i lavoratori collocati in mobilit lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) i lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidariet di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 6621. A norma del successivo comma 6, lInps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prender in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di decorrenze. INPDAP Direzione Centrale Previdenza Nota Divulgativa 11.6.2010 Prot. 7627/2010 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Articolo 12 - Interventi in materia previdenziale Nel Supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 stato pubblicato, entrando in vigore in pari data, il decreto legge riportato in oggetto il quale, allarticolo 12, apporta alcune modifiche in materia previdenziale. In attesa della conversione in legge e della conseguente Circolare che lIstituto emaner al riguardo, si ritiene utile fornire le prime informazioni in merito alle novit introdotte in materia previdenziale dal suddetto decreto. 1. Disposizioni in materia pensionistica Un primo intervento riguarda lintroduzione, ai commi 1 e 2 dellarticolo in oggetto, di ununica finestra mobile per laccesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di et per gli uomini e let di cui allarticolo 22-ter comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009, per le donne) che di anzianit di cui allarticolo 1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti. La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011; di conseguenza, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero lanzianit contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianit o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dallarticolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1 gennaio o 1 luglio dellanno successivo alla maturazione dei requisiti) e dallarticolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti). Nei confronti del personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui allarticolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. Si evidenzia che il legislatore, nellindividuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente richiamato per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico dei 65 anni per gli uomini e quello di cui allarticolo 22-ter, comma 1, della legge 102/2009 per le donne mentre per i pensionamenti di anzianit ha rinviato allarticolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. Di conseguenza, il personale per il quale sono previsti, per le pensioni di vecchiaia, requisiti anagrafici diversi da quelli citati ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianit, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i, mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011. Si rappresenta, inoltre, che per specifiche categorie di personale (quali, ad esempio, magistrati o professori universitari) sussiste la possibilit di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di et superiori a 65 anni, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga dal compimento del sessantacinquesimo anno di et il relativo trattamento pensionistico determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia (art. 10, comma 1, Dlgs n. 165/1997). Di conseguenza, solo in tale ultima ipotesi (pensionamento di vecchiaia al compimento del 65 anno di et) e in presenza di requisiti maturati a partire dal 2011, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento di cui allarticolo 12, comma 1, del decreto legge in esame. Unulteriore novit introdotta dal comma 3 dellarticolo in oggetto che sostituisce larticolo 5, comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione; in particolare in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Nulla innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilit (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Il comma 4 dellarticolo 12 in oggetto introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dellentrata in vigore del D.L. 78/2010. In particolare, le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di et anagrafica e di anzianit contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivit lavorativa per raggiungimento di limite di et. Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorch maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011: a) i lavoratori collocati in mobilit ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennit di mobilit di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) i lavoratori collocati in mobilit lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) i lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidariet di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 6621. A norma del successivo comma 6, lInps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prender in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di decorrenze. 2. Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio I commi da 7 a 9 dellarticolo 12 in esame, prevedono una revisione dellistituto dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale pari all'ammontare residuo. Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo gi vigente, si rammenta che nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di et e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo dufficio per raggiungimento dellanzianit massima di servizio, per decesso e per infermit, lInpdap provvede alla liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata il termine di liquidazione ricompreso tra il 181 e il 270 giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La nuova disciplina in materia di posticipo dellerogazione dei trattamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di et entro il 30 novembre 2010 nonch alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame; di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti disposizioni il 30 maggio 2010) a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Ancorch i contratti o accordi non prevedano, nella generalit dei casi, lobbligo di accoglimento delle domande, il comma 9 dellarticolo in esame prevede espressamente lapplicazione delle previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei soggetti le cui domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro entro il 30 maggio 2010. Il comma 10 testualmente recita Con effetto sulle anzianit contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianit contributive non gi regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. Considerato che la citata disposizione non ha effetti immediati, le relative istruzioni applicative verranno diramate dopo la conversione in legge del decreto in oggetto. Nel far riserva di fornire ogni eventuale ulteriore informazione su argomenti non esplicitamente trattati nella presente nota in merito alla disposizione di legge in esame, si rende necessario rappresentare che la riduzione del trattamento economico di cui allarticolo 9, comma 2, primo periodo, non opera ai fini pensionistici e previdenziali. Il Dirigente Generale (Dr. Costanzo Gala) Note alla circolare In materia lIstituto ha emanato le seguenti disposizioni: Personale iscritto allInpdap che usufruisce dellindennit di mobilit - circolare n. 9 del 11 maggio 2009; - nota operativa n. 19 del 22 dicembre 2009: Personale delle aziende di credito ammesso a fruire degli assegni straordinari per il sostegno al reddito: - circolare n. 12 del 27 febbraio 2004; - nota operativa n. 15 del 14 marzo 2005; Personale dellex ETI iscritto al fondo per il sostegno al reddito: - informativa n. 42 del 1 ottobre 2003; - Informativa n. 43 del 6 ottobre 2003; - Informativa n. 14 del 27 ottobre 2003; - Nota operativa n. 29 del 25 ottobre 2006; Nota operativa n. 13 del 6 marzo 2007; - Nota operativa n. 57 del 11 novembre 2009. Per tutte le categorie di iscritti sopra individuate si confronti anche la circolare n. 7 del 13 maggio 2008 in materia di nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1 gennaio 2008. hi   " G &.&/&~&b((#C]CdTxTyTTTTT!U"UNUOUUUUU V VOVPVxVyVVVVVWWIWJWXXXhHh!jCJaJh!j5>*CJ\aJh!j5>*\ h!j0Jh!j h!j0J h!j6] h!j5\4 ! " %%&/&&b((11<=??@#C^C/KN9TPTdTyT dh\$gd!j $\$a$gd!jgd!jgd!jgd!jXyTTT"UOUUU VPVyVVVWJWXX dh\$gd!j,1h. 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