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Premessa. Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, diattuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15,sono state introdotte delle misure finalizzate a contrastare ilfenomeno dell'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni edincrementare, anche per tal via, la produttivita' del settorepubblico. Tra queste misure, sul presupposto della rilevanza dellacollaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, sono statedisciplinate anche delle fattispecie speciali di responsabilita'disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta ilmedico. Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono pervenute alDipartimento della funzione pubblica alcune segnalazioni e richiestedi chiarimento circa la portata applicativa dell'art. 55-quinquiesdel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art.69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, soprattutto nella partein cui viene disciplinata la responsabilita' del medico in caso diillecito commesso in occasione del rilascio di certificati per lagiustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti. Considerata la novita' e la rilevanza della questione, si ritieneopportuno fornire alcune indicazioni per l'applicazione delledisposizioni. 2. Il contesto di riferimento. L'art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Falseattestazioni o certificazioni) in generale prevede che: «1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratoredipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente lapropria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi dirilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovverogiustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medicafalsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con lareclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altroconcorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme laresponsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e'obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compensocorrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali siaaccertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immaginesubiti dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della penaper il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzionedisciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente diuna struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il serviziosanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenzadalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano seil medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilasciacertificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatatine' oggettivamente documentati.». Il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, unreato proprio del pubblico dipendente, precisamente un delitto aventecome soggetto attivo il pubblico dipendente. La condotta rilevanteconsiste alternativamente: a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediantel'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediantealtre modalita' fraudolente; b) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante unacertificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato dimalattia. La pena e' costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dallamulta da euro 400 ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della penadetentiva cumulativamente a quella pecuniaria. Il fatto descritto nella norma corrisponde anche alla fattispeciedi illecito disciplinare regolata nell'art. 55-quater del decretolegislativo n. 165 del 2001, anch'esso introdotto dall'art. 69 deldecreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 1 del citato art.55-quater prevede per queste ipotesi la sanzione disciplinare dellicenziamento senza preavviso. Si rammenta in questa sede quanto gia' evidenziato nella circolaren. 7 del 2009 in ordine alle previsioni dell'art. 55-septies delcitato decreto, relativo ai controlli sulle assenze. Il comma 6 diquesto articolo stabilisce che il responsabile della struttura in cuiil dipendente lavora e il dirigente eventualmente prepostoall'amministrazione generale del personale, secondo le rispettivecompetenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alleassenze per malattia, al fine di «prevenire o contrastare,nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotteassenteistiche». Per il caso di inadempimento colposo rispetto aquesto dovere di vigilanza la legge prevede la possibilita', nelrispetto del contraddittorio e sentito il Comitato dei garanti, dicomminare una sanzione a carico del dirigente consistente nelladecurtazione della retribuzione di risultato sino all'80% (art. 21del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decretolegislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche lesanzioni disciplinari previste per il mancato esercizio o ladecadenza dall'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cuiall'art. 55-sexies, comma 3, del citato decreto. Le sanzioni previstesono la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione inproporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad unmassimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con illicenziamento e la mancata attribuzione della retribuzione dirisultato per un importo pari a quello spettante per il doppio delperiodo della durata della sospensione. Secondo la norma, neiconfronti dei soggetti non aventi qualifica dirigenziale puo' essereirrogata la predetta sanzione della sospensione dal servizio conprivazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dalcontratto collettivo. L'art. 55-quinquies, comma 1, in esame al secondo periodo prevedepoi che nell'ipotesi del concorso nel reato de quo, la medesima penadi applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissionedel delitto. Pertanto, la responsabilita' penale e' prevista non soloper il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (ilpubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, atutti coloro che concorrono nella commissione del reato. Il comma 2 dello stesso articolo disciplina la responsabilita'amministrativa e civile del pubblico dipendente che commette i fattiregolati nel comma precedente. In base alla norma, questi e'obbligato a tener indenne l'amministrazione dal danno derivante dallacorresponsione della retribuzione per i periodi per i quali siaaccertata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno nonpatrimoniale, come quello all'immagine subito dall'amministrazionestessa. 3. Le fattispecie di illecito che hanno come soggetto attivo ilmedico. L'art. 55-quinquies in esame introduce delle fattispecie diillecito che hanno come soggetto attivo il medico: a) la fattispecie penale contemplata dal secondo periodo delcomma 1, che disciplina un'ipotesi di concorso nel reato proprio delpubblico dipendente; b) le fattispecie disciplinari previste nel comma 3, di cui unacollegata alla commissione del delitto di cui al comma 1 e l'altraregolata in maniera autonoma. 3.1. La fattispecie penale prevista nel secondo periodo del comma 1dell'art. 55-quinquies. Il secondo periodo del comma 1 prevede che nell'ipotesi delconcorso nel reato disciplinato nel primo periodo, la medesima penasi applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissionedel delitto. Pertanto, la responsabilita' penale e' prevista non soloper il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (ilpubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, atutti coloro che concorrono nella commissione del reato. La figura del medico viene specificamente in rilievo nellavalutazione delle fattispecie indicate nella lettera b) delprecedente paragrafo 2. In base alla nuova norma, il medico e'penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendente pubblicodi giustificare «l'assenza dal servizio mediante una certificazionemedica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia».Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere le condizioni- anche l'ipotesi del concorso nella fattispecie criminosa delpubblico dipendente disciplinata nella prima parte della norma,consistente nell'attestare «falsamente la propria presenza inservizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento dellapresenza o con altre modalita' fraudolente.». Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, si rammenta chesecondo la giurisprudenza della Cassazione penale, «ai fini dellaconfigurabilita' della fattispecie del concorso di persone nel reato(art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rilevanza non soloquando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'eventolesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore,e cioe' quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbeugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita odifficolta'.». (Cass., Sez. V, sent. n. 21082 del 5 maggio 2004). Inrelazione all'elemento soggettivo del reato, la Suprema Corte affermache «per integrare la responsabilita' a titolo di concorso di personenel reato (...) e' sufficiente la certezza che un determinato eventodelittuoso sara' posto in essere dai concorrenti, senza che occorrauna piena conoscenza dei particolari esecutivi.» (Cass., Sez. I,sent. n. 4503 del 16 aprile 1998). Si precisa che soggetto attivo del reato e' il medico pubblicodipendente o professionista convenzionato con il S.S.N. o liberoprofessionista. 3.2. Le fattispecie di illecito disciplinare di cui al comma 3dell'art. 55-quinquies. Il comma 3 disciplina delle ipotesi di responsabilita' disciplinaredel medico: «3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della penaper il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzionedisciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente diuna struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il serviziosanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenzadalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano seil medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilasciacertificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatatine' oggettivamente documentati.». Gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni: a) il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblicodipendente descritto nel comma 1 («attesta falsamente la propriapresenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi dirilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovverogiustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medicafalsa o falsamente attestante uno stato di malattia»); b) il fatto si verifica quando «il medico, in relazioneall'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano daticlinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.». In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta sono i medicipubblici dipendenti o professionisti convenzionati con il S.S.N. oliberi professionisti. Per entrambe le situazioni sono previste le medesime sanzioni, checonsistono nella radiazione dall'albo, nel licenziamento per giustacausa o nella decadenza dalla convenzione. La loro applicazione e'naturalmente differenziata a seconda del soggetto attivo dellacondotta: la radiazione dall'albo puo' riguardare tutti i mediciiscritti, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano unrapporto di lavoro pubblico o convenzionato o siano liberiprofessionisti, la decadenza dalla convenzione puo' essere applicatasolo nei confronti dei medici convenzionati, mentre la sanzione dellicenziamento per giusta causa puo' essere irrogata nei confronti deimedici pubblici dipendenti. Circa le ipotesi di cui alla lettera a), le sanzioni descritte sonopreviste per il caso di passaggio in giudicato della sentenza dicondanna o di applicazione della pena, ai sensi degli articoli 444ss. c.p.p., per il delitto di cui al comma 1 e sono applicabili aseguito dello svolgimento del relativo procedimento disciplinaresecondo le regole ordinarie. Per quanto riguarda i procedimenti chesi svolgono davanti alla pubblica amministrazione, secondo l'art. 653del c.p., comma 1-bis, «la sentenza penale irrevocabile di condannaha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamentodella sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale eall'affermazione che l'imputato lo ha commesso.», disposizionerichiamata dal comma 4 dell'art. 55-ter del decreto legislativo n.165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Sirammenta anche in questa sede la previsione di cui al comma 3 delcitato art. 55-sexies circa la responsabilita' del dirigente pubblicoderivante dal mancato esercizio dell'azione disciplinare. Per quanto riguarda specificamente l'ultimo periodo del comma 3(ipotesi sub b), la finalita' della previsione, che puo' verificarsianche in assenza di reato, e' di evitare che siano rilasciaticertificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizionidel paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi eprognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi,l'applicazione della disposizione deve tener conto delle regoleproprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi eprognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati osemplicemente acquisiti durante la visita. Nell'applicazione dellanorma, pertanto, e' rilevante la circostanza che i dati clinici sianostati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma,la responsabilita' del medico, con l'applicabilita' delle sanzioniindicate, ricorrera' quando lo stesso rilascia attestati ocertificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenzacon la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunqueferma la disciplina generale di cui agli articoli 476 ss. del c.p.sulla falsita' in atti. Naturalmente, per quanto concerne la disciplina sostanzialerelativa ad infrazioni e sanzioni, in virtu' del principio generaledi legalita', le nuove fattispecie disciplinari e penali, con lecorrelate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fattiche si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge inquanto piu' sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi incui l'amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore deldecreto legislativo (15 novembre 2009) di fatti commessi prima ditale momento, per gli aspetti sostanziali dovra' comunque farriferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente inquanto piu' favorevole. Si rammenta infine che con la circolare n. 1/2010 DFP/DDI sono gia'state illustrate le novita' introdotte dalla riforma sullatrasmissione dei certificati per via telematica e sulle fattispeciedi illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art. 55-septiesdel decreto legislativo n. 165 del 2001. Roma, 28 aprile 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 6, foglio n. 271 &E  †KōķåŻŁhĒ{hŠH’CJaJhĒ{CJaJ hĒ{5\hĒ{5B*\ph’ 7 } « ń 7 w ½  * , < ‚ Č  T š ą &l²»GÓ_żųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųgdĒ{†Kż_„é/u„¦ģ%k±÷=ƒÉU~Ä P–Üś@†ĢXžśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśgdĒ{žä*M“Ł;Ēå+q|Ā8~Ä P–¶üBˆĪZ śśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśśgdĒ{ ę,røžDŠŠ \ ¢ č 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!"#$%&'()*+,-./012ž’’’456789:ž’’’<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abž’’’defghijž’’’lmnopqrž’’’ż’’’už’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF{SZyĖw€Data ’’’’’’’’’’’’31Table’’’’;ŅNWordDocument’’’’.dSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’cDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’kCompObj’’’’’’’’’’’’n’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q