ࡱ> 9;8E@bjbj.(xxxxxxxT T T T h  p $$ 8 $RLx? ? ? xx ? "x x ?  'xx' vT a 'l0'R .R'xxxx'0RxWD L 6 , MD D D dd LAgenzia delle Entrate dispone che la maggiore imposta pagata dal contribuente recuperabile-: Circolare n. 23/E del 4 maggio 2010   HYPERLINK "http://www.overlex.com/collaboratore.asp?idcollaboratore=259" Avv. Mariella Orlando Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 4 maggio 2010.Il 5 maggio 2010 lAgenzia delle Entrate ha posto chiarimenti ad alcune Direzioni regionali in merito alla gestione delle controversie riguardanti casi in cui lufficio abbia imputato per competenza il componente negativo di reddito ad un periodo dimposta rispetto al quale il contribuente decaduto dalla possibilit di avvalersi di rimedi previsti dallart. 2, comma 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322.In particolare lart.. 2, comma 8 bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 dispone che Le dichiarazioni dei redditi, dellimposta regionale sulle attivit produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiamo determinato lindicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito dimposta o di un minor credito, mediante dichiarazioni da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo dimposta successivo.Nel delineare preliminarmente il quadro normativo, lagenzia richiama anche lart. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di somme non dovute pu essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro il termine previsti da ciascuna legge dimposta e fino a quando il diritto alla restituzione non prescritto. La stessa disposizione prevede che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizione specifiche, non pu essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si verificato il presupposto per la restituzione.Ci premesso, qualora lAmministrazione abbia imputato per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo dimposta diverso da quello nel quale era stato dedotto, la circolare ribadisce che il contribuente potrebbe operare la deduzione:1)presentando un dichiarazione correttiva con esito a s favorevole entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dimposta successivo a quello in cui la deduzione doveva operare;2)se il predetto termine sia scaduto, presentando istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non ha operato la deduzione entro il termine di quattro anni dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal termine per il pagamento del saldo di imposta;3)ricorrendo, entro il termine di  HYPERLINK "http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=31" prescrizione del diritto, avverso leventuale silenzio rifiuto dellAmministrazione formatosi sullistanza di rimborso.La circolare richiama poi lorientamento della giurisprudenza di legittimit tra cui la sentenza n. 6331 del 10 marzo 2008, ove la Corte ha specificato che la pratica conseguenza di una vietata doppia imposizione, pu essere evitata dal contribuente presentando istanza di rimborso della maggiore imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nellannualit di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale.Pi di recente, con la sentenza n. 16023 dell8 luglio 2009, la Suprema Corte ha chiarito che sulla base del divieto di doppia imposizione la societ potr, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso.La circolare conclude pertanto che il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo dimposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimit dellaccertamento passata in giudicato, ovvero dalla data in cui divenuta definitiva la pretesa dellAmministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Da tale data il contribuente potr presentare, entro due anni, la domanda di rimborso, impugnando poi leventuale silenzio rifiuto nel termine di  HYPERLINK "http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=31" prescrizione ordinaria decennale HYPERLINK "http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2326" \l "_ftn1" \o "" (1).La circolare puntualizza che il diritto al rimborso dellimposta indebitamente versata non comporta il venir meno o la rideterminazione delle sanzioni originariamente irrogate per effetto del disconoscimento del costo non di competenza, n degli interessi dovuti. HYPERLINK "http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2326" \l "_ftnref1" \o "" (1) Art. 19 del D. Lgs. 546/1992. HYPERLINK "http://www.overlex.com/collaboratore.asp?idcollaboratore=259" Avv. Mariella Orlando Avvocato _`0 C \ ^ 2 ^_kl236Ӝ픎픎픎픎 h.e0J h.e0Jjh.eUjh.eUh.e0J6]h.e0J56\] h.e6]jh.e6U]jh.eUh.eCJaJh.eCJ!OJQJaJ! h.e0Jh.eh.e5CJ!OJQJ\aJ!5idgd.e=kdu$$If%634ap $IfGkd$IfK$L$%62234ap dh$IfK$1 mNVgd.egd.eokdq$$IfF% 6    34ap67VWXYhUxh.eCJaJ h.e5\h.e0J56\]h.e56\]jh.e56U\]jh.eUh.ejh.eUVX?kdW$$If%634ap $Ifgd.e,1h. 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