ࡱ> ~}E@ybjbj.zOS.... .dH.($/$/$/$/$/$/$/!H#H#H#H#H#H#H$IRL>GH94$/$/44GH$/$/HGGG4j$/$/!HG4!HG GGG$/. p8q.38^G!HH0HGLLG"LLGGLLGD$/0G0R1w$/$/$/GHGHd+\-$G \- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  HYPERLINK "http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=titolo&numgu=128&tmstp=1275826255455&redaz=10A06824&tmstp=1275826268230"  INCLUDEPICTURE "http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/img/pulsant2.jpg" \* MERGEFORMATINET DIRETTIVA 16febbraio2010 Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Direttiva n. 2/2010)1. Premessa 2. Le finalita' della novella all'art. 36 del decreto legislativo n.165 del 2001 3. Il monitoraggio del lavoro flessibile - Destinatari e contenuti 4. La cultura dell'integrita'. Il ruolo degli Organismi indipendentidi valutazione della performance 5. Conclusioni 1. Premessa. Presupposto essenziale e strumento primario per garantire econtrollare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblicaamministrazione e' realizzare la piena trasparenza delle pubblicheamministrazioni su ogni aspetto che attiene all'organizzazione degliuffici e all'utilizzo delle risorse umane e finanziarie destinate alperseguimento delle funzioni istituzionali. La garanzia della corretta applicazione dei principi che stannoalla base dell'azione amministrativa trova supporto nella conoscenzadel contesto di riferimento, realizzando approfondimenti sullagestione delle amministrazioni pubbliche finalizzati a rilevare icriteri di scelta seguiti, i risultati conseguiti, i riflessi sugliattori interessati, le eventuali anomalie verificatesi. Da un'attentaanalisi dei fenomeni si puo' giungere ad un migliore governo deglistessi, approntando le misure necessarie per favorire un piu'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse e per prevenire ledisfunzioni riscontrate. La trasparenza deve operare in ogni fase dell'azione amministrativae, pertanto, a conclusione di un'indagine, l'analisi del fenomeno ela sintesi delle scelte da operare devono diventare patrimonio adiposizione degli organi deputati a presidiare il buon funzionamentodella macchina amministrativa, ma anche a disposizione dell'utenzache puo' esercitare, attraverso l'acquisizione di informazioni reseaccessibili, un controllo piu' ampio e diffuso sulla gestione dellares pubblica, anche al fine di meglio tutelare i propri diritti eprerogative. Un tema di grande rilevanza che merita l'approfondimento di cui sie' fatto cenno e' senz'altro quello dell'utilizzo delle tipologie dilavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche, non soloper gli aspetti connessi con l'organizzazione del lavoro e degliuffici, ma anche in ragione delle implicazioni che ne derivano sulpiano politico, economico e sociale. Gia' ad aprile 2009 il Dipartimento della funzione pubblica, inesito alla normativa contenuta nelle leggi finanziarie 2007 e 2008che affrontavano l'aspetto patologico del precariato, aveva avviatoun'indagine sulla materia al fine di fare chiarezza sulla dimensionedel fenomeno. I risultati dell'indagine hanno evidenziato che leamministrazioni ricorrono all'utilizzo dei contratti di lavoroflessibile per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionalirispetto alle quali l'assunzione a tempo indeterminato risulterebbeincoerente rispetto al fabbisogno ordinario. L'esito del monitoraggio e' stato pubblicato sul sito istituzionaledi questo Dipartimento e i risultati della rilevazione sono statianche oggetto di approfondimento nel corso di un'audizione delMinistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione davanti allaCommissione XI - Lavoro, della Camera dei deputati, audizione resaanch'essa accessibile mediante gli strumenti audiovisivi diregistrazione dei lavori parlamentari. A seguito di questo primo monitoraggio realizzato sulla base diun'adesione volontaria da parte delle amministrazioni, in quanto nonvi era una norma di diritto positivo che disponesse la rilevazione,sono stati adottati alcuni importanti interventi legislativi. Attesa la grande importanza del tema, in primis e' statoistituzionalizzato il monitoraggio del lavoro flessibile ad operadell'art. 17, commi 26 e 27, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanovellato gli articoli 36 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Sono stati, altresi', realizzati interventi normativi che, nelrispetto del principio del concorso pubblico, hanno disciplinatoforme di reclutamento speciale per favorire la valorizzazione delleesperienze professionali maturate nelle amministrazioni pubbliche daparte di soggetti in possesso di specifici requisiti. Si fariferimento ai comma da 10 a 13 del citato art. 17 del decreto-leggen. 78/2009. Cio' premesso, con la presente direttiva si forniscono alleamministrazioni in indirizzo, alcune anticipazioni sulle modalita'che saranno seguite per il monitoraggio dei contratti di lavoroflessibile, specificando fin d'ora che per gli adempimenti concretioccorrera' attendere che sia operativa l'applicazione telematica chedovra' acquisire i dati trasmessi da codeste amministrazioni e di cuisi dara' notizia con una prossima direttiva. Appare evidente,infatti, che la dimensione del fenomeno da rilevare non e' gestibilesenza il supporto dell'informatica. 2. Le finalita' della novella all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,come modificato dall'art. 17, comma 26, del decreto-legge n. 78 del2009 recita: Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo dellavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base diapposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per lapubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioniredigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, unanalitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibileutilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ainuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cheredige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabiledi irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essereerogata la retribuzione di risultato. Il successivo comma 4 dello stesso art. 36 aggiunge che Leamministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cuial precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzodei lavoratori socialmente utili. La novella all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, inparticolare quella di cui al comma 3, ha una forte valenza strategicaper vari ordini di motivi. Oltre a istituire il monitoraggio, la novella consente di superarela residua disciplina specialistica che la precedente formulazionedell'art. 36 dettava in materia di durata massima dei contratti dilavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche. Siricorda che la previsione normativa precedente circoscriveval'utilizzo del medesimo lavoratore con piu tipologie contrattualiper periodi di servizio non superiori al triennio nell'arcodell'ultimo quinquennio. Un primo punto di rilevanza strategica della novella scaturisce,pertanto, dal fatto che il superamento del predetto vincolo rispondeall'esigenza di far convergere il sistema, ove compatibile conl'assetto costituzionale delineato per l'apparato pubblico, conquello del settore privato. Si tratta di un processo di omogeneizzazione gia' avviato conl'art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito inlegge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto2008, n. 133 e proseguito con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 9 aprile 2009, n. 33, che per la prima volta ha estesoalle amministrazioni pubbliche il ricorso alle prestazioni di lavoroaccessorio di cui all'art. 70 decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276. Nello stesso senso si e' mossa da ultimo la legge 23 dicembre 2009,n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, commi da 143 a 149,prevede interventi di modifica alla disciplina del contratto disomministrazione e del lavoro accessorio di cui al citato decretolegislativo n. 276 del 2003 con importanti riflessi anche sulleamministrazioni pubbliche ed un ulteriore estensione alle stesse deicasi di utilizzo del lavoro flessibile. L'omogeneizzazione della disciplina si fonda, oltre chesull'esigenza di rispondere alle necessita' organizzative delleamministrazioni pubbliche, anche sul fatto che la normativa delsettore privato, ove correttamente applicata dal datore di lavoropubblico, contiene in se' gli interventi di garanzia e tutela dellavoratore volti a prevenire un utilizzo distorto dei contratti dilavoro atipici. In quest'ottica si pone la novella dell'art. 36 che istituisce ilmonitoraggio e che rimarca, in apertura del comma 3, l'obiettivo dicombattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile. Oggi il legislatore, per combattere i predetti abusi, sposta ilpiano di intervento da soluzioni di tipo restrittivo che vincolanoaprioristicamente l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, inuna logica di sfiducia nella capacita' della dirigenza di governare egestire correttamente gli strumenti organizzativi messi adisposizione dalla legge, a misure di responsabilizzazione delladirigenza medesima. Dette misure si esprimono con l'esplicitaprevisione della sanzione (al dirigente responsabile diirregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essereerogata la retribuzione di risultato), da comminare a seguito digiudizio negativo emerso dall'esame del rapporto informativo rimessoai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in evoluzione, dopol'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,verso gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance dicui all'art. 14 del decreto medesimo. Detta sanzione si applica anche qualora l'utilizzo improprio siriferisca ai contratti flessibili relativi a rapporti di lavoroautonomo. L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2009,come integrato, nella parte finale, dal comma 27 dell'art. 17, deldecreto-legge n. 78 del 2009, dispone, che Si applicano ledisposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.Estende cosi' ai contratti di lavoro autonomo, nella forma dellacollaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa,tanto il monitoraggio quanto la responsabilita' dirigenzialesopradescritta. Quest'ultima responsabilita' si aggiunge a quella ditipo amministrato prevista dallo stesso art. 7, comma 6, per il casoin cui l'irregolarita' commessa dal dirigente si sia concretata nelricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa perlo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo deicollaboratori come lavoratori subordinati. 3. Il monitoraggio del lavoro flessibile - Destinatari e contenuti. Il monitoraggio si svolgera', non appena sara' pronta la relativaapplicazione informatica, attraverso la compilazione on line da partedelle amministrazioni pubbliche di un analitico rapporto informativosulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. La redazione delrapporto deve essere preceduta da apposite istruzioni da fornire condirettiva del Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione. E' opportuno specificare che la portata di un'indagine di questotipo e' resa molto complessa da due ordini di fattori. Il primo e' dato dall'ampiezza dei destinatari della rilevazioneche sono le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165/2001. La rilevazione riguardera' dunque: le amministrazioni dello Stato; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamentoautonomo; le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni, lecomunita' montane ed i loro consorzi; le istituzioni universitarie; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura eloro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali elocali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni (ARAN); le agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300. Sono escluse alcune categorie di personale in ragione dellaspecifica disciplina che caratterizza il loro settore. In particolarel'indagine non riguarda il personale del comparto scuola, ed ilpersonale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, deldecreto legislativo n. 165/2001. L'ulteriore complessita' nasce dal numero elevato di dati cheservono a qualificare il fenomeno, sia sotto l'aspetto quantitativoche sotto quello qualitativo. Le tipologie di lavoro flessibile che sono oggetto dellarilevazione sono: i contratti di lavoro a tempo determinato (decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368); gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempodeterminato (art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;art. 110, decreto legislativo n. 267/2000, art. 15-septies, decretolegislativo n. 502/1992); i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del decreto-legge n.726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984,art. 16, decreto-legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni,nella legge n. 451/1994, n. 451); i rapporti formativi: tirocini formativi e di orientamento (art.18 della legge n. 196/1997); i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni dilavoro accessorio e i contratti di inserimento (decreto legislativon. 276/2003); i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazionecoordinata e continuativa (art. 7, comma 6, decreto legislativo n.165/2001); gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili(art. 36, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001). Sono esclusi dall'indagine: a) le collaborazioni occasionali; b) il patrocinio e la rappresentanza in giudiziodell'amministrazione; c) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambitodelle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decretolegislativo n. 163/2006 e successive modificazioni) per lavori,servizi e forniture; d) gli incarichi di docenza. Per ciascuna tipologia rilevata dovranno essere fornite leinformazioni necessarie a cogliere il fenomeno nella sua portata:numero di rapporti di lavoro, procedura di conferimento, durata,causale, ecc. Saranno rilevati anche dati attinentiall'organizzazione dell'ente al fine di meglio calare il fenomeno nelcontesto di riferimento. Data l'ampia portata, il monitoraggio sara' gestito da un'appositaapplicazione informatica, ancora in fase di ultimazione, conacquisizione dei dati on line. L'applicazione produrra' un rapportoinformativo completo che dovra' essere sottoposto agli organismiindipendenti di valutazione della performance. Tali organismiesprimeranno il loro giudizio rispondendo ad un questionario a cuidovra' essere allegata una loro relazione. I dati del questionario ela stessa relazione saranno acquisiti dall'applicazione informativasecondo le istruzioni che saranno fornite a ciascuna amministrazione. Sulla base dei dati ricevuti, dell'analisi e dell'elaborazionesvolta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica redigera' una relazione al Parlamento. 4. La cultura dell'integrita'. Il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione della performance. La finalita' dell'istituzione del monitoraggio e' duplice: da unlato vi e' l'esigenza di rafforzare su un piano concreto laresponsabilita' della dirigenza con un processo di verifica, operatodagli organi competenti, degli atti gestionali posti in essere.Dall'altro si ritiene, come anticipato nelle premesse, che laconoscenza del fenomeno potra' favorire l'adozione di misure miratesotto l'aspetto normativo, organizzativo e di controllo, ricorrendoove necessario all'Ispettorato per la funzione pubblica. In merito alla responsabilita' della dirigenza, si ritieneopportuno evidenziare che, al di la' dei vincoli normativi dettati inmateria di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da cui nonpuo' prescindersi, sulla materia rileva in maniera significativa lacultura della buona amministrazione della cosa pubblica. I contrattidi lavoro flessibile sono utilizzati correttamente nella misura incui le procedure di selezione seguite sono coerenti con i principidell'art. 97 della Costituzione. Trasparenza ed imparzialita' sonocanoni imprescindibili nel reclutamento delle figure professionali.Inoltre il ricorso agli istituti contrattuali previsti non puo'rappresentare un espediente per eludere la normativa restrittiva inmateria di assunzioni. Non si tralascia di evidenziare che il mancatorispetto dei vincoli dettati dalla disciplina di legge in materiapuo' degenerare in forme di precariato che, ferma restando laresponsabilita' dei dirigenti, diventa espressione di una carentecoscienza sociale del datore di lavoro che risulta essere ancora piu'deplorevole ove riferita ad un funzionario pubblico. E' utile richiamare anche la responsabilita' dell'organo diindirizzo politico-amministrativo che a norma dell'art. 15 deldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, deve promuovere lacultura della responsabilita' per il miglioramento della performance,del merito, della trasparenza e della integrita'. Il richiamo fatto all'integrita' evoca il concettodell'imparzialita', della trasparenza, della rettitudine, dellacorrettezza nello svolgimento della funzione pubblica. Detti principisono posti alla base della gestione delle risorse, finanziarie eumane, e non vi si puo' prescindere neppure nell'utilizzo del lavoroflessibile. In coerenza con i suddetti principi si ricorda che l'art. 14 dellostesso decreto legislativo n. 150/2009 assegna all'organismoindipendente di valutazione della performance il compito dipromuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenzae di integrita' da parte dell'amministrazione presso cui opera, anchealla luce delle previsioni di cui all'art. 11, comma 2, dello stessodecreto legislativo che prevede per ogni amministrazione l'obbligo diadottare un programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il giudizio di tale organismi, che nelle more della lorocostituzione continueranno ad essere il nucleo di valutazione o ilservizio di controllo interno, si estende, pertanto, anche adelementi che attengono all'etica nella gestione delle risorse enell'utilizzo di tali tipologie di lavoro e sara' utilizzato daivalutatori al fine di stabilire se sussiste una responsabilita'dirigenziale connessa con un irregolare utilizzo del lavoroflessibile, da cui scaturiranno riflessi nell'erogazione dellaretribuzione di risultato. 5. Conclusioni. Sulla base di quanto rappresentato, si segnala alle amministrazioniin indirizzo che, non appena l'applicativo informatico sara'completato, saranno emanate apposite istruzioni tecniche e sarannofornite tutte le indicazione necessarie all'adempimento previstodall'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Le comunicazioni gia' pervenute o che perverrano in formatocartaceo non possono essere tenute in considerazione in quanto leprocedure saranno quelle che lo scrivente andra' a descrivere nellaprossima direttiva sull'argomento. Per quanto attiene alle scadenze, per questo primo monitoraggio leWXY   ` c d  @,A[xyyhHUhAhAmH sH hACJaJ hA5\jhAB*UphjhAUhAB*phhA5B*\phhA    ` n  * 8 ~ P O!g9gdAy9S%k=c[-sEsEgdA?P"hC[h: RgdAZ,rD !\!!!"V"""#L####:$$$ %gdA %&'L''2(x(((!)g)))9*** ++Z+++,,r,,,'-m---?.gdA?...."/_///10w001I1112a22233y333,4r444D555gdA56\666.7t777+8q888C9999:]::::;V;a;;;;<a<gdAa<u<<< ==\=u===>]>>> ?Q????@U@o@@@AA\AAA.BQBgdAQBBBBACPCCCC.DdDDDDEMEEEEFWFFF)GoGGGH[HHgdAHH-IsIIJFJJJ K1KwKKLILLLMUMMM'NmNNN?OOOPWPgdAWPPP)QoQQQ1RwRRS6S|SSTNTTTT-UsUUUEVVVW[WWWgdAW-XsXXXY,YrYYYDZZZ[S[w[[Fxxxxxxy_y}y~yyygdAstesse subiranno uno slittamento temporale. Ogni altra informazionesara' fornita con le istruzioni tecniche che seguiranno. Roma, 16 febbraio 2010 Il Ministro: Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 3, foglio n. 140 ,1h. A!n"n#$n% Dd005 5   c AVpulsant2Ricostruzione completa del testo dell'attoRU”D@HDEFU”D@HJFIF,,Adobe_Photoshop2.5:,,8BIM,,8BIM8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMpAdobed    k!1AQ"aq 2B# Rb3$rC4%DSc&s5T'dt6EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjz  c!1AQaq"2BR#br3CS$ 4% cDs5&6T'EdtU7()󄔤euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz ?ۇ;Im7ž:FOSaz"]¶Q]]P=UmDU2MQ49;SȬfS)̢I-&_YZ 1'NbL!090VYe%M0-6U2eJR}mk%`?INd;ƿ=G<#ƻr%omR/kB@B NormaleCJ_HaJmHsHtHVA@V Carattere predefinito paragrafoXi@X Tabella normale4 l4a 4k@4Nessun elencoe` APreformattato HTML72( Px 4 #\'*.25@9CJOJQJ^JaJOSz  `n*8~ P O!g9S%k=  c  [ - s EsE?P"hC[h: RZ,rD\VL: R>-sE ! !f!!!8"~"""3#y##$K$$$$.%k%%%=&&&'U''''(m(((?))))8*~** +P+++",h,,,:----7.}.. /O////#0i00001b1m1111'2m22223"3h3333#4i4445]55566a6{667M7h777:8]8889M9\9999::p::::;Y;;;;<c<<<5={===!>g>>>9??? @R@@@A=AAABUBBB'CaCCC3DyDDEKEEEFcFFF5G{GGG=HHHIBIIIJZJJJJ9KKK LQLLL!MgMMM9NNN O'O8O~OO PPPPPQ_QQQRIReRgRRRR(SFSGSNSQS000000p00p000000000000000000000000000000 000 00 00(0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 080 0 0 0(0000000000p0p0000000p000 000000000000000000000(0 0 0 0 000 00 0000 0 0 0 080 0 0 0 0 0 0`0000000p00p00p0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(00(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008080808080808008080808080808080808080808080808080808080808080808080@0@0@0@0@0@0@00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0H0H0H0H0H0H00H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H00H0H0H00H0H0H0H0H0H0H0P00P00 00 0 0 0 0 0 (SFSGSNSQS:00:00:00:00:00 k @k:00:000:00 ky.9 %?.5a<QBHWPWy/123456789:;y0X`bcOSXC`/,1a/5b/,7c/l6d/4e/7f/l8g/8h/l9i/9j/l:k/:l/l;m/;n/l<o/<p/J-BoIQ !T!(%)HSRRQS    W1OtW^ !d!(4)HcRRQS 8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdateC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 1010 a121619992200120032008200920102325272933, ha3046789DaylsMonth ProductIDtransYear          )  = @   jn48X#b#$$Z&c&''''X+]+,,?,N,,,...!.o.s.0011%515777$7==:>>>O>X>>>9???@@@@BAKAAABBuCCCC3D7D8DDD}EEFFFF5GDGGGH*HHH5I?IbIkIIImJqJKKLL"N'NoN~NOOPPPPCQIQRRQS[]EG~ PV OR!'gn9D%0kp = @  # c f : < [ ` - 0 F H s EO$ABXZ",hqCH []np:D FHRYSUZ^,4DN\b%'Ve"$LW:? RU>B-/sx  E J !!d!e!f!h!!!!"8"C"~""""##3#8#y####$$K$U$$$$$$$%%%%%&=&@&&&&&''*','U'_'''''c(e(m(n(((((?)D)))))))8*@*~**** ++m+o+++++",0,c,e,h,l,,,,,:-<---(.*.7.C.}...... //O/X///////G0I0i0l000 1"1b1j1q1s11122+2-2m2q222222233&3(3h3w33333#4,4i4k4447595]5d55555666 666667 7 767C7E7M7X7l7m77777:8?8a8b88899M9O9`9a99999:::;;&;Y;^;;;;;"<$<c<o<<<<<5=9={======!>->X>Z>g>r>>>>>>>9???{?}?????@@R@X@ A AAApArAAAAABB_BaBBBBB'C*CsCuCCCCC3D7DyDDDDDDEEKEPEwEyEEEEEF*FcFjFFFFFFF5GDG{GGGGGG_HaHHHHHIIFIIIIIIIJJZJ_JJJJJJJ9KEKKKKKHLJLLLLLLL!M-MMMMMMM9NCNNNNN OOnO}O~OOOO PPPPUPPPPPQ"Q_QgQQQQQQQRRRRRR(S0SQS33(SNSQSQS*$@  Yr88GBejsA<&i-kuH@ tk4  QOSP@P&PP@P@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New"qw33o F*o F*!n24%S%S3QK)?u **Oh+'0d   ,8DLT\  *   Normal *rm1rmMicrosoft Word 10.0@_@Co@(;wqo F՜.+,D՜.+,4 hp|  */*%S  Titolo 8@ _PID_HLINKSAp)4http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=titolo&numgu=128&tmstp=1275826255455&redaz=10A06824&tmstp=1275826268230  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstvwxyz{|Root Entry F`PBqData >1TableFLLWordDocument.zSummaryInformation(mDocumentSummaryInformation8uCompObjn  FDocumento di Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q