ࡱ> \^[E@ebjbj.hh5     $: +------$R,:Q Q   ++  . ˕ v+0$fm f"f|  l& $J QQw  INPDAP Direzione Centrale Previdenza Nota Operativa 11.5.200 n. 19 CCNL relativo al personale dirigente dellarea I Quadriennio normativo 2006-2009 Bienni economici 2006-2007 e 2008-2009. Nella Gazzetta Ufficiale n.46 del 25/2/2010 serie generale stato pubblicato il CCNL relativo al personale dirigente dellArea I, sottoscritto in data 12/2/2010, relativo, per la parte normativa, al periodo 1 gennaio 2006 31 dicembre 2009 e, per la parte economica, ai periodi 1 gennaio 2006 31 dicembre 2007 e 1 gennaio 2008- 31 dicembre 2009. Il contratto si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente allArea I, indicato dallart.2, comma 1, primo alinea, del CCNQ del 1 febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalit sanitarie del Ministero della Salute di cui allart. 2 della Legge 120/2007. Nella provincia autonoma di Bolzano il contratto pu essere integrato ai sensi del D.P.R. n.752 del 1976 e s.m.i., salvo che per gli aspetti relativi allart.27 (indennit di bilinguismo) Biennio economico 2006-2007 Trattamento economico Dirigenti di prima  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia (art.17) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia, stabilito ai sensi dellart 2, comma 2, del CCNL del 21 aprile 2006  biennio economico 2004/2005  nella misura annua lorda di 51.329,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilit, incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilit: dal 1/1/2006 53,56 rideterminato dal 1/1/2007 in 180,85. Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennit di vacanza contrattuale nonch le misure dell indennit integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall art.49, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006. Dal 1 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilit, rideterminato in 53.680,09. La retribuzione individuale di anzianit, nonch gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente. La retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all art.48, comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2007, in 35.173,90 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilit. Dirigenti di seconda fascia (art.20) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, stabilito ai sensi dell art 5, comma 2, CCNL del 21 aprile 2006  biennio economico 2004/2005  nella misura annua lorda di 40.129,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilit, incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilit: dal 1/1/2006 21,83 rideterminato dal 1/1/2007 in 141,386 Detti incrementi assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennit di vacanza contrattuale nonch le misure dell indennit integrativa speciale negli importi in godimento come previsto dall art.52, comma 6 del CCNL del 21 aprile 2006. Dal 1 gennaio 2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilit, rideterminato 41.968,00. La retribuzione individuale di anzianit, nonch gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento da ciascun dirigente. Gli incrementi stipendiali di cui sopra spettano anche ai dirigenti delle professionalit sanitarie del Ministero della salute (art. 28, comma 5). Ai sensi dell art. 20, comma 3, la parte fissa della retribuzione di posizione, di cui all art.48, comma 1, lett. c) del CCNL del 21 aprile 2006 rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2007 in 11.778,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilit. Retribuzione di posizione e incarichi (artt. 23 e 24) Ai sensi dell art. 23 del contratto, nei confronti dei dirigenti di seconda  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia, preposti ad uffici dirigenziali non generali, la retribuzione di posizione definita entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilit da un minimo di 11.778,61 ad un massimo di 45.348,31. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell art. 17, fermo restando quanto previsto dall art. 23, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (art. 24). Trattamento economico dei dirigenti delle professionalit sanitarie del Ministero della Salute (art. 28) Per i dirigenti delle professionalit sanitarie del Ministero della salute, la retribuzione di posizione parte fissa di cui allart. 9 del CCNL per il biennio 2004-2005 del 21 aprile 2006 incrementata, con decorrenza dalla data sotto indicata, dei seguenti importi annui lordi: valore annuo al 1.1.2005 incremento dal 1.1.2007 nuovo valore annuo medico chirurgo e medico veterinario 2.755,05 1.000,00 3.755,05 chimico,biologo,farmacista e psicologo 5.595,57 1.000,00 6.595,57 Sono confermati, anche per i dirigenti indicati in questo articolo, gli incrementi stipendiali illustrati per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente variabile, utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dellart.13, comma 1, lettera a) del d.lgs 503/92 ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui allart. 15 della legge 177/76. Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 18 e 21) I benefici economici indicati nei paragrafi precedenti, compresa lintera retribuzione di posizione in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sullindennit di buonuscita o di fine servizio, sullindennit alimentare, sullequo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 01/01/2006 31/12/2007, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dellindennit di buonuscita, dellindennit sostitutiva del preavviso e di quella prevista dallart.2122 del cod. civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio. Indennit di bilinguismo (art.27) Per i dirigenti statali della provincia autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere erogata lindennit di bilinguismo secondo i criteri e le modalit previste dall art.67, comma 1, del CCNL del 21 aprile 2006. A decorrere dal 1 gennaio 2007 tale indennit rideterminata in 240,00 mensili per dodici mensilit. Tale rideterminazione vale anche per i dirigenti statali della Regione Valle d Aosta. L indennit di bilinguismo utile per il calcolo della quota B di pensione di cui allart.13 lettera b) del d.lgs 503/92. Indennit sostitutiva della reintegrazione (art. 14) In sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente licenziato, il contratto in esame prevede la possibilit di corrispondere, previo accordo tra le parti, unindennit supplementare il cui importo determinato tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato maggiorato dellimporto equivalente a due mensilit, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilit. Gli importi mensili di detta indennit sostitutiva ricomprendono anche la retribuzione di posizione corrisposta al momento del licenziamento Per esplicita previsione contrattuale, qualora il dirigente licenziato abbia unet compresa fra i 46 e 56 anni, lindennit in esame viene aumentata di ulteriori mensilit (da due a sette) in relazione agli anni dellinteressato. Ai fini pensionistici tale indennit utile per il calcolo della quota B di pensione di cui allart.13 lettera b) del d.lgs 503/92. Biennio economico 2008-2009 Trattamento economico Dirigenti di prima  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia (art.2) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia, definito ai sensi dell art.17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 nella misura annua lorda di 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilit, incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilit: dal 1/1/2008 57,31 rideterminato dal 1/1/2009 132,10. Detti incrementi comprendono gli importi erogati a titolo di indennit di vacanza contrattuale. Dal 1 gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilit, rideterminato in 55.397,39. La retribuzione individuale di anzianit, nonch gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento di ciascun dirigente. La retribuzione d&CDr s & ( Q R s t z { bX0!P! " "N"P"\"^"+&&**W.o.p22Z666666666677 78=DEERFTFFFFFzMM6VVeehUx U hm+5\jhm+>*U hm+>* hm+0Jjhm+U hm+6]hm+M&D% ( dX!+&*W.p2=6Z6E"JzMO6V^eedhgdm+gdm+$a$gdm+gdm+ei posizione di parte fissa, di cui all art.48, comma 1, del CCNL del 1 aprile 2006 rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2009, in 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilit. Dirigenti di seconda fascia (artt.5 e 8, c.5) Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda  HYPERLINK "Javascript:void(0);" fascia, definito ai sensi dell art. 20 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 nella misura annua lorda di 41.968,00 comprensiva del rateo di tredicesima mensilit, incrementato, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilit: dal 1/1/2008 23,49 rideterminato dal 1/1/2009 103,30 Detti incrementi comprendono gli importi erogati a titolo di indennit di vacanza contrattuale. Dal 1 gennaio 2009 lo stipendio tabellare annuo lordo, per 13 mensilit, rideterminato in 43.310,90. La retribuzione individuale di anzianit, nonch gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, sono confermati nella misura in godimento di ciascun dirigente. Gli incrementi stipendiali di cui sopra spettano anche ai dirigenti delle professionalit sanitarie del Ministero della salute (art. 8, comma 5). Retribuzione di posizione (art. 5, comma 3 e art. 8) A decorrere dal 1 gennaio 2009 la retribuzione di posizione di parte fissa, di cui all art.48, comma 1, del CCNL 21 aprile 2006, rideterminata, in 12.155,61 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilit. Per i dirigenti delle professionalit sanitarie la retribuzione di posizione  parte fissa, di cui all art.28 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio 2006-2007, incrementata con decorrenza dalla data sotto indicata dei seguenti importi annui lordi: valore annuo al 1.1.2007 incremento dal 1.1.2009 nuovo valore annuo medico chirurgo e medico veterinario 3.755,05 377,00 4.132,05 chimico,biologo,farmacista e psicologo 6.595,57 377,00 6.972,57 Ai fini del trattamento di quiescenza, per tutto il personale destinatario del contratto in esame, la retribuzione di posizione, sia per la parte fissa che nella sua componente variabile, utile per il calcolo della quota A di pensione ai sensi dell art.13, comma 1, lettera a) del d.lgs 503/92 ma non soggetta alla maggiorazione del 18 % di cui all art. 15 della legge 177/76. Effetti dei nuovi trattamenti economici (artt. 3 e 6) I benefici economici indicati nei paragrafi precedenti, compresa la retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento, hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull indennit di buonuscita o di fine servizio, sull indennit alimentare, sull equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Tali benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio contrattuale 01/01/2008  31/12/2009, alle scadenze e negli importi previsti dal contratto, mentre agli effetti dell indennit di buonuscita, dell indennit sostitutiva del preavviso e di quella prevista dall art.2122 del cod. civile, si considerano solo gli emolumenti maturati alla data della cessazione dal servizio. Ai fini dell indennit di buonuscita sono valutabili i seguenti emolumenti: - stipendio tabellare (per 13 mensilit, comprensivo per i dirigenti di II fascia di tutte le professionalit sanitarie dell importo di . 6.713,94 attribuito come assegno personale non riassorbibile); - R.I.A. ; - maturato economico annuo di . 5.053,70 corrisposto agli ex dirigenti superiori; - retribuzione di posizione fissa e variabile; - incremento corrisposto a titolo di salario individuale di anzianit derivante dal riconoscimento dei benefici ex artt. 43 e 44 del R.D. 1290/22 per mutilati ed invalidi di guerra ed estesi dalla legge n. 539/50 agli invalidi e mutilati per servizio. Ai fini TFR sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell indennit di buonuscita. Per espressa previsione contrattuale, nel caso di cessazione dal servizio nel quadriennio 2006  2009, si dovr provvedere al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Costanzo Gala eeedhgdm+,1h. A!n"n#$n% B@B NormaleCJ_HaJmHsHtHVA@V Carattere predefinito paragrafoXi@X Tabella normale4 l4a 4k@4 Nessun elencoB^`B m+ Normale (Web) dw[$TU`T m+Collegamento ipertestuale >*phh5h&D% (2, +W >%'0)>*-1=5S5g5j500000000000000000000p0 0 0p0p0p000000&D% (2, +W >%'0)>*-1=5S5g5j5z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00z00 l eee 3e!rQsz'. !!W!y!!%%%h5XXXXXXX$tt4ttttttttttttt\##\##\ 97E$1 $)*`+x+N0[0j5      !"#e"&"+ @@S.; $)*h++X0e0j5  !"#C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter9$*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsphone8!*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsdate 011122200520062006. 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