ࡱ> SURE@Kbjbj.XCxxxxxxx&&&&&&&       $ARb0x&&&&&0xx&&E&x&x& &  xx& `vB [0XxxxxxN&&&&&&&00$ $t Circolare del 28/05/2010 n. 27 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso-Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate Notifiche degli atti processuali Testo: INDICE 1. Premessa 2. Legittimazione e rappresentanza processuale 3. Il patrocinio dellAvvocatura dello Stato 4. La notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze 1. Premessa Al integrazione della circolare n. 71/E del 30 luglio 2001, la presente fornisce chiarimenti in materia di rappresentanza e difesa dellAgenzia delle entrate in giudizio, nonch di notificazione degli atti processuali, avuto riguardo ai pi recenti orientamenti giurisprudenziali nonch al protocollo dintesa che disciplina i rapporti tra lAgenzia delle entrate e lOrgano legale. Liniziativa muove non solo dalla ordinaria esigenza di uniformare correttamente il comportamento degli uffici, ma anche dallopportunit di evidenziare, a beneficio dei contribuenti che finora erano soliti notificare gli atti processuali presso la sede centrale dellAgenzia delle entrate, la non necessariet di tali notificazioni e quindi la possibilit di eseguire le stesse esclusivamente presso gli uffici periferici, con conseguente contenimento dei costi di gestione del contenzioso ed innegabili vantaggi in termini di semplificazione delle procedure. 2. Legittimazione e rappresentanza processuale Per capacit o legittimazione processuale (legitimatio ad processum) si intende la capacit della parte di stare in giudizio. Larticolo 75, terzo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Per rappresentanza processuale in senso tecnico-legale si intende, invece, la capacit del procuratore di porre in essere atti processuali in nome e per conto del rappresentato 1 . Per quanto riguarda i giudizi innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali 2 , gli articoli 10 e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 attribuiscono la legittimazione processuale nonch la difesa diretta in giudizio allufficio del Ministero delle finanze e, pi precisamente, allufficio che ha emanato latto impugnato o non ha emanato latto richiesto. Anche larticolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 - che si applica ai giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale - attribuisce la legittimazione processuale allufficio tributario. Con la riforma dellAmministrazione finanziaria che ha istituito le Agenzie fiscali, le disposizioni in parola continuano ad applicarsi automaticamente nei confronti delle strutture interne dellAgenzia delle entrate, cos come risultanti dalle disposizioni adottate dalla stessa nellesercizio dellautonomia organizzativa. Pertanto, dinanzi alle Commissioni tributarie, per tutti i giudizi incardinati anteriormente al 1 gennaio 2001 data di attivazione dellAgenzia delle entrate , si verificata una sostituzione normativa delle articolazioni interne dellAgenzia delle entrate ai soppressi Uffici periferici del Ministero delle finanze, in dipendenza dellavvenuto trasferimento di funzioni, attribuzioni, poteri e competenze e della conseguente successione nei relativi rapporti sostanziali e processuali. Trattasi di unipotesi di successione a titolo particolare nel processo ai sensi dellarticolo 111 c.p.c., applicabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali per effetto del rinvio di cui allarticolo 1, comma 2, del D.lgs n. 546 del 1992 e dinanzi alla Commissione tributaria centrale, per effetto del rinvio di cui allarticolo 39, primo comma, del DPR n. 636 del 1972. Va precisato ulteriormente che, sempre con riferimento ai giudizi tributari incardinati anteriormente al 1 gennaio 2001, sussiste la legittimazione esclusiva dellAgenzia delle entrate nelle ipotesi in cui il Ministero delle finanze (ora Ministero delleconomia e delle finanze) non abbia svolto dopo la predetta data alcuna attivit processuale 3 ovvero, qualora labbia svolta, sia stato poi estromesso dal giudizio 4 . Ovviamente, per i giudizi tributari incardinati dal 1 gennaio 2001 avverso atti degli Uffici dellAgenzia delle entrate, la legittimazione processuale spetta in ogni caso in via esclusiva allAgenzia delle entrate e per essa alla competente articolazione interna con rilevanza esterna, come definita dagli atti mediante i quali lAgenzia ha esercitato lautonomia organizzativa. Pertanto, non va chiamato in causa il Ministero delleconomia e delle finanze, atteso che dal 1 gennaio 2001 le funzioni degli Uffici del soppresso Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono state trasferite allAgenzia delle entrate 5 . Come riconosciuto dalla Corte di cassazione 6 , Il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, ha previsto, per la gestione delle funzioni gi esercitate dai vari Dipartimenti e dagli altri Uffici del Ministero delle finanze, listituzione delle Agenzie fiscali, che in base alla previsione del successivo D.M. 28 dicembre 2000, art. 73, comma 4, sono divenute operative a far tempo dall1 gennaio 2001, contestualmente subentrando nella titolarit dei rapporti giuridici gi di pertinenza degli uffici ministeriali. In forza dellart. 61, comma 1, del medesimo testo di Legge, le Agenzie fiscali hanno personalit giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1, art. 43. Ai fini della realizzazione della migliore organizzazione, il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, ha disposto che gli uffici siano articolati tra livello centrale e livello periferico, secondo disposizioni interne. Larticolo 13, comma 1, dello statuto 7 dellAgenzia delle entrate stabilisce che LAgenzia articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino allapprovazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle Entrate, le cui funzioni, ai sensi dellarticolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite allAgenzia. Larticolo 5, comma 3, del regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate prevede che Le direzioni provinciali curano lattivit di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, laccertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso . Sono strutturate, a seconda delle dimensioni della direzione provinciale, in uno o pi uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dellAgenzia, e in un ufficio controlli. Gli uffici territoriali sono dedicati alle attivit di informazione e assistenza, alla gestione delle imposte dichiarate e ai controlli formali, nonch ad altre tipologie di controlli individuate con atto del Direttore dellAgenzia. Lufficio controlli dedicato a tutte le funzioni di controllo e accertamento, fatta eccezione per quelle affidate agli uffici territoriali, nonch al contenzioso ; pu articolarsi in pi aree, individuate in base alla numerosit e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attivit da svolgere. Allinterno dellUfficio controlli vi una specifica Area legale, che gestisce tutto il contenzioso della Direzione provinciale. Inoltre, il precedente articolo 4, comma 3, dispone che le Direzioni regionali esercitano, nellambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attivit operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dellaccertamento, della riscossione e del contenzioso , e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui ai commi 9, 11, 12 e 14 dellarticolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni e i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volume daffari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro . Ne deriva che Gli uffici locali 8 dellAgenzia, esplicazione territoriale dellAgenzia centrale sono legittimati ad agire ed esser convenuti nei giudizi davanti alle commissioni tributarie ed in questi sono rappresentati dal direttore nominato, avente funzioni dirigenziali, che per la gestione e ladempimento dei compiti ad esso demandati pu delegare suoi diretti collaboratori a scopi determinati 9 . Nel giudizio tributario in Cassazione, non trovando diretta applicazione il citato articolo 11, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, la legittimazione processuale spetta sia allAgenzia delle entrate, in persona del suo Direttore che ne ha la rappresentanza legale, sia alla struttura territoriale che ha emanato latto impugnato o che non ha impugnato latto richiesto. Invero, anche nei giudizi diversi da quelli tributari di merito e quindi anche in quello tributario nel grado di legittimit, ammessa la legittimazione processuale concorrente della competente struttura interna. Ci in quanto, come chiarito dalle SS.UU. (cfr. Cass., SSUU, 14 febbraio 2006, n. 3116, n.d.r.) lattribuzione agli uffici periferici dellagenzia della stessa capacit di stare in giudizio spettante, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, agli uffici finanziari che avevano emesso l'atto, comporta il conferimento ai medesimi uffici periferici della capacit di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore , secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c. configurandosi detti uffici, quali organi dell'agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza ai sensi e agli effetti dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 e degli artt. 144 e 145 c.p.c. la ricostruzione del rapporto tra lagenzia e lufficio periferico negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilit allente pubblico preponente dellattivit posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal codice di procedura civile, allufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dellente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico 10 . 3. Il patrocinio dellAvvocatura dello Stato Nelle ipotesi in cui lAgenzia e le sue articolazioni interne non possono stare in giudizio direttamente mediante propri dipendenti, la rappresentanza e la difesa in giudizio dellAgenzia delle entrate affidata in via organica ed esclusiva allAvvocatura dello Stato. Trattasi del c.d. patrocinio autorizzato, previsto dallarticolo 43, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in virt del quale LAvvocatura dello Stato pu assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorit giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Il predetto patrocinio previsto dallarticolo 72 del D.lgs. n. 300 del 1999 e dallarticolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107. Il citato articolo 72 dispone che Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dellAvvocatura dello Stato, ai sensi dellarticolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni. Nello stesso senso, il citato articolo 20, comma 3, del DPR n. 107 del 2001 prevede che Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dellAvvocatura dello Stato, il dettato dellarticolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 11 Le modalit di cooperazione fra Agenzia delle entrate e Avvocatura dello Stato sono disciplinate da un protocollo dintesa, che per non ha rilevanza esterna 12 . Del pari non necessario il conferimento di specifica procura allAvvocatura dello Stato 13 . 4. La notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze Alla luce della giurisprudenza richiamata al paragrafo precedente 14 , deve concludersi che le notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze possono e devono essere effettuate alla struttura territoriale che ha emanato latto impugnato o che non ha emanato latto richiesto. Di contro risulterebbero indubbiamente pi onerose (e perci non opportune) le notificazioni allAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, presso la sua sede centrale; ci che renderebbe comunque necessaria la successiva trasmissione dellatto o della sentenza alla struttura periferica. Conseguentemente, si invitano le dipendenti strutture operative a non sollevare eccezioni in contrasto con le indicazioni appena fornite. La menzionata competenza delle strutture periferiche dellAgenzia delle entrate a ricevere le notificazioni degli atti processuali non ostacolata dal disposto dellarticolo 11 del RD n. 1611 del 1933, secondo cui le notifiche alle Amministrazioni dello Stato devono essere effettuate presso lAvvocatura dello Stato. Ci in quanto lAgenzia delle entrate non organo dello Stato, ma ente dotato di autonoma personalit giuridica di diritto pubblico. Solo nei giudizi in cui lAvvocatura dello Stato si sia gi costituita in nome e per conto dellAgenzia, le notificazioni vanno effettuate presso le competenti strutture territoriali del medesimo Organo legale. In proposito la Corte di cassazione ha affermato che La notifica della sentenza utilmente eseguita, pertanto, al competente ufficio dellAvvocatura dello Stato soltanto se la parte fu da essa rappresentata in giudizio; in caso diverso, non pu che eseguirsi nella sede dichiarata, che quella dell'ufficio avente la qualit di parte nel giudizio di merito e che allepoca dei fatti avrebbe potuto non avvalersi affatto della rappresentanza e difesa dellAvvocatura dello Stato 15 . Le Direzioni regionali vigileranno affinch le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. -------------------------------- 1: Normalmente si tratta di atti che la parte non pu porre in essere da sola, necessitando di regola di difesa e rappresentanza in giudizio mediante professionisti appartenenti a specifiche categorie. 2: Che ovviamente sono quelli che in maggior numero interessano lAgenzia delle entrate. 3: Ci che normalmente avvenuto. 4: Cfr. Cass., 12 marzo 2008, n. 6591 ove si precisa che, nel caso in cui la successione legale dellAgenzia delle entrate al Ministero delle finanze sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, ed il Ministero abbia omesso sia di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole, sia di partecipare al giudizio di appello, senza contestazioni della controparte, si verifica per accordo tacito fra tutte le parti una estromissione dal giudizio del Ministero medesimo, anche in assenza di un provvedimento formale. In tal caso, pertanto, il Ministero privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile. Cfr. in tal senso Cass., 10 dicembre 2007, n. 25702; Cass., 22 maggio 2005, n. 3557. 5: In tal senso, cfr. Cass., 8 febbraio 2007, n. 8174. 6: Cass., 8 febbraio 2008, n. 3058. 7: Lorganizzazione dellAgenzia delle entrate disciplinata dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e dagli altri atti di organizzazione interna, consultabili sul sito Internet dellAgenzia:  HYPERLINK "http://www.agenziaentrate.it" www.agenziaentrate.it, nella sezione Agenzia>chi siamo>statuto e regolamenti; le strutture territoriali sono reperibili nella sezione Uffici> elenco Uffici. 8: Attualmente tutte le strutture territoriali dellAgenzia (Direzioni regionali e provinciali e, fino alla loro completa soppressione, Uffici locali, nonch Centro operativo di Pescara). 9: Cass., n. 3058 del 2008. 10: Cass., 9 aprile 2009, n. 8703; in tal senso cfr. anche Cass., 19 gennaio 2010, n. 698. 11: Cfr. sullargomento, fra le tante, Cass., 16 ottobre 2009, n. 21964; Cass., 18 giugno 2009, n. 14125; Cass., SSUU, 29 ottobre 2007 n. 22641; Cass., 30 marzo 2007 n. 7882; Cass., 8 marzo 2006, n. 4936; Cass., SSUU, n. 3116 del 2006; Cass., SSUU, 14 febbraio 2006, n. 3118. 12: Cfr. Cass., nn. 3116 e 3118 del 2006. 13: Cfr., fra le tante, Cass., 20 novembre 2009, n. 24522; Cass., 2 marzo 2007, n. 4923; Cass., SSUU, nn. 3116 e 3118 del 2006; Cass., SSUU, 21 luglio 1999, n. 484; Cass., 27 marzo 1999, n. 11441; Cass., 8 agosto 2003, n. 11979. 14: In particolare, Cass. nn. 3116 e 3118 del 2006, n. 8703 del 2009 e n. 698 del 2010. 15: Cass., 19 giugno 2007 n. 18227; in tal senso cfr. anche Cass., 20 aprile 2007, n. 9401; 11 gennaio 2006, n. 345. h  C D  = k 6WY_LN e!!!!|"}"?$@$$$t%G&T'U'''-).)0)@)Q)R)T)***#->-s-..22 hT^0JH* hT^H* hT^0J hT^0JhT^hT^hT^5hT^hT^0J5R D = l [0Pdd-DM [$\$gdT^ -DM gdT^gdT^gdT^Ki!%1)*<,-252C35;6-7#8%9`9z:;7<=>@AAdd-DM [$\$gdT^ -DM gdT^2224235^6 77*7788"888 9#9%9_999 ;;?@@@FFGG,G-GBGCGSG|GGGKKhUx hT^0JjhT^U hT^0J hT^0JhT^ hT^H*)AlBBBEF)FGHHHJ=J"KzKKK -DM gdT^,1h. 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