ࡱ> cebE@thbjbj4tt`DDDDDDDX XE$RMNDDDFFFDDFF FRDDR PR0ER&RXXDDDDR>D4v`TFDXX < XX CIVIT  HYPERLINK "http://www.civit.it/?p=222" Delibera n. 04/2010: Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dellOrganismo indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009) PREMESSO La presente delibera disciplina, ai sensi dellarticolo 13, comma 6, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i requisiti per la nomina, da parte dellorgano di indirizzo politico-amministrativo, dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance entro il 30 aprile 2010. Il possesso di tali requisiti e le relative modalit di accertamento degli stessi saranno documentati ai fini dellacquisizione del parere di questa Commissione, prescritto dallarticolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009, dai curricula dei componenti dellOrganismo designati nonch da una relazione motivata in ordine alla scelta degli stessi, con particolare riguardo agli esiti di un colloquio con gli interessati. LOrganismo, ai sensi dellarticolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, svolge, allinterno di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nelladempimento degli obblighi di integrit e trasparenza posti alle amministrazioni. LOrganismo infatti individuato dalla legge come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 7, essendo, in primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. LOrganismo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance di cui allarticolo 10, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialit, secondo le linee guida dettate in materia da questa Commissione ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13, comma 6, lett. b), d) ed e) del decreto legislativo n. 150/2009, la cui corretta applicazione rimessa alla sua vigilanza e responsabilit. LOrganismo supporta lorgano politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilit per gli obiettivi medesimi. Contribuisce altres, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione, allallineamento dei comportamenti del personale alla missione dellorganizzazione. A tal fine, lOrganismo rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi. La Commissione segnala alle amministrazioni lesigenza di avviare con urgenza il procedimento per la costituzione degli Organismi considerando anche i tempi per lacquisizione del parere di questa Commissione dato che i Servizi di controllo interno, comunque denominati, che gli Organismi sono destinati a sostituire, decadranno a decorrere dal 30 aprile 2010, in forza dellabrogazione espressa, disposta dallarticolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009, delle disposizioni di cui allarticolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286/1999. Dal delineato contesto normativo, letto alla luce del ruolo e delle funzioni attribuite agli Organismi di valutazione dalla normativa primaria, discendono due ordini di conseguenze, attinenti rispettivamente alla collocazione dellOrganismo nellambito dellorganizzazione di ciascuna amministrazione e alle competenze professionali richieste per coloro che vi fanno parte. La collocazione, sul piano sistematico, deve essere tale da poter garantire autonomia ed imparzialit di giudizio e, al tempo stesso, assicurare leffettivit e lautorevolezza istituzionale dellesercizio delle funzioni. Ci induce a ritenere, in linea generale e ferma ogni autonoma determinazione rimessa alla potest organizzatoria dellamministrazione, che gli Organismi siano posti al di fuori dellapparato amministrativo in senso stretto, rispetto al quale essi sono chiamati a svolgere i propri compiti in posizione di indipendenza. Al tempo stesso, effettivit e autorevolezza dellesercizio delle funzioni richiedono una collocazione degli Organismi in stretto collegamento con lorgano di indirizzo politico, ancorch al di fuori degli uffici di diretta collaborazione (come comprovato dalla durata degli Organismi svincolata da quella del vertice politico). Va, infine, segnalato che la complessit delle funzioni degli Organismi e, conseguentemente, la pluralit delle competenze professionali richieste fanno assumere rilevanza significativa alla struttura tecnica permanente, quale necessario supporto allattivit dellOrganismo, nella quale assicurare quel carattere multidisciplinare delle professionalit che non pu trovare sbocco unicamente nella composizione dellOrganismo. CONSIDERATO Nel definire la struttura degli Organismi, le amministrazioni dovranno tener conto di alcuni elementi che si riflettono sui requisiti che dovranno possedere i componenti degli stessi. - AMBITO DI APPLICAZIONE Larticolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Va tuttavia evidenziato che non tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e comunque chiamate a svolgere, con modalit organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale sono tenute ad istituire un Organismo di valutazione che svolga in rapporto diretto con questa Commissione la valutazione annuale della performance organizzativa e individuale ai sensi dellarticolo 7. Al riguardo, innanzitutto, larticolo 74, comma 4, ultimo periodo esclude espressamente la costituzione degli Organismi nellambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Altre disposizioni del decreto legislativo, invece, subordinano lapplicazione delle disposizioni del Titolo II e, dunque, anche dellarticolo 14 sulla costituzione degli Organismi di valutazione, alladozione di discipline speciali di adeguamento e di definizione dei limiti e delle modalit attuative del decreto stesso. Tra di esse, larticolo 16 impone alle Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, ed agli enti locali, di procedere alladeguamento dei rispettivi ordinamenti. Questa Commissione si attiver inoltre per definire, dintesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, lAnci e lUpi i protocolli di collaborazione, ai sensi dellarticolo 13, comma 2. Larticolo 74, comma 3, con riferimento allorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiede ladozione di uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali devono essere determinati i limiti e le modalit di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo n. 150/2009, precisando che, fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, continua ad applicarsi la normativa previgente. Il comma 4 del medesimo articolo, con riferimento al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonch ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, subordina lapplicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150/2009 alladozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca e con il Ministro delleconomia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalit di applicazione. Per quanto riguarda, infine, i rapporti con le Agenzie di valutazione, disposizioni per il raccordo con le attivit di questa Commissione saranno stabilite con i provvedimenti di cui allarticolo 13, comma 12. La presente delibera trova quindi applicazione immediata per le aziende e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con esclusione dellAgenzia del Demanio, e gli altri enti pubblici nazionali. Costituisce linea guida per ladeguamento degli ordinamenti di Regioni, enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2010. - ORGANO MONOCRATICO O COLLEGIALE La scelta tra organo monocratico o collegiale , in primo luogo, influenzata dalle dimensioni e dalla complessit della struttura organizzativa. Va, daltra parte, considerato, che indubbiamente la composizione collegiale consente pi agevolmente di assicurare la pluralit delle competenze professionali. A tal fine, per gli enti di ridotte dimensioni e di natura omogenea, una soluzione pu essere individuata nella costituzione in forma associata di un organo collegiale, s da contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, la rilevata esigenza del carattere multidisciplinare delle competenze nonch quella di avvalersi di competenze specifiche di alto profilo con le ridotte dimensioni dei singoli enti che si associano. Per gli stessi motivi, deve essere attentamente considerata la possibilit di condividere, tra enti di ridotte dimensioni, la struttura tecnica di supporto. Viceversa, organizzazioni di grandi dimensioni che abbiano strutture consolidate di programmazione e controllo (per esempio, gli enti previdenziali) potranno valutare, nellambito di una complessiva razionalizzazione di queste al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali, di assegnare alle strutture esistenti anche il ruolo di struttura tecnica di supporto agli Organismi, dotandola comunque della necessaria autonomia e indipendenza. - COMPETENZE ESTERNE O INTERNE La complessit delle funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiedono una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dellamministrazione e, al tempo stesso, lesigenza che lOrganismo svolga il proprio ruolo con capacit innovativa, con metodi e standard applicati in organizzazioni (pubbliche o private) strutturate, e in condizione di assoluta autonomia da quella rete di abitudini e prassi che possono essere di ostacolo a un reale processo di innovazione e ad un sistema di misurazione e valutazione imparziale ed efficace. Per questa ragione, si ritiene che una scelta nella composizione dellorgano collegiale, che sia interamente orientata verso linterno, o, per converso, verso lesterno dellamministrazione, sia inadeguata rispetto alle rilevate esigenze; e che, quindi, sia necessario assicurare, nella composizione dellOrganismo, una presenza tratta allinterno dellamministrazione, specie se si tratti di amministrazioni dove si esercitino funzioni a prevalente contenuto tecnico, e una presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di innovazione ovvero in possesso di alta professionalit ed esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza, s da rafforzare linterlocuzione sia con il vertice politico, sia con lapparato amministrativo. - TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI stata gi rilevata la necessaria pluralit di competenze professionali che le funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiedono. Dovr in ogni caso essere assicurata, soprattutto nel caso di costituzione di Organismi in forma monocratica, la presenza di quelle professionalit specificamente richieste dalla legge, e in particolare dallarticolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2009, nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale. Il livello di professionalit dovr essere adeguatamente ponderato in modo da raggiungere un livello di professionalit dellOrganismo nel suo complesso idoneo allo svolgimento delle sue funzioni. Il livello di professionalit complessivo potr essere completato avendo particolare riguardo alla struttura tecnica permanente il cui responsabile, secondo quanto disposto dallarticolo 14, comma 9 del decreto, deve possedere una specifica professionalit ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre necessario che i componenti conoscano tra le lingue straniere almeno linglese, in quanto la maggior parte della letteratura internazionale e dei contatti istituzionali con organismi similari richiedono un buon uso dellinglese. - AREE PER LACCERTAMENTO DEI REQUISITI E STRUMENTI PER UNA DECISIONE ADEGUATA Dal delineato contesto, la Commissione ritiene di poter individuare tre aree rispetto alle quali le amministrazioni sono tenute alla valutazione dei requisiti che i componenti degli Organismi devono avere. Esse sono le seguenti: larea delle conoscenze, costituita dalla formazione dellinteressato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione; larea delle esperienze, costituita dal percorso professionale; larea delle capacit, o competenze specifiche, con la quale sintende designare quel complesso di caratteristiche personali intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative (quali la capacit di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione), idonee a rivelare lattitudine dellinteressato a inserirsi in una struttura nuova destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento delle amministrazioni. Larea delle conoscenze e larea delle esperienze determinano di fatto ladeguatezza e corrispondenza del profilo e del background professionale individuato alla mansione assegnata e alla funzione in cui opera; larea delle capacit include sia le attitudini tecniche sia le attitudini di equilibrio personale indispensabili al ruolo. Infatti, dato il loro ruolo di promotori del cambiamento, i componenti degli Organismi dovranno dimostrare leadership, intesa come capacit di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare. Dovranno anche avere unappropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrit e del miglioramento continuo. Essi saranno chiamati a lavorare in gruppo e a prendere decisioni di rilievo, perci motivazione, lavoro di gruppo e capacit di risoluzione dei problemi dovranno essere di primo livello. Inoltre, vista limportanza del lavoro empirico svolto dalle strutture tecniche di supporto, dovranno possedere capacit di analisi, sintesi e diffusione di dati. Al fine di accertare il possesso e il livello dei requisiti dei candidati, come riferiti alle aree sopra indicate, le amministrazioni potranno fare riferimento, in primo luogo, ai curricula presentati dagli stessi interessati, valutando al riguardo, in relazione alle eventuali specificit proprie di ciascuna amministrazione, se richiedere che gli stessi siano formulati secondo un modello predisposto dallamministrazione medesima. Sar utile invitare il candidato a evidenziare un numero limitato di esperienze che egli ritenga particolarmente significative (al fine di evitare la copiosa elencazione di tutte le attivit in precedenza svolte dal candidato) anche con riferimento allorganizzazione o alla struttura (pubblica o privata) in cui ha operato, ai risultati individuali e aziendali/di area ottenuti nel tempo, alle metodologie standard e/o innovative applicate, fornendo una breve nota illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile alla valutazione, nonch a esporre gli obiettivi che egli ritenga che lOrganismo debba in concreto avere e le modalit per conseguirli (al fine di valutare la motivazione del candidato e la sua visione del ruolo dellOrganismo e della propria attivit nello stesso). Le peculiarit dellincarico, peraltro condizionato al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla presente delibera e da eventuali regole interne allamministrazione, inducono ad attribuire centrale rilevanza a un colloquio con linteressato, da parte degli organi cui demandata la scelta dei componenti, colloquio che consentir di valutare il livello delle esperienze e, soprattutto, le capacit dellinteressato. Permetter altres di evidenziare eventuali esigenze di formazione individuale e di gruppo, rispetto alle quali le amministrazioni potranno sviluppare un appropriato programma di formazione. Anche degli esiti del colloquio dovr essere dato conto nellapposita relazione con la quale lamministrazione illustrer il percorso seguito e motiver la scelta dei componenti dellOrganismo, ai fini dellacquisizione del parere di questa Commissione prescritto dallarticolo 14, comma 3, del decreto n. 150/2009. Tutto ci premesso e considerato LA COMMISSIONE ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 1. (Ambito di applicazione) Tutte le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono tenute a nominare, entro il 30 aprile 2010, i componenti dellOrganismo di valutazione previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione, salve le eccezioni espressamente previste dagli articoli 16 e 74 del decreto n. 150/2009. 2. (Requisiti generali) 2.1. (Cittadinanza) Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dellUnione europea. 2.2. (Et) Let dei componenti deve essere tale da assicurare, allOrganismo nel suo complesso in caso di scelta per la forma collegiale, esperienza e capacit di innovazione. Per queste ragioni, let media non deve superare i cinquantanni det, dovendosi evitare ad ogni modo uno scostamento dalla media tale da consentire la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a risposo. A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dellet della pensione. 2.3. (Equilibrio di genere) La scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con riferimento alla struttura tecnica permanente, il rispetto dellequilibrio di genere. 2.4. (Divieto di nomina) Ai sensi dellarticolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti dellOrganismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 2.5. (Interni ed esterni allamministrazione) Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia unadeguata esperienza maturata allinterno dellamministrazione interessata, sia di un componente esterno allamministrazione medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacit motivatamente utili a favorire processi di innovazione allinterno lamministrazione medesima e di un profilo e background professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo (area delle conoscenze, area delle esperienze, area delle capacit o competenze specifiche). Nel caso di organo monocratico, andr comunque assicurata unadeguata conoscenza dellamministrazione interessata e la scelta andr comunque compensata, quanto alle professionalit occorrenti, allatto della costituzione della struttura tecnica permanente. 2.6. (Requisito linguistico) Il componente dovr avere una buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovr altres possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. 2.7. (Conoscenze informatiche) Il componente dovr avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. 2.8. (Esclusivit del rapporto) Nessun componente pu appartenere contemporaneamente a pi Organismi di valutazione. 3. (Requisiti attinenti allarea delle conoscenze) 3.1. (Titolo di studio) Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. 3.2. (Tipologia del percorso formativo) E richiesta la laurea in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse richiesto altres un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonch ai settori dellorganizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, sufficiente il possesso dellesperienza, prevista dal paragrafo 4.1, di almeno sette anni. 3.3. (Titoli valutabili) Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 3.2., conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sar necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti allesito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 3.4. (Studi o stage allestero) E valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 3.2., un congruo periodo post-universitario di studi o di stage allestero. 4. (Requisiti attinenti allarea delle esperienze professionali) 4.1. I componenti devono essere in possesso di unesperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilit, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dellorganizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di unesperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. 5. (Requisiti attinenti allarea delle capacit) 5.1. (Capacit) I componenti dovranno possedere capacit intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacit di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere unappropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrit e del miglioramento continuo. 5.2. (Accertamento delle capacit) Le predette capacit e competenze specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, nel corso dellistruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio. Linteressato dovr essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e invitato a esporre lattivit e gli obiettivi che egli ritenga che lOrganismo debba perseguire; tale relazione potr essere oggetto del predetto colloquio. 6. (Adempimenti procedimentali) 6.1. (Richiesta di parere alla Commissione) Ai fini dellacquisizione del parere prescritto dallarticolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009, lamministrazione tenuta a trasmettere a questa Commissione i curricula degli interessati nonch una relazione motivata dalla quali risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 6.2. (Trasparenza) Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali dellamministrazione interessata e della Commissione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata. 7. (Norme finali) 7.1. (Richiesta di parere per la prima nomina) In sede di prima applicazione, la richiesta del parere prescritto dallarticolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009 deve pervenire alla Commissione entro il 20 marzo 2010. Roma, 16 febbraio 2010 Il Presidente /0shthhiz h>F0Jjh>FUh>F.  SUl# "#%'(X*/k5:BG3Jgd>Fgd>Fth3JoKKKKK9MQMMOPRUVeWW XX [ ]] ^_`acdeTg$a$gd>Fgd>FTgfgNhehshthgd>F21h:p. 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