{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\stshfdbch0\stshfloch0\stshfhich0\stshfbi0\deflang1040\deflangfe1040{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;} {\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}{\f10\fnil\fcharset2\fprq2{\*\panose 05000000000000000000}Wingdings;} {\f35\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020b0604030504040204}Tahoma;}{\f182\froman\fcharset238\fprq2 Times New Roman CE;}{\f183\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman Cyr;}{\f185\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek;} {\f186\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur;}{\f187\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\f188\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\f189\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic;} {\f190\froman\fcharset163\fprq2 Times New Roman (Vietnamese);}{\f202\fmodern\fcharset238\fprq1 Courier New CE;}{\f203\fmodern\fcharset204\fprq1 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\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid10314846 \fs24\lang1040\langfe1040\cgrid\langnp1040\langfenp1040 {\b\insrsid10314846\charrsid10314846 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28\~novembre\~2008 , n. 198}{\b\insrsid597470 \par }{\b\insrsid10314846\charrsid10314846 \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\tx916\tx1832\tx2748\tx3664\tx4580\tx5496\tx6412\tx7328\tx8244\tx9160\tx10076\tx10992\tx11908\tx12824\tx13740\tx14656\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid10314846 { \b\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta \par collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.}{\b\f2\fs20\insrsid10314846 \par }{\b\f2\fs20\insrsid597470 \par }{\cf17\insrsid597470 (}{\i\cf17\insrsid597470 GU n. 294 del 17-12-2008}{\i\cf17\insrsid597470 }{\i\cf17\insrsid597470 \~- Suppl. Ordinario n.277}{\cf17\insrsid597470 )}{\b\f2\fs20\insrsid597470 \par }{\b\f2\fs20\insrsid597470\charrsid10314846 \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA \par \par Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; \par Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. \par 400; \par Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; \par Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive \par modificazioni; \par Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive \par modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2; \par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. \par 258, e successive modificazioni; \par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. \par 84; \par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, \par n. 309; \par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, \par n. 175; \par Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, \par n. 187; \par Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con \par modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare \par l'articolo 1, comma 20; \par Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data \par 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del \par decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, \par dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; \par Sentite le Organizzazioni sindacali; \par Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, \par adottata nella riunione dell'11 luglio 2008; \par Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione \par consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 24 luglio e del \par 28 agosto 2008; \par Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della \par Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \par Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella \par riunione del 19 novembre 2008; \par Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto \par con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per \par la pubblica amministrazione e l'innovazione; \par \par E m a n a \par il seguente regolamento: \par \par Art. 1. \par \par Definizioni \par \par 1. Nel presente regolamento si intendono per: \par a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta \par collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico}{\strike\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid597470 , con il vice \par Ministro}{\f2\fs20\insrsid597470 (*)}{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello \par sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto \par legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed \par all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e \par successive modificazioni; \par b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico; \par c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; \par d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 \par marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; \par e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il \par Ministero dello sviluppo economico. \par \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\tx916\tx1832\tx2748\tx3664\tx4580\tx5496\tx6412\tx7328\tx8244\tx9160\tx10076\tx10992\tx11908\tx12824\tx13740\tx14656\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid597470 {\f2\fs20\insrsid597470 Nota * }{ \b\insrsid597470 RETTIFICA}{\b\insrsid597470 - }{\fs27\insrsid597470 Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante \'ab Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del }{\b\fs27\cf18\insrsid597470 Ministro}{\fs27\insrsid597470 dello sviluppo economico\'bb. (Decr eto pubblicato nel supplemento ordinario n. 277/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 294 del 17 dicembre 2008). }{\cf17\insrsid597470 (}{\i\cf17\insrsid597470 GU n. 300 del 24-12-2008 }{\cf17\insrsid597470 )}{\cf17\insrsid597470 }{ \f2\fs20\insrsid597470\charrsid597470 Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 18 del sopraindicato}{\f2\fs20\insrsid597470 }{\f2\fs20\insrsid597470\charrsid597470 S.O. nella seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lett. a), la dizione}{ \f2\fs20\insrsid597470 }{\insrsid597470\charrsid597470 \'abcon il vice Ministro\'bb deve ritenersi espunta.}{\insrsid597470 \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\tx916\tx1832\tx2748\tx3664\tx4580\tx5496\tx6412\tx7328\tx8244\tx9160\tx10076\tx10992\tx11908\tx12824\tx13740\tx14656\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid10314846 { \f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 27: \par Avvertenza: \par Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto \par dall'amministrazione competente per materia, ai sensi \par dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle \par disposizioni sulla promulgazione delle leggi, \par sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica \par e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, \par approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo \par fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge \par modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano \par invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi \par qui trascritti. \par Note alle premesse: \par L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al \par Presidente della Repubblica il potere di promulgare le \par leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i \par regolamenti. \par - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis della \par legge 23 agosto 1988, n. 400: \'abDisciplina dell'attivita' di \par Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei \par Ministri\'bb. \par 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei \par Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai \par sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente \par d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con \par il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal \par decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive \par modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei \par criteri che seguono: \par a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con \par i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che \par tali uffici hanno esclusive competenze di supporto \par dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo \par e l'amministrazione; \par b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale \par generale, centrali e periferici, mediante diversificazione \par tra strutture con funzioni finali e con funzioni \par strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e \par secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni \par funzionali; \par c) previsione di strumenti di verifica periodica \par dell'organizzazione e dei risultati; \par d) indicazione e revisione periodica della consistenza \par delle piante organiche; \par e) previsione di decreti ministeriali di natura non \par regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' \par dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali \par generali.\'bb. \par - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante \par \'abRiordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di \par monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei \par risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni \par pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, \par n. 59\'bb, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto \par 1999, n. 193. \par - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante \par \'abRiforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. \par 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59\'bb, e' pubblicato nella \par Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: \par - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del \par decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante \'abNorme \par generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle \par amministrazioni pubbliche\'bb, pubblicato nella Gazzetta \par Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: \par \'ab2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il \par Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, \par aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con \par l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento \par adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 \par agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei \par limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti \par pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o \par comando; collaboratori assunti con contratti a tempo \par determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; \par esperti e consulenti per particolari professionalita' e \par specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata \par e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte \par le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi \par anche di livello dirigenziale e le consulenze e i \par contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli \par uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente \par ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del \par nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la \par disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 \par maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede \par al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari \par di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo \par competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del \par bilancio e della programmazione economica, e' determinato, \par in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge \par 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il \par personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali \par di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, \par il trattamento economico accessorio, da corrispondere \par mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi \par di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, \par ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei \par Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un \par unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro \par straordinario, per la produttivita' collettiva e per la \par qualita' della prestazione individuale. Con effetto \par dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente \par comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 \par luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed \par integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la \par costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e \par delle segretarie particolari dei Ministri e dei \par Sottosegretari di Stato.\'bb. \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio \par 2001, n. 258, abrogato dal presente decreto (\'abRegolamento \par di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione \par all'opera del Ministro delle comunicazioni\'bb), e' stato \par pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153 . \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo \par 2004, n. 84, recante \'abModifiche ed integrazioni al decreto \par del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, \par concernente l'organizzazione degli uffici di diretta \par collaborazione del Ministro delle comunicazioni\'bb, e' \par pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 31 marzo 2004, n. 76. \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre \par 2006, n. 309, recante \'abRegolamento recante modifiche ed \par integrazioni al D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, concernente \par l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del \par Ministro delle comunicazioni\'bb, e' pubblicato nella Gazzetta \par Ufficiale 30 gennaio 2007, n. 24. \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 \par settembre 2007, n. 175, abrogato dal presente decreto \par (\'abRegolamento di organizzazione degli uffici di diretta \par collaborazione del Ministro del commercio internazionale\'bb), \par e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre \par 2007, n. 249. \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 \par settembre 2007, n. 187, abrogato dal presente decreto \par (\'abRegolamento di organizzazione degli uffici di diretta \par collaborazione del Ministro dello sviluppo economico\'bb), e' \par stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2007, \par n. 259. \par - Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 \par del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in \par legge 14 luglio 2008, n. 121, recante \'abDisposizioni urgenti \par per l'adeguamento delle strutture di Governo in \par applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 \par dicembre 2007, n. 244\'bb: \par \'ab20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono \par previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per \par un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di \par entrata in vigore della legge di conversione del presente \par decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di \par organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali \par e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la \par struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle \par leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei \par Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il \par Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di \par entrata in vigore di tale decreto si applicano \par transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, \par purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta \par collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro \par dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri \par competenti, sono apportate le variazioni di bilancio \par occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione \par dello Stato alla nuova struttura del Governo.\'bb. \par Nota all'art. 1: \par - Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 \par marzo 2001, n. 165, si veda note alle premesse. \par - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto \par legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive \par modificazioni, recante \'abRiforma dell'organizzazione del \par Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. \par 59\'bb: \par \'abArt. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il \par Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli \par uffici di diretta collaborazione del Ministro, per \par l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli \par articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. \par 29, e successive modificazioni ed integrazioni, \par l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo \par trattamento economico, il riordino delle segreterie \par particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati \par dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio \par 1993, n. 29. \par 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, \par del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si \par attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri \par direttivi: \par a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione \par secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale \par svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di \par elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione \par della relativa attuazione e delle connesse attivita' di \par comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione \par tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; \par b) assolvimento dei compiti di supporto per \par l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti \par preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 \par del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in \par funzione della verifica della gestione effettuata dagli \par appositi uffici, nonche' del compito di promozione e \par sviluppo dei sistemi informativi; \par c) organizzazione degli uffici preposti al controllo \par interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo \par le disposizioni del decreto legislativo di riordino e \par potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e \par valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati \par dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in \par modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei \par compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la \par provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e \par personali; \par d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in \par modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' \par normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi \par del Governo garantendo la valutazione dei costi della \par regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, \par l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e \par la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti \par con gli altri organi costituzionali, con le autorita' \par indipendenti e con il Consiglio di Stato; \par e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di \par cui al comma 1 ad esperti, anche estranei \par all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.\'bb. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 2. \par \par Ministro ed uffici di diretta collaborazione \par \par 1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne \par determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni \par ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. \par 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano \par le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di \par raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla \par definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche \par pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse \par attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi \par dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza \par fra obiettivi e risultati. \par 2. Sono uffici di diretta collaborazione: \par a) l'ufficio di Gabinetto; \par b) la segreteria tecnica del Ministro; \par c) il segretario particolare del Ministro; \par d) la segreteria del Ministro; \par e) l'ufficio legislativo; \par f) l'ufficio del consigliere diplomatico; \par g) l'ufficio stampa; \par h) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di \par supporto; \par i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. \par 3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del \par Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di \par autonomia operativa. \par 4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette \par dipendenze dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario \par raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di \par diretta collaborazione. \par 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal \par Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, i \par Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e \par delle proprie strutture. \par 6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, \par coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta \par collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 \par agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di \par responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo \par del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto \par del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto \par definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, \par d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu' \par vice Capi di Gabinetto. \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 2: \par - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto \par legislativo 30 marzo 2001, n. 165: \par \'abArt. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e \par responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le \par funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo \par gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli \par altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e \par verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' \par amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. \par Ad essi spettano, in particolare: \par a) le decisioni in materia di atti normativi e \par l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed \par applicativo; \par b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, \par programmi e direttive generali per l'azione amministrativa \par e per la gestione; \par c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed \par economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e \par la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale \par generale; \par d) la definizione dei criteri generali in materia di \par ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, \par canoni e analoghi oneri a carico di terzi; \par e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi \par attribuiti da specifiche disposizioni; \par f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative \par indipendenti ed al Consiglio di Stato; \par g) gli altri atti indicati dal presente decreto. \par 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e \par provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che \par impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la \par gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante \par autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse \par umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili \par in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della \par gestione e dei relativi risultati. \par 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 \par possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera \par di specifiche disposizioni legislative. \par 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice \par non siano direttamente o indirettamente espressione di \par rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al \par principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da \par un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali \par amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di \par diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze \par dell'organo di vertice dell'ente.\'bb. \par \'abArt. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il \par Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A \par tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci \par giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche \par sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: \par a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da \par attuare ed emana le conseguenti direttive generali per \par l'attivita' amministrativa e per la gestione; \par b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti \par definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai \par dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle \par rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, \par comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese \par quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto \par 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad \par esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento \par degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni \par delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo \par decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' \par conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed \par adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. \par 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il \par Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, \par aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con \par l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento \par adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 \par agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei \par limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti \par pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o \par comando; collaboratori assunti con contratti a tempo \par determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; \par esperti e consulenti per particolari professionalita' e \par specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata \par e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte \par le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi \par anche di livello dirigenziale e le consulenze e i \par contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli \par uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente \par ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del \par nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la \par disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 \par maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede \par al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari \par di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo \par competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del \par bilancio e della programmazione economica, e' determinato, \par in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge \par 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il \par personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali \par di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, \par il trattamento economico accessorio, da corrispondere \par mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi \par di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, \par ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei \par Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un \par unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro \par straordinario, per la produttivita' collettiva e per la \par qualita' della prestazione individuale. Con effetto \par dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente \par comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 \par luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed \par integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la \par costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e \par delle segretarie particolari dei Ministri e dei \par Sottosegretari di Stato. \par 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o \par avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di \par competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il \par Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale \par il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. \par Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza \par delle direttive generali da parte del dirigente competente, \par che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il \par Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa \par contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione \par al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo \par provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, \par comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. \par Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo \par unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con \par regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive \par modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo \par regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. \par 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per \par motivi di legittimita'.\'bb. \par - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante \par \'abIndividuazione delle unita' previsionali di base del \par bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria \par unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello \par Stato\'bb, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto \par 1997, n. 195, S.O. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 3. \par \par Funzioni degli uffici di diretta collaborazione \par \par 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le \par competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di \par Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri \par organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il \par Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini \par dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. \par Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo \par riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi. L'ufficio, di \par livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte \par aree organizzative. \par 2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto \par tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche \par riguardanti le competenze istituzionali del Ministero e per le \par conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa \par l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, nonche' per la \par predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del \par Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta \par collaborazione. L'attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i \par Dipartimenti e le Direzioni generali competenti, sia nella fase di \par rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella \par dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del \par Ministro. Tale attivita' comporta anche la promozione di iniziative e \par l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e \par la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di \par approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole \par rotonde. \par 3. La Segreteria del Ministro, coordinata dal Segretario \par particolare, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del \par Ministro, provvedendo all'organizzazione degli impegni. Il Segretario \par particolare cura, inoltre, l'agenda e la corrispondenza privata del \par Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri \par soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico \par istituzionale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il \par Ministro; adempie su suo mandato a compiti specifici riguardanti \par l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del Ministro. \par 4. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle \par iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza \par del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e \par della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali \par generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la \par qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme \par introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della \par regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; \par esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli \par di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo \par permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti \par rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre \par amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione \par normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso \par internazionale, comunitario e costituzionale. \par 5. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le \par strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i \par rapporti internazionali, comunitari e diplomatici. \par 6. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di \par informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il \par monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la \par rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del \par Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture \par amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di \par informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le \par funzioni di portavoce del Ministro. \par \par \par \par Art. 4. \par \par Servizio di controllo interno \par \par 1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato \par Servizio, svolge le seguenti attivita': \par a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di \par attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione \par dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati \par conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni \par e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate \par e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui \par agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del \par 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e \par negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare \par i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali \par correzioni; \par b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di \par cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini \par della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita' degli \par uffici dirigenziali di livello generale; \par c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari \par delle direttive emanate dagli organi di indirizzo \par politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal \par Ministro le misure di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto \par legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilita' \par dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme \par di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; \par d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi \par sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi \par informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni \par dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad \par evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee \par di attivita' dell'amministrazione. \par 2. Le attivita' di controllo interno sono svolte per la durata di \par un triennio da un organo composto da tre componenti. Il Ministro, con \par proprio decreto, sceglie il Presidente e i componenti dell'organo \par collegiale tra esperti particolarmente qualificati in materia di \par organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e \par controllo. \par 3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione \par riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle \par analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' \par dell'amministrazione. \par 4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica \par di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del \par sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria \par attivita' con il comitato tecnico scientifico per il controllo \par strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del \par Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le \par altre unita' o strutture del controllo interno ai fini di cui \par all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio \par 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha \par accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' \par dell'amministrazione. \par 5. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale \par costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unita', di \par cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda \par fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo \par 5. \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 4: \par - Per gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 \par del 2001, si veda note all'art. 2. \par - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21, del \par decreto legislativo n. 165 del 2001: \par \'ab1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero \par l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, \par valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del \par decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, \par ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare \par secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, \par l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico \par dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, \par l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico \par collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui \par all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo \par le disposizioni del contratto collettivo.\'bb. \par - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto \par legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante \'abRiordino e \par potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e \par valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati \par dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a \par norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59\'bb: \par \'abArt. 5. (La valutazione del personale con incarico \par dirigenziale). - 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla \par base anche dei risultati del controllo di gestione, \par valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai \par contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni \par dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo \par sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative \par ad essi assegnate (competenze organizzative). \par 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze \par organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei \par risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione. \par La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per \par la valutazione e' ispirato ai principi della diretta \par conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo \par proponente o valutatore di prima istanza, della \par approvazione o verifica della valutazione da parte \par dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, \par della partecipazione al procedimento del valutato. \par 3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e' \par adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale \par generale interessato, su proposta del dirigente, \par eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e' \par assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti \par ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione \par e' adottata dal Capo del Dipartimento o altro dirigente \par generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri \par di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai \par quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del \par decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, \par sulla base degli elementi forniti dall'organo di \par valutazione e controllo strategico. \par 4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, \par costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di \par cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia \par di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure \par di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano \par allorche' i risultati negativi dell'attivita' \par amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento \par degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali \par procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave \par di un risultato negativo si verifica prima della scadenza \par annuale, il procedimento di valutazione puo' essere \par anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e' \par anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal \par comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29. \par 5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono \par aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: \par ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale \par decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri \par interessati". Sono fatte salve le norme proprie \par dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e \par della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei \par funzionari diplomatici e prefettizi.\'bb. \par - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, \par recante \'abNorme sul Sistema statistico nazionale e sulla \par riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai \par sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400\'bb, e' \par pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. \par 222. \par - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre \par 2006, n. 315, recante \'abRegolamento recante riordino del \par Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico \par nelle amministrazioni dello Stato\'bb, e' pubblicato nella \par Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38. \par - Si riporta il testo del comma 2, lettera d) dell'art. \par 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: \par \'ab2. La progettazione d'insieme dei controlli interni \par rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i \par Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della \par propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili \par da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando \par il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 \par febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed \par integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": \par a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico \par supporta l'attivita' di programmazione strategica e di \par indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, \par comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' \par pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente \par agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le \par strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di \par valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle \par direttive emanate dagli organi di indirizzo \par politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai \par sensi del successivo art. 8; \par b) il controllo di gestione e l'attivita' di \par valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto \par alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che \par rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' \par organizzativa interessata; \par c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza \par anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta \par da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato \par il controllo di gestione medesimo; \par d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono \par esercitate in modo integrato; \par e) e' fatto divieto di affidare verifiche di \par regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette \par al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, \par al controllo strategico\'bb. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 5. \par \par Personale degli uffici di diretta collaborazione \par \par 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta \par collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma \par 2, lettere h) e i), e' stabilito complessivamente in duecentosettanta \par comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli \par uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere \par assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri \par dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, \par comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi \par ordinamenti. Possono, inoltre, essere assegnati nel limite del venti \par per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti \par con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per \par particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi \par di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del \par criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, \par del decreto legislativo n. 165 del 2001. \par 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, \par nell'ambito del contingente complessivo di duecentosettanta unita' \par stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di \par cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo \par svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta \par collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello \par dirigenziale di seconda fascia non superiore a dieci. L'incarico di \par livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3 comma 1, ultimo \par periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto \par legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi \par dirigenziali generali, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del \par decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti nei limiti \par dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del \par Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli \par incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con \par decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del \par Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e \par con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi \par dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, \par nei limiti percentuali ivi previsti. \par 3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite \par dal segretario particolare del Ministro, dal capo della segreteria \par del Ministro, dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria \par tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio legislativo, dal \par consigliere diplomatico, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, \par dal Presidente del Servizio di controllo interno e dai capi delle \par segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive \par rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, \par qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del \par decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi \par dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. \par 4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti \par ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di \par diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando \par o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 \par maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al \par venticinque per cento del contingente complessivo. \par 5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica \par l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, \par convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 5: \par - Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 \par del 2001, si veda note all'art. 2. \par - Si riporta il testo degli articoli 19 e 23 del decreto \par legislativo n. 165 del 2001: \par \'abArt. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per \par il conferimento di ciascun incarico di funzione \par dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e \par alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle \par attitudini e delle capacita' professionali del singolo \par dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati \par conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella \par direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del \par Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad \par incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice \par civile. \par 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle \par amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, \par sono conferiti secondo le disposizioni del presente \par articolo. Con il provvedimento di conferimento \par dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del \par Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro \par competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono \par individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da \par conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai \par programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti \par di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che \par intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata \par dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi \par prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre \par anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi \par sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento \par dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' \par definito il corrispondente trattamento economico, nel \par rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre \par ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. \par 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, \par gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro \par interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello \par equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della \par Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei \par Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti \par della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con \par contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle \par specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. \par 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello \par generale sono conferiti con decreto del Presidente del \par Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro \par competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui \par all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento \par della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti \par ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo \par determinato, a persone in possesso delle specifiche \par qualita' professionali richieste dal comma 6. \par 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di \par funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai \par sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto \par delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. \par 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello \par dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di \par livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al \par suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). \par 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono \par essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il \par limite del 10 per cento della dotazione organica dei \par dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui \par all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica \par di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a \par dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. \par 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui \par all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, \par previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo \par provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. \par 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di \par direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti \par ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto \par delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. \par 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere \par conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del \par 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti \par appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 \par e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli \par appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai \par soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali \par incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi \par di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine \par di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione \par dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono \par conferiti a persone di particolare e comprovata \par qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' \par in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende \par pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un \par quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano \par conseguito una particolare specializzazione professionale, \par culturale e scientifica desumibile dalla formazione \par universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni \par scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, \par anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle \par che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali \par previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai \par settori della ricerca, della docenza universitaria, delle \par magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello \par Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da \par una indennita' commisurata alla specifica qualificazione \par professionale, tenendo conto della temporaneita' del \par rapporto e delle condizioni di mercato relative alle \par specifiche competenze professionali. Per il periodo di \par durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche \par amministrazioni sono collocati in aspettativa senza \par assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. \par 7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali \par di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di \par responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle \par direttive generali e per i risultati negativi \par dell'attivita' amministrativa e della gestione, \par disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione \par consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, \par comma 2]. \par 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al \par comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non \par appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, \par cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al \par Governo. \par 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data \par comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei \par deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle \par esperienze professionali dei soggetti prescelti. \par 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' \par di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi \par di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, \par funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri \par incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi \par quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in \par rappresentanza di amministrazioni ministeriali. \par 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il \par Ministero degli affari esteri nonche' per le \par amministrazioni che esercitano competenze in materia di \par difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, \par la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali \par differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. \par 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il \par conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali \par continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi \par ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di \par cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. \par 12-bis. Le disposizioni del presente articolo \par costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi \par collettivi.\'bb. \par \'abArt. 23. (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni \par amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, \par e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella \par prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite \par apposite sezioni in modo da garantire la eventuale \par specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono \par reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui \par all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano \par nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di \par direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in \par base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma \par 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere \par incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi \par di responsabilita' dirigenziale. \par 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti \par dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente \par decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali \par disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei \par rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, \par gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in \par generale in ordine al mantenimento del rapporto \par assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di \par fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' \par di servizio e al fondo di previdenza complementare. La \par Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della \par funzione pubblica cura una banca dati informatica \par contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni \par dello Stato.\'bb. \par - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della \par legge 15 maggio 1997, n. 127, recante \'abMisure urgenti per \par lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei \par procedimenti di decisione e di controllo\'bb: \par \'ab14. Nel caso in cui disposizioni di legge o \par regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le \par amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in \par posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni \par di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di \par fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla \par richiesta.\'bb. \par - Si riporta il testo del comma 24-bis dell'art. 1 \par del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con \par modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante \par \'abDisposizioni urgenti in materia di riordino delle \par attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e \par dei Ministeri\'bb: \par \'ab24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo \par 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito \par il seguente: ''All'atto del giuramento del Ministro, tutte \par le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi \par anche di livello dirigenziale e le consulenze e i \par contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli \par uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente \par ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del \par nuovo Ministro.''\'bb. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 6. \par \par Responsabili degli uffici di diretta collaborazione \par \par 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee \par alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle \par funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, \par culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. \par 2. Il Capo della segreteria tecnica e' nominato fra i Consiglieri \par parlamentari, magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, \par avvocati e persone anche estranee alla pubblica amministrazione, \par sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il \par Ministro, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e \par scientifici ed alle esperienze maturate. \par 3. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria del \par Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica \par amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta \par collaborazione con il Ministro. \par 4. Il Capo dell'ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati \par ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e \par consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche \par amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri \par operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica \par amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel \par campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione \par e produzione normativa. \par 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, e \par per la direzione del relativo ufficio e' chiamato, d'intesa con il \par Ministero degli affari esteri, un funzionario della carriera \par diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. \par 6. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e' nominato fra \par operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche \par appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica \par capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di \par comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' \par dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli \par appositi albi professionali. \par 7. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati \par dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del \par relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di \par revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. \par \par \par \par Art. 7. \par \par Trattamento economico \par \par 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui \par all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento \par economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui \par all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed \par articolato: \par a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo \par non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale \par dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai \par sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del \par 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non \par superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai \par capi Dipartimento dello stesso Ministero; \par b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo \par della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'ufficio legislativo, \par per il Consigliere diplomatico e per il Presidente del Servizio di \par controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a \par quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti \par preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi \par dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, \par ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore \par alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti \par di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; \par c) per il Segretario particolare del Ministro, e per i Capi delle \par segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di \par importo non superiore alla misura massima del trattamento economico \par fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di \par livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non \par superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai \par dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; \par d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro, in voci \par retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo \par nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. \par 2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se \par piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico \par in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, \par dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il \par mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un \par emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui \par all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di \par importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente \par spettante ai sensi del medesimo comma 1. \par 3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo \par 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di \par diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione \par in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai \par dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di \par specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della \par retribuzione di risultato, determinata con le modalita' di cui \par all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di \par importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di \par posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse \par all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale \par posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' \par della prestazione individuale. \par 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo \par determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e \par continuativa e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico \par da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti \par dell'unita' previsionale di base \'abGabinetto e uffici di diretta \par collaborazione all'opera del Ministro\'bb dello stato previsionale della \par spesa del Ministero. \par 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta \par collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di \par reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti \par quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' \par delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili \par degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta \par collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati \par all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei \par servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' \par determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli \par uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica \par disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del \par decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' \par determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro \par dell'economia e finanze. \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 7: \par - Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 \par del 2001, si veda note all'art. 2. \par - Per l'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. \par 165 del 2001, si veda note all'art. 5. \par - Si riporta il testo dell'art. 23 \par del decreto legislativo n. 165 del 2001: \par \'abArt. 23. (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni \par amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, \par e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella \par prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite \par apposite sezioni in modo da garantire la eventuale \par specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono \par reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui \par all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano \par nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di \par direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in \par base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma \par 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere \par incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi \par di responsabilita' dirigenziale. \par 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti \par dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente \par decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali \par disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei \par rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, \par gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in \par generale in ordine al mantenimento del rapporto \par assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di \par fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' \par di servizio e al fondo di previdenza complementare. La \par Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della \par funzione pubblica cura una banca dati informatica \par contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni \par dello Stato.\'bb. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 8. \par \par Segreterie dei Sottosegretari di Stato \par \par 1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti \par dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche \par amministrazioni. \par 2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo \par della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente \par complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di \par otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero \par ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in \par posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe \par posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' \par di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche \par amministrazioni. \par \par \par \par Art. 9. \par \par Modalita' della gestione \par \par 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti \par economici individuali e le indennita' spettanti al personale \par assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di \par viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di \par Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa \par occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione \par delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi \par dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 \par del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' \par delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati \par all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le \par condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto \par 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e \par l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. \par 2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per \par l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede il \par servizio per gli affari generali e le risorse umane del Ministero, \par eventualmente anche assegnando ulteriori unita' di personale \par ricomprese nelle aree I e II del contratto collettivo nazionale per \par il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo \par 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al \par 10 per cento delle unita' addette agli Uffici di diretta \par collaborazione di cui all'articolo 2. \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 9: \par - Per l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto \par legislativo n. 165 del 2001, si veda note all'art. 2. \par - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto \par legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante \'abIndividuazione \par delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, \par riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione \par del rendiconto generale dello Stato\'bb: \par \'abArt. 4. (Gestione unificata delle spese strumentali). - \par 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare \par duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a \par carattere strumentale, comuni a piu' centri di \par responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso \par Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o \par struttura di servizio. \par 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le \par modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o \par strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro \par competente, con proprio decreto, di concerto con il \par Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione \par economica. \par 3. I titolari dei centri di responsabilita' \par amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite \par provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di \par gestione unificata, possa procedere, anche in via \par continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione \par delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva \par pertinenza.\'bb. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par \par \par Art. 10. \par \par Norme finali e abrogazioni \par \par 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare \par nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. \par 2. Sono abrogati: \par a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, \par n. 187; \par b) il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, \par n. 175; \par c) il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. \par 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 \par marzo 2004, n. 84 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 \par dicembre 2006, n. 309. \par Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito \par nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica \par italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo \par osservare. \par Dato a Roma, addi' 28 novembre 2008 \par NAPOLITANO \par Berlusconi, Presidente del Consiglio \par dei Ministri \par Scajola, Ministro dello sviluppo \par economico \par Tremonti, Ministro dell'economia e \par delle finanze \par Brunetta, Ministro per la pubblica \par amministrazione e l'innovazione \par Visto, il Guardasigilli: Alfano \par Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008 Ufficio di \par controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. \par 4, foglio n. 171 \par \par \par }{\i\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 Nota all'art. 10: \par - Per i decreti del Presidente della Repubblica abrogati \par dal comma 2 dell'art. 10, vedasi note alle premesse. \par }{\f2\fs20\insrsid10314846\charrsid10314846 \par }\pard \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0\pararsid10314846 {\insrsid13175835\charrsid10314846 \par }}